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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza 26 settembre 2012, n. 16370

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE, alla s.p.a. GERIT («subentrata …al concessionario… ……. spa, giusta cessione di … specifico ramo d’azienda») ed alla s.p.a. ……. («dante causa» della spa GERIT), (X) – premesso che «con ricorso del 9 giugno 2003» ha impugnato la «cartella di pagamento … emessa per gli anni 1979-1980…. riguardante… iscrizione a ruolo a fronte di dichiarazione integrativa ex legge 7 agosto 1982 n. 516» denunciando (a) «l’inesistenza del presupposto della riscossione promossa con l’impugnata cartella» («stante il suo precedente annullamento» con «sentenza n. 763/02/02» della medesima CTP) e (b) «la carenza di motivazione della … stessa» -, in forza di tre motivi, chiede di cassare la sentenza n. 975/40/05 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (depositata il 30 maggio 2006) che ha disatteso il suo appello.

La s.p.a. GERIT e l’Agenzia instano per il rigetto dell’impugnazione.

La s.p.a. ……. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l’impugnazione osservando:

– «la violazione dell’art. 39, comma 1, c.p.c. » («per omesso rispetto del principio del “ne bis in idem”») è «insussistente… in quanto con il ricorso dell’otto agosto 2002 si contestava esclusivamente la validità della notificazione della cartella su cui si controverte» mentre «con il ricorso datato 10 giugno 2003 che si è concluso con la sentenza qui appellata, viene contestata l’insussistenza del presupposto impositivo per l’avvenuto annullamento del ruolo con la… sentenza 763/02/02, nonché per carenza di motivazione»;

– «condivide pienamente quanto statuito dai giudici di prime cure» in ordine al «merito della pretesa tributaria» («che … deriva dalla liquidazione delle imposte della dichiarazione integrativa ex lege 516 del 1982, che ha trovato conferma nel giudizio della Corte di Cassazione») perché «il ruolo» («che è un atto di esclusiva emanazione dell’amministrazione finanziaria») «ha la funzione di titolo esecutivo per esigere il diritto a percepire una somma di denaro, che si manifesta nei confronti del contribuente tramite la notifica della cartella di pagamento che viene emessa, invece, dal concessionario della riscossione»: «poiché con la sentenza n. 763/02/02 è stata annullata la cartella per vizio della relata di notifica, … non per questo può pretendersi… l’annullamento del carico fiscale di cui al ruolo emesso dall’amministrazione finanziaria, che … è perfettamente legittimo»; «conseguentemente, persistendo l’obbligazione tributaria e poiché nei termini per la notifica, bene ha fatto il concessionario a consegnare nuovamente la cartella di pagamento»;

– «la censura» di «immotivazione della cartella» è «infondata» in quanto «l’atto… contiene gli elementi essenziali per conoscere il carico fiscale» («ben noto alla … contribuente, poiché originato da un giudizio di Cassazione promosso dalla stessa parte e che l’ha vista soccombente»);

– «è inconferente nel caso … il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del… 2005, dato che la dichiarata incostituzionalità ha riguardato l’art. 25 del DPR 1973 n. 602, per la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600 del 1973».

2. La D.P. censura la decisione con tre motivi:

(1) con il primo la contribuente denunzia «violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 25, 26, 49 e 50 del DPR n. 602/1973, dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 475, 476 e 479 c.p.c. e dei principi che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e la unicità dell’atto impositivo e del titolo esecutivo posto a base della riscossione», chiedendo, «a norma dell’art. 366 bis c.p.c. », di “valutare se… sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento riemessa e rinotificata … in presenza del suo pregresso annullamento… sentenziato dal giudice tributario con statuizioni ancora cogenti rese in un antecedente processo tuttora pendente…, senza che il primo esemplare della stessa cartella sia mai stato annullato dal… concessionario e se, comunque, incorra nella violazione o falsa applicazione degli artt 10, 25, 26, 49 e 50 del DPR n. 602/1973, dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 475,476 e 479 c.p.c. e (dei)… principi giuridici che regolano il ruolo, la cartella di pagamento e la unicità dell’atto impositivo e del titolo esecutivo, la sentenza… che dichiari valida e legittima la suddetta cartella”;

(2) con l’altro motivo la ricorrente denunzia «insufficiente o contraddittoria motivazione… sul fatto controverso e decisivo riguardante l’illegittima rinnovazione della cartella di pagamento in dispregio al suo annullamento giudiziale» nonché «violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost.» sostenendo che l’affermazione del giudice di appello di «condividere) pienamente quanto statuito dai giudici di prime cure», con la sola aggiunta («aggiungendo solo») che «bene» avrebbe «fatto il concessionario a consegnare nuovamente la cartella di pagamento», è:

– «contraddittoria», laddove ritiene «legittima la “nuova” notificazione di un atto che nel contempo si ammette essere inesistente … perché già annullato dal…giudice»;

– «insufficiente», perché «non ha … spiegato gli specifici motivi sui quali avrebbe basato tale consenso» e non ha esplicitato «perché ha ritenuto prive di rilievo le opposte deduzioni» di essa «appellante».

