Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257.  L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa

1. L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, solo il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
2. La deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c. (salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso).
3. Il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (con la precisazione che, incidendo le modifiche improvvise della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo, esse divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere).
4. Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche officiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c.: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, oggetto di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost. e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta, delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
5. Quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell’esonero, di un’imprevedibilità ed inevitabilità intese nel suddetto senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un’elisione del nesso causale per altra ragione

Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257
Data udienza 20 settembre 2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3568 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

ENTE (OMISSIS) (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) ed (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 183/2013, depositata in data 24 giugno 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 settembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente moglie e figli di (OMISSIS)), hanno agito in giudizio nei confronti di dell’Ente (OMISSIS), per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, finito in un profondo pozzo presente nel parco nel corso di un’escursione alpina. La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Trento.

La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono la (OMISSIS) e i (OMISSIS), sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso l’Ente (OMISSIS).

Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’articolo 375 c.p.c. e articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c.”.

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