Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2400. L’esimente putativa del consenso

L’esimente putativa del consenso presuppone che il presunto consenso della vittima riguardi specificamente la condotta che, in assenza del consenso, rivestirebbe carattere di illiceità, non potendosi attribuire a una condotta polisenso (nella specie, il comportamento del coniuge di far ritorno nella casa coniugale nel tentativo di riappacificarsi con l’altro coniuge) una valenza “giustificativa” di natura onnicomprensiva.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2400
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALETERIO Donatella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di LECCE in data 5/10/2016;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA G., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite, per la parte civile, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che, nel riportarsi alla memoria depositata, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5.10.2016, depositata in data 20.01.2017, la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del tribunale della stessa citta’ dell’11.04.2011, appellata dallo (OMISSIS), che lo aveva riconosciuto colpevole del reato continuato sub a) per i reiterati maltrattamenti compiuti ai danni dei figli consumati entro il (OMISSIS), nonche’ del reato di atti persecutori commesso ai danni della moglie e dei figli commesso dal (OMISSIS) al (OMISSIS), e dei reati di tentata violenza sessuale quanto all’episodio del (OMISSIS) e di violenza sessuale consumata nel resto, cosi’ riqualificati i fatti contestati al capo c), commessi dal dicembre 2008 al (OMISSIS), condannandolo alla pena di 8 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento danni ed alle spese in favore della parte civile costituita, in relazione a fatti contestati come consumati secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singoli capi di imputazione.
2. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all’albo speciale ex articolo 613 c.p.p., deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), c), d) ed e), sotto il profilo della violazione di legge in relazione all’articolo 178 c.p.p., lettera c), articoli 190 e 495 c.p.p., e articolo 603 c.p.p., commi 1 e 2, atteso il mancato esame ed il difetto assoluto di motivazione rispetto alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento nonche’ per la mancata assunzione di prova nuova o scoperta successivamente.
In sintesi, sostiene il ricorrente che ai motivi nuovi in appello sarebbero state allegate le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da alcuni testi (il figlio dell’imputato (OMISSIS) e la compagna di quest’ultimo), scoperte successivamente al giudizio di primo grado, deposizioni conferenti e rilevanti attenendo ad aspetti fondamentali della vicenda (ossia, da un lato, la causa prevalente del contrasto tra i coniugi e del risentimento della moglie nonche’ il comportamento provocatorio di quest’ultima nel periodo in cui, a suo dire, avrebbe vissuto barricata in casa per timore di incontrare il marito); detti motivi sarebbero stati del tutto ignorati dalla Corte territoriale non rinvenendosi alcun riferimento nella motivazione della sentenza alla questioni ivi prospettate; analoga sorte sarebbe toccata alla richiesta di perizia medico – legale sugli esiti di una ferita che sarebbe stata inferta all’ex moglie dall’imputato qualche anno prima; poiche’ la sorella della p.o. sarebbe stata testimone di un atto di autolesionismo posto in essere dalla moglie dell’imputato con un rasoio e considerato che la tipologia della ferita sarebbe riferibile a tale strumento anziche’ ad un coltello con lama seghettata, come invece affermato dalla ex moglie del ricorrente, sarebbe stato necessario dar seguito alla richiesta di perizia medico – legale, diversamente respinta dal tribunale e non presa in esame dalla Corte d’appello; detta omessa valutazione inficerebbe la sentenza con conseguente nullita’ della stessa.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), sotto il profilo della violazione di legge e correlato vizio di difetto e manifesta illogicita’ della motivazione.
