Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1202. E’ inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris

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1.2. La questione e’ rilevante nel presente giudizio perche’, ove si ritenga ammissibile il regolamento in oggetto, deve escludersi – come afferma il Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria – che la controversia relativa al versamento di canoni enfiteutici insoluti rientri nella materia agraria.

Infatti, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la competenza in tema di enfiteusi e’ estranea alla materia agraria (cfr. Cass. n. 9135/12; Cass. n. 10216/95).

E’, poi, appena il caso di segnalare che nel caso di specie e’ inapplicabile ratione temporis il Decreto Legislativo n. 116 del 2017, di riforma organica della magistratura onoraria, il cui articolo 27, comma 1, aggiunge all’articolo 7 c.p.c., comma 3, il comma 3 octies, che attribuisce alla competenza del giudice di pace la cognizione delle “cause in materia di enfiteusi di cui al libro Terzo, titolo IV del codice civile”.

1.3. Operando un breve excursus (senza pretesa di esaustivita’) delle pronunce avutesi sul tema, va evidenziato che tradizionalmente si e’ ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio unicamente quando il giudice ad quem non solo si ritenga a sua volta incompetente per materia, ma ritenga competente per materia il giudice a quo ovvero un terzo giudice, ossia quando il giudice ad quem sia convinto che la controversia sia pur sempre regolata dallo stesso criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che abbia dato causa alla declinatoria di incompetenza da parte del giudice a quo.

Al contrario, configurandosi l’ipotesi di conflitto negativo di competenza ex articolo 45 c.p.c., solo in ordine alla competenza per materia o per territorio inderogabile, si e’ ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio ove il giudice a quo si sia dichiarato incompetente per valore e quello della riassunzione abbia ritenuto la propria incompetenza per materia (v., come pronuncia piu’ remota, Cass. n. 45/1962).

La Corte cost. (v. sentenza n. 361/89) non ha ritenuto tale soluzione in contrasto con il principio del rispetto del giudice naturale di cui all’articolo 25 Cost., comma 1.

Insomma – afferma l’orientamento maggioritario – al di fuori dei criteri di competenza attinenti alle stesse ragioni poste dal primo giudice, il secondo, adito in riassunzione, non puo’ elevare conflitto negativo ove ritenga non solo che non esista una propria competenza per materia, ma che – anzi – la controversia non sia soggetta ad alcuna regola di competenza per materia, essendo disciplinata solo dal criterio della competenza per valore riconducibile all’ambito di competenza del primo giudice.

Un’accurata giustificazione di tale orientamento fu data da Cass. n. 728/96 a proposito di un conflitto elevato dal pretore in funzione di giudice del lavoro a seguito di declinatoria della competenza ratione materiae da parte del tribunale.

Si osservo’ che la locuzione “se questi ritiene di essere a sua volta incompetente” contenuta nell’articolo 45 c.p.c., si dovesse, per esigenze sistematiche, interpretare restrittivamente e in sintonia con l’articolo 44 c.p.c., “nel senso che la via del conflitto di competenza si rende percorribile unicamente laddove l’altro giudice ritenga di essere a sua volta incompetente per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28 c.p.c.”. Inoltre, si preciso’ che “l’interpretazione restrittiva (la quale comporta un significativo ridimensionamento dell’ambito di applicazione dell’istituto: ridimensionamento tanto piu’ opportuno a seguito delle profonde modificazioni dell’assetto generale della disciplina della competenza, introdotte dalla recente riforma del processo civile) si rileva peraltro conforme alla lettura data all’articolo 45 c.p.c., dall’indirizzo prevalente di questa Corte” (…) “a tenore del quale il regolamento di competenza d’ufficio di cui all’articolo 45 c.p.c., non puo’ essere chiesto quando il giudice designato come competente (da quello ritenutosi incompetente) affermi la competenza del primo giudice non per materia o territorio inderogabile ma per ragioni di valore”.

