Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 marzo 2012, n. 3922. La revoca dell’assegnazione della casa coniugale non fa aumentare automaticamente il mantenimento

Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, I sezione, sentenza n. 3922 del 12 marzo 2012

Così confermato dalla Suprema Corte secondo la quale la revoca dell’assegnazione della casa familiare costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, in quanto essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione economica della parte che debba ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell’ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Cosi decidendo la Corte di cassazione, con la sentenza 2059/2012,  ha respinto il ricorso di un marito cui era stata addebitata la separazione  per l’abbandono della casa familiare diversi anni prima della proposizione della domanda giudiziale.

 Sorrento,  13 marzo 2012.                                                Avv. Renato D’Isa


[1]Scaricabile e consultabile sul sito del Sole 24ore –  Guida al Diritto

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2012/03/la-revoca-dell-assegnazione-della-casa-coniugale-non-fa-aumentare-automaticamente-il-mantenimento.html

Corte di Cassazione sentenza 30 marzo 2005, n. 6712. L’art. 156  primo comma, cod. civ., attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. Tuttavia, poiché non sempre è possibile il conseguimento di un tale risultato, avuto riguardo all’aumento delle spese fisse dei coniugi conseguente alla separazione, soccorre il secondo comma dell’art. 156 cod.civ., il quale stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno “in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”. Le “circostanze” da considerare, ai sensi della citata disposizione, unitamente ai redditi del coniuge, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, consistono in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la decisione del giudice di secondo grado che, nel procedere alla quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie separata dell’onerato, aveva considerato espressione di capacità economica della donna sia quanto a quel titolo ricevuto dal marito, sia gli aiuti economici corrispostile in via del tutto precaria dal figlio e da un conoscente, ritenuti dalla Corte inidonei ad influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessata, e non aveva invece valutato le effettive condizioni economiche della stessa, né tenuto conto del pregiudizio economico derivante alla donna dalla perdita, a seguito della disposta revoca dell’assegnazione, del godimento e dell’uso della casa coniugale, con conseguente necessità da parte della stessa di sopperire diversamente alle proprie esigenze abitative.)

 

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