LA MASSIMA

Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA 26 giugno 2012 10619

 

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata M.O. ed A.C.A. convenivano in giudizio il notaio R.D.E. esponendo che in data 1.12.94 avevano incaricato esso notaio della stipula di un atto di compravendita relativo ad un immobile in xxxxx; la parte venditrice Italcantieri spa aveva garantito la libertà dell’immobile da gravami e il notaio non aveva menzionato nel rogito esistenza di ipoteche e che il 22.4.1998 il Banco di Sicilia aveva loro comunicato l’esistenza di una ipoteca a suo favore per lire 360 milioni, iscritta il xxxxxx, con esposizione del mutuo al 31.12.97 di L. 221.184.507. Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni, pari alle somme occorrenti per la cancellazione dell’ipoteca. Si costituiva il R. , il quale chiamava in causa il visurista D.B.G. incaricato per gli accertamenti relativi all’esistenza di ipoteche sull’immobile, e ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme eventualmente liquidate in sentenza. Si costituiva il D.B. e chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti: asseriva che il rapporto con il notaio andava inquadrato nell’ambito degli artt. 1228 e 2232 c.c., nel senso che il professionista che si avvale dell’opera del terzo risponderebbe anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ove non vi sia clausola di manleva. Chiamava a sua volta in causa la Lloyd Adriatico spa per esserne garantito in virtù del contratto di assicurazione in essere. Si costituiva la Lloyd Adriatico e rilevava che erano escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato per effetto di errate visure, trascorsi quattro anni dalla consegna degli elaborati ai clienti, eccepiva la prescrizione annuale e contestava la domanda nel merito.

In esito al giudizio, l’adito Tribunale condannava, il R. al pagamento di Euro 98.126,81, oltre interessi e spese a favore degli attori, condannava il D.B. per la stessa somma e alle spese in favore del R. , nonché lo stesso alle spese in favore della Lloyd. Proponeva appello avverso detta sentenza il D.B. , per i seguenti motivi:

1) il rapporto de quo era un contratto di lavoro autonomo ed, ex artt. 2222 e 2226 c.c., il committente avrebbe dovuto denunziare i vizi entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna. Ciò posto, avendo il notaio ricevuto la notizia il 7 maggio 1998, comunicato il fatto l’11 giugno 1998, chiesto il risarcimento il 3.6.99, con la chiamata in causa, era quindi maturata la prescrizione annuale.

2) non era maturato il termine di prescrizione annuale verso la Lloyd in quanto l’11.6.98 non gli era stato richiesto il risarcimento del danno e la clausola prevista in polizza dei quattro anni dalla consegna degli elaborati era vessatoria e non fu specificamente approvata.

3) violazione dell’art. 1225 c.c. in quanto il danno liquidato non era prevedibile rispetto alla prestazione del visurista, di valore assai modesto. In esito al giudizio, in cui si costituivano sia il R. che la Lloyd, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 29 maggio 2007 rigettava l’impugnazione proposta.

Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l’Allianz Spa.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1341 cc e norme correlate, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto valida, e non vessatoria, la clausola contrattuale che, ai fini delle richieste di risarcimento per errate visure pervenute all’assicurato, stabiliva un termine di garanzia (di quattro anni) inferiore a quello legale. In tal modo, la Corte avrebbe trascurato che l’art. 1341 cc deve essere correlato con gli artt. 2064 e 2965 cc e che quindi non può ritenersi sufficiente la sottoscrizione di clausole contrattuali modificative dei termini legali senza alcuna preventiva concertazione: Ciò, senza considerare che si trattava di clausole neppure indicate nel contratto sottoscritto con la polizza ma facenti parte di un foglio staccato e separato, contenente la dicitura “condizioni particolari” non richiamate nel contratto. Inoltre – ed il rilievo connota la seconda doglianza, articolata per carenza ed illogicità di motivazione nonché per mancata applicazione dell’art. 132 c.p.c. – la Corte territoriale non avrebbe argomentato adeguatamente sulla ammissibilità o meno della limitazione del termine prescrizionale rispetto a quello della responsabilità contrattuale decennale, senza la contestuale riduzione dei costi del premio assicurativo. I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi infondati. Ciò, senza considerare alcuni profili di inammissibilità ove si tenga presente che il primo motivo prospetta incidentalmente una questione nuova, che non risulta in alcun modo trattata in causa (infatti negli atti non risulta sollevata la questione della riferibilità al contratto dell’art. 1469-bis c.c.) e che il quesito formulato in relazione al secondo motivo non è in alcun modo congruente con il vizio denunciato.

Ad ogni modo, riguardo al merito delle doglianze, torna opportuno premettere che la Corte territoriale ha disatteso la doglianza afferente all’asserita vessatorietà della clausola in questione, evidenziando che, come risultava dal contratto in atti, tale clausola “era contenuta nelle condizioni particolari di polizza, approntate specificamente per l’assicurato de quo e non contenute in modulo o formulario già predisposto, foglio firmato in originale dall’agente e dal contraente” onde l’insussistenza di ogni vessatorietà ed inefficacia di detta clausola per essere stata espressamente approvata.

La decisione, fondata sull’esclusione di ogni possibile vessatorietà ex art. 1341 co. 2 cc per i contratti non di massa ma specificamente redatti per il singolo caso concreto, non solo risulta motivata in termini chiari, lineari ed esaustivi, così da escludere la fondatezza del vizio motivazionale dedotto con la seconda doglianza, ma deve essere, altresì, ritenuta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la vessatorietà ex art. 1341 c.c., comma 2 attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, essendo la disciplina posta dalla norma citata altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo, inapplicabile nella specie ratione temporis secondo cui la vessatorietà D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33 ss. può attenere anche al rapporto contrattuale singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (Cass. n. 6802/2010). Giova aggiungere che, per potersi configurare l’ipotesi contemplata nel secondo comma dell’art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contratto al quale l’altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (cfr Cass. n.3184/2006, 4241/2003) senza che all’altro contraente sia utilmente consentito di richiedere ed apportare eventuali modifiche, con riferimento alla specifica vicenda contrattuale, dopo averne apprezzato il contenuto.

Ciò, senza considerare che, sempre secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito. (cfr Cass. n.395/2007, n. 23741/2009, n.8235/2010). Con la conseguenza che non hanno certamente carattere vessatorie quelle clausole le quali, come quella ricorrente nel caso di specie, mirino soltanto a delimitare l’oggetto della garanzia prestata sotto il profilo temporale, fissando la durata entro cui i rischi restano assicurati. Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con i principi di diritto richiamati, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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