In sintesi («agli effetti dell’art. 366 bis c.p.c. »), la ricorrente:

– afferma che «le sopra esposte considerazioni spiegano le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione della sentenza gravata la rende inidonea a giustificare la decisione assunta sul fatto … riguardante l’arbitraria rinnovazione della cartella di pagamento in presenza del suo annullamento sentenziato dal giudice tributario in un… precedente processo»;

– chiede («quesito») “se… sia comunque nulla o illegittima, perla… violazione delle citate norme…. la sentenza di appello che sul predetto fatto controverso si sia limitata a richiamare… la pronuncia di primo grado dichiarando di condividerla…”;

(3) con l’ultima doglianza, la D.P. lamenta «violazione o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000 e dell’art. 12 DPR n. 602/1973» nonché «insufficiente motivazione … sul fatto controverso e decisivo riguardante l’inadeguatezza della motivazione della cartella di pagamento», concluse con il «quesito»

“se… sia nulla o comunque illegittima la cartella di pagamento totalmente priva di motivazione sia sulle ragioni della sua riemissione e rinotificazione in costanza del suo pregresso annullamento giudiziale, sia sugli estremi del precedente accertamento posto a suo preteso fondamento e se, comunque, incorra nella violazione o falsa applicazione” delle norme suddette “la sentenza… che giudichi valida e legittima una siffatta motivazione della cartella”.

3. Il ricorso deve essere respinto.

A. L’infondatezza dei primi due motivi – da scrutinare congiuntamente perché attinenti alla medesima questione – discende dal rilievo che (come pacifico) il giudice tributario ha dichiarato inesistente e/o nulla non già la cartella od il ruolo “individuale” in essa racchiuso ma soltanto la notificazione della stessa, ovverosia non I’atto (cartella di pagamento) in sé ma l’attività di trasmissione di tale atto al destinatario.

Questa Corte, invero (Cass., trib., 27 febbraio 2009 n. 4760), specificamente esaminando il “rapporto tra … notificazione e … atto notificando”, ha già chiarito (dopo ampia disamina delle conferenti disposizioni) che “la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d’imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza” in quanto “gli atti amministrativi d’imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell’atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell’atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia”: il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854), determina solo la preclusione della “efficacia” del provvedimento ma non incide affatto sull’”esistenza” dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio.

La precisazione della (apparentemente ovvia) differenza tra atto e sua notificazione, nel caso, assume univoco valore dirimente atteso che le argomentazioni svolte dalla ricorrente (per la quale: «la cartella… vale anche come notificazione del relativo ruolo che costituisce titolo esecutivo… e perciò, in quanto tale, non può essere duplicata al di fuori dei casi… previsti dall’art. 476 c.p.c. »; «l’espropriazione forzata richiede la valida esistenza del titolo esecutivo, costituito dal ruolo…. nonché la sua preventiva e rituale notificazione al debitore mediante la cartella di pagamento … che è appositamente abilitata …a valere “anche come notificazione del ruolo” … ossia quale notificazione del titolo esecutivo»; «finché pende l’originario giudizio… promosso dal debitore contro la prima cartella di pagamento e nell’ambito del quale quest’ultima è stata… annullata, il concessionario… è tenuto a rispettare la pronuncia di annullamento… senza potersi… arrogare il potere …di rinnovare e rinotificare … l’atto annullato dall’autorità giudiziaria», «unica iniziativa perseguibile dal concessionario … per emendare errori commessi… non può che consistere nel preventivo annullamento della cartella impugnata… prima della decisione giudiziale») si fondano su di una inaccettabile unificazione dell’atto e della sua notificazione: il rinnovo solo della sua notifica, come intuitivo, non importa l’emissione di una “nuova” cartella di pagamento (essendo l’atto identico, come riconosce anche la contribuente), donde l’inconferenza del richiamo alla unicità ed alla non duplicabilità («è unico e non può essere duplicato») del «titolo esecutivo» di «diritto comune» perché tali caratteri non vengono disconosciuti né alterati dal mero rinnovo della (sola) notificazione, neppure per il titolo esecutivo detto.

B. La doglianza relativa all’assunta «inadeguatezza della motivazione» della cartella – per mancanza (“priva”) delle “ragioni della sua riemissione e rinotificazione in costanza del suo pregresso annullamento giudiziale” -, una volta esclusa (giusta le considerazioni innanzi esposte) la ravvisabilità, nel caso, di una “riemissione” della cartella stessa, non ha pregio atteso che, come la “notificazione” di un atto, anche la sua “rinotificazione” non richiede la presenza (quindi l’esplicazione) di “ragioni giustificative, discendendo le stesse dalla univoca, unica funzione svolta dalla notificazione, ossia (come detto) di portare l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario perché possa produrre gli effetti suoi propri (di cristallizzazione della pretesa tributaria per decorso dei termini di impugnazione o anche di sola provocatio ad opponendum).

4. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere alle parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) tenuto conto del valore della controversia nonché dell’attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.

Nessun provvedimento, invece, deve essere adottato in favore della spa ……. perché la stessa non ha svolto nessuna attività in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €. 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore della spa GERIT, ed in €. 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia.

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