In una riclassificazione Inail per variazione del rapporto assicurativo solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso per ultimo sulla classificazione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 13 aprile 2018, n. 9227.

In una riclassificazione Inail per variazione del rapporto assicurativo solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso per ultimo sulla classificazione si possono fare decorrere, per il principio della irretroattività, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio Inail.

Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9227
Data udienza 20 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29145-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144 presso lo degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 511/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/07/2014 R.G.N. 1188/13;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
che la societa’ (OMISSIS) s.p.a. adi’ il giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria esponendo che a seguito di verifica ispettiva iniziata il 30.11.2011 e conclusasi con verbale di accertamento del 17.2.2012 l’Inail aveva emesso due provvedimenti di variazione del rapporto assicurativo 2012, con conseguente ricalcolo dei premi dovuti a decorrere dall’1.12.2006 per un preteso debito della societa’ di Euro 105.579,43;
che la societa’ chiese affermarsi l’illegittimita’ della riclassificazione operata dall’Inail con effetto retroattivo e dichiararsi l’insussistenza del debito accertato dall’Inail;
che respinta la domanda e proposta impugnazione dalla (OMISSIS) s.p.a., la Corte d’appello di Torino (sentenza dell’8.7.2014) rigetto’ il gravame;
che in sintesi la Corte territoriale rilevo’ che l’Inail, verificato d’ufficio che la classificazione Inps era diversa dalla propria e trattandosi di impresa soggetta alla classificazione aziendale spettante all’istituto di previdenza, aveva legittimamente adottato i conseguenti provvedimenti di rettifica e, quindi, retrodatato la rettifica stessa all’1.12.2006, cioe’ nei limiti della prescrizione quinquennale a partire dalla data del primo accesso ispettivo del 30.11.2011; che trattandosi di erroneo inquadramento non dipeso dal datore di lavoro, che aveva correttamente denunciato all’Inail l’esatta attivita’ svolta, non era stata applicata alcuna sanzione civile;
che per la cassazione della sentenza ricorre la societa’ (OMISSIS) s.p.a. con un solo motivo;
che resiste con controricorso l’Inail.
CONSIDERATO
che con un solo motivo la societa’ ricorrente (OMISSIS) s.p.a. lamenta la violazione dell’articolo 14 del Decreto Ministeriale 12/12/2000 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo che l’interpretazione datane dalla Corte di merito si pone in contrasto col dato letterale e con la “ratio” di tale disposizione normativa;
che, secondo la ricorrente, il tenore testuale dei primi due commi dell’articolo 14 del citato Decreto Ministeriale non consente in alcun modo di affermare che la fattispecie da essi regolata disciplini “gli inquadramenti” erroneamente “effettuati direttamente dall’Inail in via residuale” e non, in via generale, ogni ipotesi in cui lo stesso abbia accertato un errato inquadramento e, quindi, anche i casi nei quali l’errore e’ dipeso dal mancato adeguamento dell’inquadramento Inail a quello Inps;
che l’errata interpretazione concerne, in base al presente assunto difensivo, anche il comma 3 dello stesso articolo 14 del citato D.M., posto che con tale disposizione si e’ voluto procedere alla configurazione di una sola fattispecie, vale a dire quella dell’adeguamento della classificazione Inail all’inquadramento risultante da una rettifica operata dall’Inps, ai sensi della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8, dell’originario inquadramento disposto dallo stesso Istituto ai sensi della L. n. 88 del 1989, articolo 49;
che in ultima analisi, secondo la tesi della societa’, la “ratio” della disposizione in esame e’ quella di consentire la correzione di un errore imputabile esclusivamente allo stesso Inail, che abbia omesso di adeguarsi all’inquadramento Inps, sicche’ le conseguenze di un tale errore non possono essere fatte ricadere sul datore di lavoro;
che il ricorso e’ fondato;
che questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 19785 del 9.8.2017) ha avuto di recente modo di affermare che “in applicazione del principio generale di irretroattivita’ della legge, dettato dall’articolo 11 disp. prel. c.c., il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al Decreto Ministeriale 18 giugno 1988 a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale rettifica sia operata d’ufficio dall’Inail sia che l’esatta classificazione sia individuata dal giudice”;
che, in effetti, con riferimento all’ipotesi contemplata dal comma 3 dell’articolo 14 del Decreto Ministeriale 12.12.2000 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita’, e relative modalita’ di applicazione) va tenuto conto del principio di irretroattivita’ enucleabile sia dagli articoli 14 e 16 dello stesso DM 12.12.2000 – che prevedono espressamente quali sono i casi di deroga a tale principio -, sia dalla fonte primaria legislativa di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8;
che allorquando il terzo comma del citato articolo 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata ai sensi della L. n. 88 del 1989, articolo 49 e della L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 8, vale a dire quella di competenza dell’Inps, precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del “provvedimento adottato” ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni e’ quella eseguita da ultimo dall’Inail;
che nella fattispecie solo nel corso del 2011, nell’ambito di un accertamento ispettivo, l’Inail, verificato d’ufficio che la classificazione Inps era diversa dalla propria. aveva adottato i conseguenti provvedimenti e retrodatato la rettifica all’1.12.2006, cioe’ nei limiti della prescrizione quinquennale a partire a ritroso dalla data del primo accesso ispettivo del 30.11.2011;
che a stretto rigore e’ solo dall’adozione del provvedimento che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in ossequio al principio della irretroattivita’, gli effetti della variazione d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche connesse al nuovo premio individuato dall’Inail (in tal senso v. anche Cass. Sez. Lav. n. 19979 del 10.8.2017);
che, infatti, e’ il riferimento al fondamentale principio generale di irretroattivita’ della legge, dettato dall’articolo 11 preleggi, in assenza di diverse ipotesi di deroga normativamente previste, a condurre verso la logica conclusione che il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base al Decreto Ministeriale 12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione;
che, d’altronde, in coerenza con il principio di civilta’ giuridica introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 8, (secondo cui i provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), gli articoli 16 (per la rettifica d’ufficio) e 17 (per quella su istanza) del Decreto Ministeriale 12.12.2000 dispongono che i provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione;
che soccorre, altresi’, il dato testuale inequivocabile delle disposizioni di cui agli articoli 14 (Rettifica d’ufficio dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d’ufficio della classificazione delle lavorazioni) del citato Decreto Ministeriale 12.12.2000;
che, invero, in entrambe le disposizioni, al secondo comma, e’ previsto che il provvedimento comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’articolo 14) e l’esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’articolo 16) dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto;
che analoga disposizione e’ prevista dalle norme di cui agli articoli 15 e 17 dello stesso Decreto Ministeriale 12.12.2000, rispettivamente per l’ipotesi di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove e’ stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e’ stata inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto;
che, in definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino che in diversa composizione, nel riconsiderare il merito riflettente l’esatta determinazione dei premi assicurativi, si atterra’ ai suddetti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

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