Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 1 febbraio 2018, n. 4750. La confisca, quale misura di sicurezza a carattere obbligatorio, è sottratta nell’an alla discrezionalità del giudice della cognizione

La confisca, quale misura di sicurezza a carattere obbligatorio, è sottratta nell’an alla discrezionalità del giudice della cognizione che, pertanto, deve disporla contestualmente alla condanna anche qualora nel patrimonio del reo non si rinvengano beni da sottoporre al vincolo, giacchè l’effettiva sussistenza di tali beni è questione che deve essere risolta nella diversa fase esecutiva della misura

Sentenza 1 febbraio 2018, n. 4750
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/12/2016 del Tribunale di Pesaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/12/2016, il Tribunale di Pesaro dichiarava (OMISSIS) colpevole del delitto di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter, e lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione; non disponeva, tuttavia, la confisca del profitto, risultando che l’imputato non aveva alcuna disponibilita’ di beni.

2. Propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, deducendo – con unico motivo l’inosservanza o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter. Il Tribunale non avrebbe ordinato la confisca a carico del condannato pur a fronte di un esplicito obbligo di legge; il giudice, in questo caso, non dovrebbe infatti individuare i beni concretamente da apprendere, ben potendosi limitare all’indicazione dell’importo complessivo da vincolare, non essendo necessaria in caso di confisca per equivalente – alcuna pertinenzialita’ tra la res ed il reato. Quel che, peraltro, non necessiterebbe di un precedente sequestro, ben potendo la misura ablativa colpire anche beni futuri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la presente motivazione e’ redatta in forma semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di questa Corte.

3. Il ricorso risulta fondato.

La, L. 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis, comma 1, introdotto dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, stabilisce che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal citato Decreto n. 74, e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita’, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

La confisca, quindi, come misura di sicurezza patrimoniale a carattere obbligatorio, come tale sottratta nell’an alla discrezionalita’ del giudice della cognizione; e fermo restando che rimane affidata alla diversa fase esecutiva – la cui iniziativa spetta al pubblico ministero – la soluzione di qualsivoglia questione che possa sorgere quanto (per l’appunto) all’esecuzione della misura medesima, compresa quella concernente l’effettiva sussistenza di beni – nella disponibilita’ del condannato – suscettibili di esser sottoposti a vincolo.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata confisca, che viene disposta da questa Corte; cio’, in piena aderenza alla lettera ed alla ratio dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), per come sostituita dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, a mente del quale la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio – tra l’altro – se ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio; quale quello in esame, nel quale il Giudice del merito sarebbe chiamato ad adottare un atto dovuto e vincolato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della confisca, che dispone

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