Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1571. La speciale causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis cod. pen.

La speciale causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis cod. pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali e’ prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, e’ configurabile in presenza di una duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuita’ dell’offesa e la non abitualita’ del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalita’ della condotta e dell’esiguita’ del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 c.p., cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuita’ dell’offesa, la verifica della non abitualita’ del comportamento.

Con riferimento invero alla speciale tenuita’ dell’offesa, che a sua volta implica il riferimento valutativo ad un duplice parametro, costituito dalle modalita’ della condotta e dall’esiguita’ del danno, il relativo giudizio debba essere improntato ad un esame complessivo che investa tutte le peculiarita’ riferite alla condotta in termini di possibile disvalore, ivi comprese quelle che attengono all’entita’ dell’aggressione del bene giuridico protetto che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1571
Data udienza 5 ottobre 2017

Integrale

EDILIZIA ED URBANISTICA – REATI EDILIZI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 31.5.2016 della Corte di Appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GALTERIO Donatella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore, avv. (OMISSIS) sost. proc. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 31.5.2016 la Corte di Appello di Genova ha condannato (OMISSIS) alla pena di 15 giorni di arresto e di Euro 15.500 di ammenda cinque mesi e dieci giorni di reclusione ritenendolo colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis per aver abbattuto due alberi di alloro di circa 10 mt. insistenti in un giardino di pertinenza di un pubblico locale gestito dal medesimo in un’area dichiarata per le sue caratteristiche paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce in relazione al vizio motivazionale che nonostante il Tribunale, pronunciatosi prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28 che ha introdotto la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., avesse evidenziato la contenuta gravita’ del fatto tale da consentire la concessione delle attenuanti generiche e l’irrogazione del minimo della pena, la Corte di Appello aveva negato la causa di non punibilita’ in ragione dell’entita’ del complesso arboreo abbattuto, desunto da fotografie prive di data e comunque risalenti nel tempo, omettendo di considerare le condizioni precarie dell’albero testimoniate dall’operaio che aveva eseguito la demolizione, la non conoscibilita’ immediata del precetto penale da parte dell’imputato, l’insussistenza di vincolo sulla singola pianta a differenza del vincolo insistente sull’area e la circostanza che la pianta si trovasse in un angusto cortile interno al condominio. Ragioni queste unitamente alle quali occorre considerare la pronuncia della Consulta che ha dichiarato l’illegittimita’ del trattamento sanzionatorio effettuato dall’articolo 181, comma 1 bis evidenziando la minore offensivita’ delle condotte punite nella lettera a) rispetto alle ipotesi in cui l’evidenza paesaggistica e’ talmente chiara da avere un riconoscimento generale ed astratto direttamente dalla fonte legislativa.

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