Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 16 gennaio 2018, n. 897. Nelle controversie relative a rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, la individuazione del giudice

Nelle controversie relative a rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, la individuazione del giudice discende dal perfezionamento della fattispecie attributiva della pretesa fatta valere in giudizio

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 897
Data udienza 7 novembre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8614/2016 proposto da:
COMUNE DI LICODIA EUBEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 853/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata l’1/10/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) esponeva al Tribunale di Caltagirone di essere stato inquadrato come segretario economico 6 qualifica funzionale dal 6.12.1983 presso il Comune di Licodia Ebea e, successivamente, in categoria C) il 1.4.1999; che il nuovo inquadramento era errato perche’ doveva essere inquadrato in categoria D) ai sensi del CCNL enti locali del 1999 posto che aveva svolto profili di rilevante responsabilita’ come ragioniere economico del Comune propri della categoria D). Chiedeva, quindi, accertarsi il diritto all’inquadramento nella 7 qualifica dal 6.12.1983 (mentre all’epoca erroneamente era stato inquadrato nelle 6 qualifica) e, quindi, dal 1.4.1999 nella categoria D), posizione economica D2 (con scorrimento sino alla posizione D4)), con condanna al pagamento delle differenze indicate in ricorso. In corso di causa rinunciava alla domanda relativa al periodo precedente il 1.7.1998; si costituiva il Comune che eccepiva il difetto di giurisdizione in quanto l’inquadramento del 1999 era consequenziale a quello del 1983 e rilevava comunque nel merito l’infondatezza della domanda diretta al riconoscimento della qualifica D) non coerente con le declaratorie del CCNL, anche per mancanza della prevista laurea ed eccepiva, infine, anche la prescrizione del diritto. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario atteso che il fatto lesivo si era verificato nel 1983. La Corte di appello, con la sentenza impugnata in questa sede, dichiarava invece la giurisdizione del Giudice ordinario e rimetteva la controversia al primo giudice. La Corte territoriale richiamava precedenti di questa Corte a Sezioni Unite che in fattispecie analoghe, proprio con riferimento ad un originario inquadramento come “segretario economo” non nella dovuta categoria ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, avevano ritenuto che, essendosi allegato lo svolgimento di mansioni dal 1999 non adeguatamente retribuite alla luce del CCNL 1999, su tale domanda era competente il Giudice ordinario.
2. Per la cassazione propone ricorso il Comune con due motivi; resiste con controricorso il (OMISSIS) che ha sollevato eccezione di tardivita’ del ricorso; cui ha replicato il Comune ricorrente con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’: deduce la parte intimata che il ricorso e’ stato notificato il 7.4.2016 mentre la data della pubblicazione della sentenza era il 1.10.2015 e quindi si sarebbe oltrepassato il termine semestrale (applicabile alla fattispecie essendo il ricorso stato depositato nel 2010). L’eccezione appare infondata alla luce delle deduzioni di controparte: emerge ex actis che e’ stata tentata una notifica tempestiva nel domicilio legale del procuratore costituito in appello e all’indirizzo che risultava indicato all’epoca della richiesta di notifica dall’Ordine professionale, ma che tale notifica non e’ andata a buon fine perche’ l’ufficiale giudiziario ha attestato che tale procuratore si era trasferito, senza indicare il luogo di trasferimento. Parte ricorrente ha quindi con immediatezza (appena cinque giorni dopo e quindi in coerenza con la giurisprudenza di legittimita’; cfr. da ultimo Cass. 24 gennaio 2017 n. 1783) proceduto ad una notifica in via telematica. Pertanto la notifica deve ritenersi tempestiva non essendo avvenuta nel termine semestrale senza colpa della parte notificante che si e’ immediatamente attivata per una nuova notifica nelle modalita’ possibili.
2. Con il primo motivo proposto si allega, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 1, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1 e articolo 69, comma 7. L’inquadramento del 1999 era consequenziale al precedente inquadramento effettuato ben prima del 1.7.1998 e cioe’ nel lontano 1983.

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