Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2665. La data di presentazione della domanda di indennizzo integra le condizioni richieste per consentire al soggetto danneggiato non un qualunque sospetto sulle possibili cause della malattia

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La Corte d’Appello de L’Aquila ha rigettato l’appello con il quale si censurava la scelta del giudice di primo grado di far decorrere la prescrizione dal (OMISSIS), giorno nel quale l’attrice apprendeva di essere positiva al virus HCV-AB.

La Corte d’Appello ha considerato vari momenti nei quali la (OMISSIS) avrebbe potuto acquistare consapevolezza della contratta infezione e precisamente il (OMISSIS), data della diagnosi, o al piu’ tardi, il momento della richiesta di indennizzo, avanzata, ai sensi della L. n. 210 del 1992, in data 7/4/1997. Pertanto, pur volendo considerare quale dies a quo di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilita’ extracontrattuale non la data della prima diagnosi ma quella di inoltro della domanda di indennizzo e cioe’ il 7/4/1997, anche in tal caso il diritto al risarcimento del danno da responsabilita extracontrattuale sarebbe certamente prescritto.

Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono con controricorso la ASL di Chieti in persona del Commissario Liquidatore della soppressa ULSS di Chieti e il Ministero della Salute.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione – articolo 2947 2934 – 2935 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5). La ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha stabilito la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dall’esame del sangue del (OMISSIS), non riconoscendo valenza interruttiva all’unico atto che aveva reso la ricorrente consapevole del nesso di causalita’ tra la malattia contratta e la trasfusione infetta e cioe’ la nota del 25/3/2001, con la quale la Commissione Medica aveva attestato l’acquisizione della malattia virale e la sua rapportabilita’ causale alla terapia effettuata.

Ad avviso della ricorrente la sentenza sarebbe viziata da omessa o apparente motivazione in quanto non avrebbe dato conto di tutte le circostanze specifiche del caso concreto ed in particolare del fatto che la danneggiata, all’epoca del primo esame del sangue, aveva appena 10 anni, che il Ministero aveva tenuto a lungo un atteggiamento perplesso circa l’effettiva eziologia del danno e che, soltanto con la nota del 25/3/2001, poteva dirsi ragionevolmente radicata la consapevolezza in capo alla (OMISSIS) della malattia quale danno ingiusto conseguente a comportamento del terzo secondo l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche all’epoca diffuse.

Anche a voler ritenere, alla stregua di un orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il dies a quo della prescrizione non possa essere spostato oltre la domanda di indennizzo, in quanto nel momento in cui detta domanda e’ inoltrata deve presumersi una ragionevole consapevolezza, da parte del malato, sia dell’eziologia causale sia dell’entita’ e delle dimensioni della malattia, anche in tal caso la prescrizione non potrebbe considerarsi decorsa.

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