Sempre Cass. n. 728/96 ritenne non condivisibile l’orientamento minoritario secondo il quale il conflitto sarebbe stato pur sempre ammissibile nel caso in cui il giudice adito per primo, dichiarata la propria incompetenza, avesse indicato come competente ratione materiae un altro giudice, ove poi quest’ultimo (adito in riassunzione) si fosse ritenuto a sua volta incompetente per valore, sul rilievo che “nel dirsi incompetente per valore, il secondo giudice verrebbe quanto meno per implicito a ritenersi incompetente anche per materia” (cosi’ Cass. n. 4684/84; Cass. n. 2169/82; Cass. n. 5866/85).

In conclusione, per Cass. n. 728/96 il secondo giudice “pur se per avventura non competente ratione materiae, resta comunque investito della causa in forza dell’articolo 44 c.p.c., a prescindere da ogni indagine sulla sua effettiva competenza per valore. Ne’, d’altronde, sembra lecito ipotizzare l’incompetenza per materia di un giudice con riguardo a una certa lite, se non nei confronti di un diverso giudice che in relazione alla stessa lite sia ritenuto, appunto, munito di competenza per materia”.

Pertanto, concluse Cass. n. 728/96, “se il giudice adito in riassunzione si dichiara, per contro, incompetente per valore, e cio’ dopo aver disconosciuto, ex professo, la sua competenza per materia, l’esclusione della competenza per materia consegue non gia’ alla ravvisata competenza di un altro giudice sotto tale profilo, ma deriva piuttosto dal fatto che il giudice ha negato la stessa possibilita’ di utilizzare il criterio della materia ai fini della ripartizione della competenza; non gli e’ concesso allora di sollevare il conflitto, atteso che per effetto della sentenza emessa dal primo giudice la sua competenza ratione valoris a conoscere della lite e’ ormai radicata e non piu’ suscettibile di contestazione”.

Il principio e’ stato ribadito da Cass. n. 19792/08 riguardo ad un conflitto elevato dal tribunale a seguito della declinatoria della competenza ratione materiae da parte del giudice di pace.

Tale sentenza ha affermato, per un verso, che “quando il secondo giudice esclude che la causa che e’ stata riassunta davanti a lui rientri nella propria competenza, puo’ chiedere il regolamento se ritiene che la causa rientri nella competenza per materia del primo giudice”; per l’altro, ha escluso che il conflitto possa essere elevato nel caso in cui il secondo giudice ritenga di “spartire la competenza in base al valore, perche’ con la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente ogni questione sulla competenza per valore e’ oramai preclusa”.

Lo stesso principio e’ stato definito come “jus receptum” da Cass. S.U. n. 21582/2011 investita della risoluzione di un contrasto relativo all’ambito e ai limiti della competenza del giudice di pace. In quel caso si e’ detto che, ex articolo 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che – emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente – quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice; viceversa e’ inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa e’ stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che la competenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris: in tal caso, conclude l’orientamento maggioritario, ogni questione relativa a quest’ultimo profilo resta preclusa.

Con ordinanza n. 728/2015 la Sezione Sesta – 3 ha nuovamente applicato tale principio a proposito d’un conflitto elevato dal tribunale a seguito della declinatoria della competenza ratione materiae da parte del giudice di pace, dichiarando inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio.

In primo luogo, ha osservato che il tribunale aveva elevato conflitto ritenendo che la controversia non rientrasse nella sfera di competenza per materia o per territorio inderogabile riservata al tribunale stesso o ad altro giudice. Ha poi rilevato che, avendo le parti riassunto la controversia innanzi al tribunale, senza impugnare la declinatoria di competenza del giudice di pace con il regolamento necessario, il giudice ad quem non potesse far valere la violazione della regola distributiva della competenza per valore.

Da ultimo, il principio e’ stato ripreso in un’altra ordinanza della Sezione Sesta – 3, la n. 15138/2016, a proposito di una peculiare fattispecie nella quale il giudice di pace aveva declinato e attribuito al tribunale “la competenza sull’erroneo presupposto che la controversia fosse regolata da un criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che l’attribuirebbe al giudice della riassunzione ed invece la controversia fosse in realta’ regolata solo da un criterio di competenza per valore o per territorio derogabile, che radicava la competenza davanti al giudice declinante o ad un diverso giudice”.

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