Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015. La conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato  a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile

La conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile ne’ ai fini del giudizio sull’an debeatur ne’ di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione e’ finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica.

A giustificare l’attribuzione dell’assegno non e’, quindi, di per se’, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, ne’ il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilita’ di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa.

Quest’ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticita’ e l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrera’ avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne’ bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne’ eccedente il livello della normalita’, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile.

Ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015
Data udienza 24 ottobre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17398-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3486/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2016, ha rigettato il gravame principale di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva revocato l’assegnazione a suo favore della casa coniugale e rigettato la sua domanda di aumentare rassegno divorzile, posto a carico dell’ex coniuge (OMISSIS), da Euro 800,00 a Euro 3.800,00 o, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, a Euro 5.800,00; ha rigettato il gravame incidentale di (OMISSIS) che aveva chiesto l’eliminazione dell’assegno.

La Corte ha rigettato la domanda del (OMISSIS) di eliminazione dell’assegno divorzile; ha poi ritenuto che la (OMISSIS) non avesse diritto all’assegnazione della casa coniugale, poiche’ l’unico figlio della coppia era maggiorenne e dimorava presso il padre, ne’ all’integrazione dell’assegno, essendo proprietaria di un appartamento, da cui percepiva un canone di locazione, e di un terreno, oltre a beneficiare di un reddito per un’attivita’ lavorativa svolta in una societa’.

Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il (OMISSIS) ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 116 e 187 c.p.c., poiche’ la Corte di merito non aveva ammesso una prova testimoniale, a suo avviso, rilevante ai fini di una congrua determinazione dell’assegno divorzile.

Il motivo e’ inammissibile. Esso non contiene la trascrizione dei capitoli di prova ne’ l’indicazione dei testi e delle ragioni per le quali essi sarebbero stati qualificati a testimoniare, ne’ della tempestivita’ e ritualita’ della relativa istanza di ammissione nel giudizio di merito, elementi necessari al fine di consentire a questa Corte di valutare la decisivita’ del mezzo istruttorio richiesto (Cass. n. 9748/2010).

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