Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 29 ottobre 2014, n. 44998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. NOVIK Adet Ton – rel. Consigliere
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere
Dott. BONITO Francesco Mar – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusep – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 691/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 10/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI;
lette le conclusioni del PG Dott. D’ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 10 luglio 2013, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da (OMISSIS) volta a ottenere la riabilitazione in relazione al decreto penale di condanna emessa il (OMISSIS), esecutivo il (OMISSIS), per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali continuato, in quanto non era stato adempiuto il debito previdenziale. Il Tribunale dava atto che il condannato aveva depositato la sentenza della corte di appello di Ancona che aveva revocato la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti e la sentenza della stessa corte che lo aveva assolto dal reato di omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie e da reati fiscali avendo accertato che egli aveva operato nella societa’ come semplice dipendente e non come amministratore, ma ne riteneva l’irrilevanza rispetto all’obbligo sancito dalla legge di risarcire i danni civili derivanti dal reato.
2. Ricorre per Cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo con un primo motivo violazione di legge e violazione del giudicato derivante dalle sentenze emesse in sede civile e penale dalla corte di appello di Ancona. Ad avviso della parte, il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto che il decreto penale non faceva stato ai fini del risarcimento del danno verso l’Inps e che nel dibattimento penale era emerso che l’imputato non aveva avuto un ruolo gestionale, avendo operato nella societa’ come mero dipendente.
Con un secondo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata laddove ricollega l’obbligo risarcitorio alla qualita’ di socio responsabile di (OMISSIS), mutando quindi il titolo della responsabilita’.
Concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che l’obbligo risarcitorio e’ una conseguenza diretta del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge. E’ principio affermato da questa corte quello secondo cui in tema di riabilitazione l’adempimento dell’obbligo non e’ condizionato alla proposizione della richiesta della persona danneggiata spettando all’interessato l’iniziativa della consultazione con quest’ultima per l’individuazione di una adeguata offerta riparatoria. Ne’, si e’ aggiunto, rileva l’intervenuta prescrizione del reato dal momento che la ratio che informa l’istituto della riabilitazione attribuisce rilievo all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato “in funzione del suo valore dimostrativo della emenda voluta dalla legge, in relazione alla condotta successiva successiva alla condanna che sia stata tenuta dal condannato”. L’obbligo di adempiere le obbligazioni civili derivanti da reato trova ragione d’essere nella intervenuta condanna con decreto penale esecutivo, la cui efficacia non puo’ venir meno per effetto delle sentenze indicate dal ricorrente. A nulla rileva infatti che in altro processo penale egli sia stato assolto non avendo esercitato attivita’ gestorie o che sia stata revocata la sentenza di fallimento. Il contrasto di giudicati trova la sua composizione nell’istituto della revisione.
Corretta quindi e’ stata la decisione del Tribunale di sorveglianza che, sull’assunto che l’istante non aveva adempiuto le obbligazioni civili derivanti da reato, ha rigettato la richiesta di riabilitazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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