Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2056. Il c.d. danno esistenziale

Il c.d. danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell’esistenza

Ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2056
Data udienza 5 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26479-2014 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), AZIENDA USL MODENA, GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS) SASSUOLO;
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL MODENA GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS) SASSUOLO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 456/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MISTRI CORRADO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale dell’EMILIA ROMAGNA e per l’accoglimento del ricorso incidentale di (OMISSIS), limitatamente al primo motivo di ricorso, rigettato invece il secondo;
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, AZIENDA USL MODENA GESTIONE LIQUIDATORIA USL (OMISSIS) SASSUOLO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 456/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MISTRI Corrado, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale dell’EMILIA ROMAGNA e per l’accoglimento del ricorso incidentale di (OMISSIS), limitatamente al primo motivo di ricorso, rigettato invece il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11/2/2014 la Corte d’Appello di Bologna, rigettato quello in via principale interposto dalla Regione Emilia Romagna, in parziale accoglimento del gravame in via incidentale spiegato dal sig. (OMISSIS) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Modena n. 1773/07 ha riconosciuto la sussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante e, escluso quello non patrimoniale, ha rideterminato in aumento l’ammontare liquidato dal giudice di prime cure in favore di quest’ultimo a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima formazione e approvazione della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base in convenzione con il Comune di Palagano, nonche’ per l’inottemperanza alla decisione del Presidente della Repubblica 26/8/1993 di accoglimento del ricorso in relazione alla suddetta graduatoria.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Regione Emilia Romagna propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS), che spiega altresi’ ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.
Con requisitoria scritta del 14/3/2017 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del 1 motivo del ricorso incidentale, rigettato il 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia “violazione e/o falsa applicazione” della L. n. 833 del 1978, articolo 48, Decreto Legislativo n. 502 del 1992, articolo 8 degli Accordi Collettivi approvati con Decreto del Presidente della Repubblica n. 884 del 1984, Decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1987, Decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1990, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto provato che controparte avrebbe in breve tempo raggiunto un elevato numero di assistiti, laddove “la scelta del medico di base e’ una scelta del tutto discrezionale e libera da parte del cittadino, e quindi nessun medico ha diritto a un numero minimo di pazienti se non conquista la fiducia e la stima della popolazione con il proprio lavoro quotidiano”.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 2043 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto la sua colpa, laddove “nel caso di specie non sussiste alcuna colpa o negligenza in capo ai funzionari della pregressa Usl n. 17 di Sassuolo”, in quanto, “come gia’ si e’ rilevato in primo grado, la Delib. Giunta regionale… di recepimento dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale non era di facile interpretazione, se e’ vero, come e’ vero, che l’opzione ermeneutica scelta dal Comitato di Gestione della Usl di Sassuolo venne condivisa sia dalla Commissione Consultiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 882 del 1984, articolo 8 (si veda il doc. 3 del fascicolo di primo grado), sia dal Comitato Regionale di Controllo… (doc. 1 fascicolo di primo grado ultima pagina)”.
Con il 3 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 1227 c.c.; nonche’ “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia escluso il concorso di colpa di controparte per la “scelta volontaria e colposa di un mezzo di tutela lento e inappropriato (il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica invece del ricorso al T.A.R., e per di piu’ senza promuovimento dell’istanza di sospensione del provvedimento impugnato)”.
Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell’articolo 2059 c.c.; nonche’ “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito non abbia ritenuto il danno non patrimoniale in re ipsa, nonche’ erroneamente valutato le emergenze probatorie dalle quali risultava che aveva subito stress, stato depressivo, trauma psicologico, “era sempre turbato, depresso e soprattutto dormiva malissimo”.
Con il 2 motivo denunzia “motivazione inesistente e/o omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

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