Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1202. E’ inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris

segue pagina antecedente
[…]

Ma e’ una conclusione – questa – giuridicamente illogica e, pertanto, non predicabile.

Fra le ulteriori criticita’ degli argomenti portati a sostegno dell’orientamento prevalente ve ne sono anche due di tipo letterale.

In primo luogo, l’articolo 45 c.p.c., si limita a stabilire che il regolamento puo’ essere richiesto quando il giudice ad quem “ritiene di essere a sua volta incompetente” e non gia’ che il regolamento possa essere chiesto solo se il giudice adito per secondo “ritiene di essere a sua volta incompetente previa individuazione di un diverso criterio di competenza per materia del primo o d’un terzo giudice”.

D’altronde, come evidenziato dalla citata ordinanza interlocutoria, la competenza per materia e quella per valore non sono tra loro in rapporto di specialita’. La prima attiene alla “qualita’”, l’altra alla “quantita’” della domanda. Pertanto, quando la sezione specializzata agraria nega (come nel caso di specie) che la controversia rientri tra quelle ad essa devolute dalla legge, non sta affatto affermando che la competenza a decidere la lite vada attribuita “per valore”: si limita, puramente e semplicemente, ad affermare che la qualita’ della controversia e, quindi, la competenza per materia non sono quelle ritenute dal primo giudice.

In secondo luogo, non v’e’ alcuna ragione letterale per cui la questione di competenza per materia debba ridursi alla mera individuazione di quale sia il giudice provvistone nel presupposto che, comunque, la controversia sia sicuramente assoggettata ad un criterio di riparto di competenza ratione materiae.

E, infatti, e’ indubbio che tale questione di competenza si pone tanto nel caso in cui si discuta di quale giudice ne sia provvisto quanto nell’evenienza in cui si discuta se sia configurabile un’ipotesi di competenza per materia e, se si’, a chi debba essere attribuita.

La giustificazione dell’orientamento maggioritario suscita ulteriori perplessita’ alla stregua delle considerazioni che seguono.

Il vigente testo dell’articolo 38 c.p.c., comma 3, individua l’udienza di cui all’articolo 183 stesso, codice come termine ultimo per rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia, quella per valore e quella territoriale inderogabile.

In tal modo il legislatore ha voluto concentrare ogni questione di competenza al massimo entro questo momento (affinche’ sulla competenza vi sia una sola pronuncia).

Ora, quando il giudice adito declina la propria competenza lo fa soltanto dopo che la parte abbia tempestivamente eccepito l’incompetenza nel termine e nelle forme di cui all’articolo 38 c.p.c., comma 1, oppure dopo aver egli stesso rilevato (entro l’udienza di cui all’articolo 183) la relativa questione (per materia, valore o territoriale inderogabile).

Sia l’eccezione che il rilievo devono essere espliciti affinche’ la relativa questione possa essere sottoposta al contraddittorio fra le parti nel rispetto dell’articolo 183 c.p.c., comma 4, articolo 187 c.p.c., comma 3, e articolo 101 c.p.c., comma 2.

Dottrina e giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5962/06; da ultimo e per tutte cfr., sia pure riguardo ad una incompetenza per connessione, Cass. n. 14224/2017) sono concordi sulla necessita’ d’un rilievo esplicito dell’incompetenza: e’ indispensabile un’attivita’ di esternazione della volonta’ di rilevare e di conseguente specificazione del suo oggetto da parte del giudice.

Tale volonta’ – giova ribadire – non puo’ mai ritenersi implicita, viste le esigenze di rispetto del contraddittorio desumibili (oltre che dall’articolo 111 Cost., comma 2) dal citato articolo 183 c.p.c., comma 4, articolo 187 c.p.c., comma 3, e articolo 101 c.p.c., comma 2.

Dunque, se il giudice rileva o il convenuto eccepisce un’incompetenza per materia – e cio’ puo’ avvenire solo esplicitamente (come s’e’ detto) – evidentemente la relativa declinatoria non puo’ che riferirsi a tale incompetenza, restando preclusi eccezione o rilievo (impliciti) di ogni altro titolo di incompetenza.

Quindi, se il primo giudice si spoglia della competenza ravvisando un’altrui competenza per materia, cio’ non vuol dire che egli stia, nel contempo, dichiarandosi incompetente anche per valore, non potendosi attribuire ad una declinatoria di competenza un implicito significato diverso (o piu’ ampio) di quello espressamente predicato.

Ora, la pronuncia declinatoria rimette le parti davanti al secondo giudice, il quale a sua volta, trovandosi di fronte ad una mera traslatio iudicii con l’udienza ex articolo 183 c.p.c., ormai trascorsa, non potrebbe in nessun caso rilevare un titolo di (propria) incompetenza diverso da quello che e’ stato oggetto dell’ordinanza declinatoria.

Pertanto, per elevare conflitto negativo di competenza il secondo giudice puo’ solo contestare il titolo di competenza cosi’ come attribuitogli dal primo giudice, senza poter rilevare la propria incompetenza per un titolo diverso, proprio perche’ la scansione processuale e’ ormai tale da impedire qualunque rilievo ulteriore (essendo ormai decorso il termine massimo dell’articolo 38, comma 3, cit.).

Afferma cio’ anche Cass. n. 12354/16, che costituisce l’ultima applicazione, in ordine di tempo, dell’orientamento maggioritario.

Ma, a voler seguire tale impostazione, il principio generale secondo cui la declinatoria di competenza od anche soltanto il rilievo ex officio d’una questione di competenza presuppongono un provvedimento esplicito (e su cio’ dottrina e giurisprudenza sono concordi, come si e’ detto) resterebbe, inopinatamente, capovolto rispetto al giudice ad quem che elevi conflitto ex articolo 45 c.p.c..

Infatti, contro detto principio, al regolamento di competenza d’ufficio si attribuirebbe (anche) un’implicita e ormai preclusa declinatoria di competenza per valore, con conseguente inammissibilita’ del regolamento stesso quante volte sia proposto ratione materiae (o per territorio inderogabile) nelle controversie che non siano effettivamente regolate da un criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile.

2.2. In breve, come sopra anticipato, emergono svariate aporie e criticita’ negli argomenti tradizionalmente portati a sostegno dell’orientamento maggioritario.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *