Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2402. Il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta’ industriale e’ integrato anche nel caso di opere di design industriale destinate alla produzione seriale

Il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta’ industriale e’ integrato anche nel caso di opere di design industriale destinate alla produzione seriale, le quali sono tutelabili a norma della L. n. 633 del 1941, articolo 2, n. 10, ove ricorrano le condizioni normativamente indicate, date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell’opera (Fattispecie avente ad oggetto la questione della tutelabilita’ autorale di modelli della produzione seriale della (OMISSIS) S.p.A., in cui la Corte ha ritenuto correttamente integrato il reato di cui all’articolo 517 ter c.p., osservando che la caratteristica propria delle opere di cui all’articolo 2, n. 10, L. aut. risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative, rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso articolo 2, trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale e’ quella industriale).

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2402
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

– (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di LECCE, Sez. Dist. TARANTO in data 21/11/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA G., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite, per la parte civile, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando nuova nomina fiduciaria con procura speciale, conclusioni scritte e nota spese;

udite, per il ricorrente, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21.11.2016, depositata in data 20.02.2017, la Corte d’appello di Lecce, sez. dist. Taranto, in parziale riforma della sentenza del GUP/tribunale di Taranto dell’11.07.2014, appellata dallo (OMISSIS), dal P.G. e dalla P.C. (OMISSIS) S.p.A., nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dal P.G. quanto al reato di cui agli articoli 110, 81, 474 e 474 ter c.p., contestato al capo a), dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’articolo 517 ter c.p., per aver introdotto nello Stato, potendo conoscere il titolo di proprieta’ industriale al fine di trarre profitto, prodotti industriali realizzati usurpando il titolo di proprieta’ industriale e in violazione del medesimo, condannando il medesimo alla pena di 2 mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della predetta p.c. ed alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in relazione a fatti contestati come commessi fino al (OMISSIS), secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione.

2. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, nominato anche procuratore speciale, iscritto all’albo speciale ex articolo 613 c.p.p., deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

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