Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 31 gennaio 2018, n.4562. La fattispecie prevista dall’art. 348 cod. pen. di abusivo esercizio di una professione ha natura istantanea

La fattispecie prevista dall’art. 348 cod. pen. di abusivo esercizio di una professione ha natura istantanea, sicché’ essa non esige un’attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

SENTENZA 31 gennaio 2018, n.4562 –
Pres. Savani – est. Renoldi
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del Tribunale di Cremona in data 17/02/2015, N.C. , C.E. e G.L.G. erano state condannate: la prima alla pena di due anni e due mesi di reclusione e, le altre due, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione, in quanto riconosciute colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro e unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 81 cpv., 110, 544-bis cod. pen. per avere ucciso, dal 2005 al marzo 2009, la N. come vice-Presidente dell’Associazione Zoofili Cremonesi, la C. e G. come volontarie del Rifugio del cane, con crudelta’ e senza necessita’, un considerevole numero di cani, anche intere cucciolate, e di gatti, inoculando, ingiustificatamente ed illegittimamente, il farmaco eutanasico Tanax o il Penthotal sodium (capo c), nonche’ dall’art. 348 cod. pen. per avere esercitato, dal 2005 al 2009, le funzioni tipiche del medico veterinario uccidendo cani e gatti attraverso la somministrazione dei farmaci indicati al capo che precede, procedendo alle vaccinazioni e rimuovendo i punti di sutura (capo d). Per la sola N. , il tribunale lombardo aveva, peraltro, ritenuto che nella fattispecie contestata al capo c) fossero assorbiti ulteriori reati, contestati ai capi e), f) e g) della rubrica, relativi alla soppressione, con crudelta’ e senza necessita’, di singoli animali.

2. Con sentenza in data 12/04/2016, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolse N.C. dal reato di cui al capo e) limitatamente alla soppressione del cane (…), dichiaro’ non doversi procedere, sempre nei suoi confronti, in ordine ai capi c) e d) limitatamente alle condotte commesse fino al (omissis) nonche’ in ordine ai reati di cui al capo e) limitatamente alla soppressione del cane appartenente a D.F. e di cui ai capi f) e g) in quanto estinti per prescrizione, per l’effetto rideterminando la pena, nei confronti della stessa N. , in un anno e tre mesi di reclusione per le residue condotte di cui ai capi c) e d), commesse successivamente al (omissis) . Quanto a C.E. e a G.L.G. , la Corte territoriale dichiaro’ non doversi procedere in relazione alle condotte di cui ai capi c) e d) commesse sino al (omissis) , rideterminando la pena, nei confronti di entrambe le imputate, in nove mesi di reclusione per le residue condotte di cui ai capi c) e d) successive al (omissis) . Con lo stesso provvedimento, i giudici di appello dichiararono l’inammissibilita’ della costituzione di parte civile delle associazioni animaliste, con l’eccezione della sola Lega nazionale per la difesa del cane.

3. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione le tre imputate a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari, deducendo una serie di motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

3.1. Il ricorso proposto dall’avv. Ennio Buffoli nell’interesse di N.C. si articola in quattro distinti motivi di doglianza.

3.1.1. Con il primo di essi, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione agli artt. 74, 91, 92, 93 e 94 cod. proc. pen. nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla legittimazione alla costituzione di Parte civile della Lega nazionale per la difesa del cane, nonostante che l’associazione in questione, pur avendo un ‘aggancio’ territoriale nella provincia di Cremona, non fosse in realta’ operativa nella struttura del canile. Ne’ potrebbe, nella specie, essere richiamata la disciplina dettata dall’art. 91 cod. proc. pen., come integrato dall’art. 7 della legge n. 189 del 2004, atteso che la predetta associazione non rientrerebbe nel novero degli enti individuati dal Ministero della salute ai sensi dell’art. 19-quater delle disp. coord. transitorie cod. pen..

3.1.2. Con il secondo motivo, la difesa di N.C. censura, ex art. 606, comma 1, B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 348 cod. pen. nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti di continuita’, professionalita’ e onerosita’ della condotta.

3.1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla concreta configurabilita’ del delitto di cui all’art. 544-bis cod. pen.. Sotto un primo profilo, si deduce la contraddittorieta’ della motivazione nella parte in cui, da un lato, i testi sarebbero stati ritenuti attendibili nel fondare la responsabilita’ dell’imputata in relazione alla soppressione di numerosissimi animali e, dall’altro lato, essi sarebbero stati ritenuti inattendibili in relazione alle singole condotte di soppressione. Sotto altro aspetto, la Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare in base a quali specifici elementi sia stato possibile affermare che l’uccisione degli animali avesse avuto luogo con ‘crudelta’’ ovvero in ‘assenza di necessita’’.

3.1.4. Con il quarto motivo, la difesa di N.C. censura, ex art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62-bis cod. pen. nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la dedotta assenza, nella commissione delle condotte alla stessa ascritte, di finalita’ lucrative.

3.2. Venendo, quindi, ai ricorsi proposti dall’avv. Stefania Amato per conto di G.L.G. e di C.E. , gli stessi vengono articolati in tre distinti motivi di doglianza.

3.2.1. Con il primo di essi, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all’art. 544-bis cod. pen.. Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata, una volta ritenuta dimostrata la morte di centinaia di animali, avrebbe omesso di motivare in relazione all’assenza di necessita’ in ordine alla soppressione degli stessi, traendo argomentazione da una serie di elementi indiziari (quali l’indicazione, sui cartellini identificativi degli animali soppressi a seguito di ‘eutanasia ufficiale’, di cause non riconducibili tra le legittime ipotesi di soppressione per ragioni veterinarie, l’assenza di patologie negli animali soppressi, il mancato rispetto degli obblighi certificativi) in realta’ riferibili soltanto in capo a chi, come N.C. , aveva la gestione operativa del canile. Del resto, le testimonianze avrebbero descritto condotte soppressive, riferibili alle due imputate, come limitate soltanto a una o due decine di esemplari, sicche’ non sarebbe stato dimostrato il loro coinvolgimento nell’uccisione delle diverse centinaia di animali indicate in contestazione; fermo restando che non sarebbe stato dimostrato, neanche rispetto agli esemplari per cui esse sarebbero state viste, che gli animali non dovessero essere soppressi, considerato che l’abbattimento era all’epoca consentito anche in caso di disagio psichico dell’animale, indipendentemente da patologie organiche, nella specie pacificamente non rinvenute. In subordine, viene dedotta dalle ricorrenti l’avvenuta prescrizione del reato.

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