Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3307. La clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile

In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

ORDINANZA 12 febbraio 2018, n.3307

– Pres. Amendola – est. Cirillo
Ritenuto in fatto

La P.B. s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Cecina, la s.p.a. e – sulla premessa di aver sottoscritto con la medesima un contratto di utenza telefonica con passaggio da altro operatore, utenza che era rimasta non attivata per oltre otto mesi – chiese che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’interruzione della linea ed alla conseguente perdita di numerose opportunità lavorative.
Si costituì in giudizio la società convenuta, eccependo in rito l’incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente quello di Milano, chiedendo nel merito il rigetto della domanda ed avanzando domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture insolute.
Svolta prova per testi e trasferita la causa alla sede centrale del Tribunale di Livorno, questo rigettò l’eccezione di incompetenza e la domanda riconvenzionale della società convenuta, accolse la domanda principale e condannò la società telefonica al pagamento della somma di Euro 70.000, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.

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