In sintesi, sostiene il ricorrente che la sentenza d’appello, richiamando quella di primo grado attesa la reciproca integrazione motivazionale, si sarebbe limitata a riproporre quanto affermato dal primo giudice, ribadendo frettolosamente l’attendibilita’ della p.c., affermando che, anche se su talune circostanze la p.o. non era credibile (coinvolgimento di uno dei figli nei reati in materia di stupefacenti; reale entita’ della dedizione al gioco della p.o. presso la sala Bingo), la stessa sarebbe comunque dotata di “generalizzata attendibilita’” sul presupposto che il mendacio riguardi fatti estranei alla causa e le accuse della p.o. sarebbero state, seppure in parte, confermate da altri soggetti; in sostanza, i giudici avrebbero aderito al principio della c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni che avrebbe consentito di espungere le dichiarazioni false o reticenti; la difesa del ricorrente, premesso di non aver reperito precedenti giurisprudenziali che consentano di estendere detto criterio anche alle dichiarazioni della p.c., sostiene peraltro che, proprio la particolare veste della parte civile, avrebbe imposto ai giudici di merito l’obbligo di ricercare seri elementi di riscontro al narrato, attribuendo particolare attenzione proprio a quelle parti delle dichiarazioni espressione di mendacio; non vi sarebbe quindi rispetto dei canoni della logica, ritenere del tutto inconferenti le circostanze rispetto alle quali la donna avrebbe reso dichiarazioni false o reticenti, trattandosi di eventi (tossicodipendenza di un figlio; ludopatia della p.o.) che sovente condizionano l’esistenza dell’intero nucleo familiare; non rileverebbe il tentativo della p.c. e dei due figli, presunte vittime dei maltrattamenti, di minimizzare la passione per il gioco della madre, alla luce del fatto che tali affermazioni sarebbero state smentite da concordi testimonianze provenienti da soggetti terzi tra cui anche un ispettore di polizia; analogamente avrebbe dovuto destare sospetto il tentativo della p.c. di negare l’esistenza dello strettissimo legame con la sorella, laddove diversamente quest’ultima rappresentava una importante fonte di finanziamento, e, soprattutto, laddove si consideri che proprio la frequente presenza della sorella costituiva il motivo prevalente dei litigi tra il ricorrente e la ex moglie, insospettitasi dell’esistenza di una relazione amorosa tra la sorella e l’ex marito, circostanza su cui la p.o. avrebbe reso dichiarazioni illogiche, altalenanti, incoerenti e contraddittorie; i giudici avrebbero inoltre trascurato la circostanza che i figli vittima dei presunti maltrattamenti erano in realta’ in contrasto con il padre, non solo il figlio (OMISSIS) che si sarebbe reso protagonista anche di un’aggressione con un paio di forbici ai danni del padre, non denunciato da quest’ultimo per non danneggiare il figlio, ma anche la figlia (OMISSIS) si sarebbe trovata in pessimi rapporti con il padre che la rimproverava per la sua abitudine, dopo la rottura del fidanzamento, di intrecciare relazioni sentimentali di brevissima durata considerate frivole e superficiali; cio’ giustificherebbe la versione compiacente dei due figli a vantaggio della madre, sicche’ i rilievi critici mossi alla deposizione di quest’ultima, in ordine alla sua attendibilita’, si estenderebbero anche ai figli, non essendo risolutive le argomentazioni dei giudici di merito per giustificare la reazione dei due figli come legittima rispetto all’aggressivita’ paterna; ancora, si osserva, tanto sui rapporti tra l’ex moglie ed i due figli e il ricorrente quanto sulle lesioni asseritamente patite ad opera dell’ex marito, i giudici di appello avrebbero tacciato come inattendibili le dichiarazioni dei testi a discarico (il riferimento e’ alle deposizioni delle sorelle della p.c. nonche’ del teste (OMISSIS), ispettore di polizia, della teste (OMISSIS) e di altri testi a discarico), ma in maniera illogica, evocando il concetto di “pregiudizio di favore” riferito alle loro deposizioni, da intendersi come una sorta di testimonianza compiacente in quanto resa a favore dell’imputato per i rapporti di conoscenza pregressa e per la frequentazione con il nucleo familiare; vi sarebbe stato, dunque, un preconcetto ed evidente ripudio della attendibilita’ delle dichiarazioni dei testi a discarico, contrariamente a quanto invece imporrebbe l’ordinario canone valutativo di una deposizione, che non puo’ ritenersi inattendibile a priori ma solo dopo una attenta valutazione con gli elementi contrastanti.

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