Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

S.U.P.

ordinanza 12 novembre 2014, n. 46837

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente
Dott. ESPOSITO Antonio – Consigliere
Dott. MILO Nicola – Consigliere
Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. FUMO Maurizio – Consigliere
Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nella procedura per correzione di errore materiale incorso nella sentenza n. 33451/14 emessa dalle Sezioni Unite penali in data 29/05/2014 sui ricorsi proposti da:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

3. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);

visti gli atti;

udita la relazione fatta dal componente Dott. Umberto Zampetti;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione nel senso richiesto.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le Sezioni Unite penali, con sentenza n. 33451 emessa in data 29/05/2014, e depositata il 29/07/2014, chiamate a rispondere al quesito di diritto “se, ai fini della confisca di cui alla Legge n. 575 del 1965, articolo 2-ter, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attivita’ economiche del soggetto, titolare diretto o indiretto dei beni, debba tenersi conto o meno dei proventi dell’evasione fiscale”, esprimevano nella motivazione il principio secondo cui ne’ il proposto puo’ legittimamente addurre a giustificazione dei propri accumuli patrimoniali, ne’ il giudice positivamente considerare, eventuali proventi di evasione fiscale al fine della valutazione di legge circa la sproporzione tra i beni posseduti e le attivita’ economiche.
In esito a tale affermazione di diritto era cosi’ rigettato il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Tale decisione e la sostanza delle motivazioni che la sorreggono sono state poi sintetizzate, quale risposta al quesito di diritto, nei seguenti termini espressi al punto n. 6 del “Considerato in diritto”, a pagina 22: “Ai fini della confisca di cui alla Legge n. 575 del 1965, articolo 2-ter (attualmente Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 24), per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e le attivita’ economiche del soggetto, deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale”.
2. Con nota in data 11/09/2014, diretta al Primo Presidente, il Magistrato Coordinatore delle Sezioni Unite penali segnalava l’errore materiale che inficiava il principio come sopra espresso, essendo ben chiara la volonta’ in senso contrario delle Sezioni Unite, come espressa dall’univoco complesso motivazionale; proponendo doversi dare luogo alla procedura di correzione di errore materiale affinche’, inserendosi la particella “non” evidentemente omessa, si ripristinasse il vero senso della decisione, eliminando ogni eventuale possibile equivoco.
3. Con suo decreto in pari data il Primo Presidente disponeva procedersi ai sensi dell’articolo 130 cod. proc. pen., fissando l’odierna udienza camerale.
4. Osservano le Sezioni Unite che deve procedersi, nel senso richiesto, alla correzione dell’errore materiale come sopra individuato.
E’ del tutto evidente, invero, che nella motivazione della sentenza sopra indicata, al punto n. 6 del “Considerato in diritto”, a pagina 22, nell’espressione del principio di diritto, per mero errore materiale di tipo grafico e’ stata omessa la particella negativa prima della frase “deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale”, la’ dove in coerenza doveva scriversi “non deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale”.
Si tratta di mero errore materiale, come tale ben emendabile con la procedura prevista dall’articolo 130 cod. proc. pen., proprio perche’ il complesso della motivazione, esplicazione della decisione adottata, ampiamente e chiaramente esprime la volonta’ decisoria delle Sezioni Unite penali, che e’ quella in base alla quale del resto e’ stata rigettata l’impugnazione dei ricorrenti, secondo cui i proventi dell’evasione fiscale non possono essere valutati quali lecite provviste degli accumuli patrimoniali in capo al proposto o ai terzi intervenuti.
5. Deve quindi essere disposta la correzione dell’errore materiale nel senso sopra indicato, nei termini corretti riportati nel seguente dispositivo.
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza n. 33451/14 in data 29/05/2014, depositata il 29/07/2014, nel senso che al punto 6 della pagina 22, la’ dove e’ scritto “deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale”, deve leggersi “non deve tenersi conto anche dei proventi dell’evasione fiscale”.
Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione sull’originale della sentenza.

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