Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1467. Ammissibilita’ del contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale che si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorieta’

Ammissibilita’ del contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale che si differenzia dalla donazione per l’elemento dell’aleatorieta’, essendo caratterizzato dall’incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall’obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo, sicche’ solo l’originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalita’ tipico della donazione, eventualmente gravata da “modus”.

L’alea contrattuale appare correlata non solo alla durata della vita del beneficiario ma anche alla variabilita’ e discontinuita’ delle prestazioni suddette, suscettibili di modificarsi secondo i bisogni (anche in relazione all’eta’ ed alla salute del beneficiario), sicche’ il giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione, deve essere compiuto con riferimento al momento di conclusione del contratto nonche’ al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza all’epoca esistenti in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.

 

Ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1467
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16184/2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1867/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2017 dai Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 1867 del 14 dicembre 2015 rigettava l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della sorella (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la domanda di nullita’ del contratto di vitalizio del 6 marzo 2002 con il quale la defunta (OMISSIS) aveva ceduto all’appellata un appartamento in (OMISSIS), in cambio delle prestazioni di cura, assistenza, vitto ed alloggio da parte della cessionaria.

I giudici di appello rilevavano che risultava infondata la deduzione di parte appellante secondo cui il contratto era privo di alea al momento della stipula, dovendosi ritenere che le complessive difese dell’appellata fossero volte anche a contestare l’affermazione contraria degli attori.

Nel caso di specie risultava che la vitaliziata al momento della conclusione del contratto non era affetta da particolari malattie che ne facessero presagire la prossima scomparsa, come confermato anche dal fatto che era poi deceduta cinque anni dopo.

Non era invero prevedibile la durata della vita della cedente, cosi’ che ben poteva individuarsi l’alea necessaria per la validita’ del vitalizio.

Una volta disattesa la domanda di nullita’ del contratto, doveva quindi escludersi che si fosse venuta a creare una comunione ereditaria sul bene, ormai gia’ fuoriuscito dal patrimonio della de cuius alla data della sua morte, dovendo quindi essere rigettata la domanda di divisione.

Quanto invece alla domanda di rendiconto, la Corte distrettuale riteneva che la stessa era stata formulata in maniera generica, mancando la stessa allegazione del titolo in base al quale la convenuta avrebbe gestito i beni materni.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza.

Le intimate non hanno svolto difese in questa fase.

Preliminarmente occorre rilevare che ancorche’ a pag. 5 del ricorso risultino individuati 6 motivi di ricorso, in base alle lettere da A) ad F), lo sviluppo argomentativo dell’atto in questione consente di individuarne solo tre, di cui due (quello concernente il rigetto della domanda di scioglimento della comunione e quello relativo al carico delle spese di lite) formulati chiaramente in via conseguenziale all’auspicato accoglimento del primo motivo che invece verte sul rigetto della domanda di nullita’ del vitalizio assistenziale.

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