Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 30 gennaio 2018, n. 4206. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a fare, in caso di importi non versati sotto soglia, un riscontro meramente ricognitivo dell’intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice

Il giudice dell’esecuzione è tenuto a fare, in caso di importi non versati sotto soglia, un riscontro meramente ricognitivo dell’intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, senza rivedere il giudizio di merito, ma tenendo solo conto della specifica contestazione

 

Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4206

Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza in data 2.3.2017 del Tribunale di Teramo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 2.3.2017 il Tribunale di Teramo, adito quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata da (OMISSIS), di revoca del decreto penale di condanna pronunciato nei suoi confronti alla pena di Euro 3.810 di multa per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, articolo 2, per omesso versamento di trattenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per la mensilita’ di dicembre 2011 sul presupposto che, benche’ il reato fosse stato depenalizzato, l’opponente non avesse fornito la prova del mancato superamento delle soglie di punibilita’ con riferimento alle altre mensilita’ dell’anno 2011, riguardando la condanna conseguita la sola mensilita’ di dicembre di quello stesso anno.

Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale censura, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all’articolo 666 c.p.p., comma 5, articoli 358 e 673 c.p.p., l’inversione dell’onere probatorio posto a carico dell’imputato che, in palese violazione dei principi sulla ripartizione della prova, viene dal Tribunale gravato dalla dimostrazione della sua non colpevolezza con riferimento a mensilita’ mai contestategli. Conclusione questa che secondo il ricorrente risulterebbe del tutto illegittima spettando all’autorita’ inquirente, qualora avesse ravvisato il superamento della soglia di punibilita’ in relazione all’anno 2011, procedere ad una contestazione in tal senso, ovvero al giudice dell’esecuzione promuovere, nell’esercizio dei poteri istruttori demandatigli dall’articolo 666 c.p.p., comma 5, accertamenti al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, articolo 2, commi 1 ed 1 bis, punito con la pena fino a tre anni di reclusione oltre alla multa, e’ stato, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, depenalizzato e contestualmente trasformato in illecito amministrativo ove l’omesso versamento delle ritenute non superi l’importo complessivo di Euro 10.000 annui.

Secondo quanto dispone l’articolo 8, comma 1, le disposizioni del suddetto decreto legislativo, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso con conseguente pronuncia di proscioglimento con la formula perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato ed eventuale trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa competente, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tal caso, vertendosi in ipotesi di abolitio criminis, spetta al giudice dell’esecuzione la revoca della sentenza di condanna o del decreto penale secondo quanto previsto dall’articolo 673 c.p.p., con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Cio’ premesso, la depenalizzazione del reato sopravvenuta alla pronuncia del decreto penale di condanna, emesso in data 13.3.2014, ed alla sua successiva irrevocabilita’, stante l’importo delle ritenute non versate (Euro 3.679,00), ampiamente sotto soglia, imponeva al G.E., investito in sede di incidente di esecuzione del relativo accertamento, un riscontro meramente ricognitivo dell’intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, senza alcuna rivisitazione del giudizio di merito, tenendo soltanto conto, nell’effettuare l’indagine, della contestazione specifica. La circostanza che la norma incriminatrice in esame non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operativita’, quand’anche consentisse al Tribunale di Teramo una verifica estesa all’intera annualita’ cui e’ riferita la mensilita’ evasa in conformita’ alla soglia di punibilita’ fissata per tutto l’arco annuale, imponeva allo stesso giudice dell’esecuzione, sulla base dello schema procedimentale dell’articolo 666 c.p.p., comma 5, accertare se sussistessero nella fattispecie, gia’ giudicata, i requisiti previsti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilita’), utilizzando nell’ambito di una sostanziale ricognizione del quadro probatorio gia’ acquisito, elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, fossero, alla luce del diritto sopravvenuto, divenuti determinanti per la decisione sull’imputazione contestata. Nessuna inversione dell’onere probatorio e’, per contro, autorizzata dall’intervenuta parziale depenalizzazione della L. n. 638 del 1983, articolo 2, gravando comunque sull’organo dell’accusa la contestazione in ordine ad eventuali ulteriori mensilita’ rimaste inevase che determino il superamento della soglia di punibilita’ riferito all’annualita’ in contestazione.

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Teramo che dovra’, uniformandosi ai principi sopra enunciati, procedere a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Teramo per nuovo esame.

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