Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 12 maggio 2016, n.19756.

Il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

S.U.P.

SENTENZA 12 maggio 2016, n.19756 

Ritenuto in fatto

Con sentenza, deliberata il 17 gennaio 2014 e depositata il 15 aprile 2014, la Corte di assise di appello di Caltanissetta – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta 21 aprile 2010, di condanna alla pena della reclusione in anni sei, applicata – nel concorso della attenuante della collaborazione, prevista dall’art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 – a titolo di continuazione (riconosciuta, rispetto al delitto, ritenuto più grave, giudicato colla sentenza della medesima Corte territoriale del 9 gennaio 2008, irrevocabile dal 23 giugno 2009), a carico di T.R. , imputato a) dell’omicidio premeditato commesso in pregiudizio di C.O. e di L.S. , in agro di (omissis) ; b) dell’omicidio premeditato, tentato in danno di L.V. e, per errore nella esecuzione, consumato in danno di Co.Vi. , in (omissis) ; c) del tentato omicidio premeditato in Danno di I.G. , di Ca.Au. e di V.A. , commesso in (omissis) ; d) dell’omicidio premeditato di L.S. (omonimo della precedente vittima) commesso in (omissis) ; e) dell’omicidio premeditato in danno di Ca.Fr. , commesso in (omissis) .

Con riferimento ai motivi di appello, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, e con riferimento alla richiesta di proscioglimento da tutti i reati per maturata prescrizione, formulata dal difensore nella discussione finale, la Corte territoriale ha osservato quanto segue, dopo aver dato atto che era pacifica e incontestata la colpevolezza dell’appellante, pienamente confesso e collaborante, mediante dettagliate dichiarazioni in correità a carico dei compartecipi dei delitti di sangue.

2.1. Deve essere disatteso l’assunto difensivo circa la estinzione dei delitti, che l’appellante ha argomentato sotto il profilo che i reati di omicidio premeditato (puniti colla pena perpetua), come ritenuti col riconoscimento della attenuante a effetto speciale della collaborazione, erano stati commessi prima della entrata in vigore della novella del 5 dicembre 2005, n. 251, la quale ha escluso la prescrizione riguardo i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo; sicché l’art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen., nella formulazione previgente, applicabile quale legge più favorevole, avrebbe comportato la prescrizione essendo pacificamente scaduti i termini massimi.

Non è pertinente il particolare precedente di legittimità invocato dall’appellante (Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013) e non assimilabile al caso in esame, in quanto la pronuncia trae argomento dalla esclusione della pena perpetua nei confronti dell’imputato minorenne alla stregua di quanto stabilito dal Giudice delle leggi (Corte cost.,sent. n. 168 del 1994).

Secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità il delitto (di omicidio aggravato) punibile in astratto con l’ergastolo, commesso prima della entrata in vigore della succitata novella dell’art. 157 cod. pen., è imprescrittibile, pur se le circostanze attenuanti siano dichiarate equivalenti o prevalenti sulle aggravanti che comportano la pena perpetua. Infatti, anche all’epoca, la prescrizione era applicabile esclusivamente ai reati punibili con pene pecuniarie e/o con pene detentive temporanee. La modificazione dell’art. 157 cod. pen. non ha innovato in proposito; piuttosto, ‘ponendosi in un rapporto di continuità’ con la disciplina novellata e con l’orientamento della giurisprudenza consolidato, ha formalmente recepito il principio della imprescrittibilità dei reati in parola, per dirimere ogni controversia in proposito.

2.2. Fondato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocate dall’appellante in considerazione della personalità ‘attuale’ del T. e della completa rottura col passato criminale estrinsecatasi nella confessione dei delitti commessi e nella proficua collaborazione offerta per l’accertamento della responsabilità dei compartecipi.

Siffatta condotta susseguente al reato è stata adeguatamente apprezzata dal giudice di primo grado che ha concesso l’attenuante della collaborazione.

Orbene, nella complessiva valutazione della vicenda, osta al riconoscimento ulteriore delle circostanze attenuanti generiche il rilievo della gravità dei delitti perpetrati, della ‘feroce’ determinazione dimostrata e della importanza del ruolo avuto da T. sia nella compartecipazione delittuosa, in relazione alla ideazione e alla esecuzione dei fatti di sangue, sia nell’ambito del ‘sodalizio mafioso gelese’.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Angelo Tornabene, mediante atto del 14 maggio 2012, col quale ha sviluppato due motivi.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione il difensore ha denunziato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen..

Il ricorrente sostiene: per determinare il termine di prescrizione deve aversi riguardo alla ‘concreta e specifica configurazione finale’ del reato; nella specie i giudici di merito hanno riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, la quale comporta la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni; trova, pertanto, applicazione l’art. 157, primo comma, n. 2, cod. pen. ‘vecchio’ testo, che fissa il termine di prescrizione di quindici anni; e, poiché dalle date di commissione di tutti i reati è ampiamente trascorso anche il termine prolungato e massimo di ventidue anni e sei mesi, tutti i delitti sono estinti per intervenuta prescrizione; non è pertinente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui ha fatto riferimento la Corte territoriale; nella specie non viene in discussione la neutralizzazione delle circostanze aggravanti per effetto del giudizio di comparazione colle circostanze attenuanti generiche; è, invece, l’attenuante a effetto speciale della collaborazione che ‘sostituisce ex lege la pena dell’ergastolo’ colla reclusione; e la pena normativamente sostituita rileva ai fini della prescrizione, determinandone la maturazione.

Aggiunge, infine, il ricorrente che i delitti di omicidio tentato, di cui ai capi b) e c) sono, comunque, incontestabilmente prescritti.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore ha dichiarato promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente, premettendo che la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla considerazione della gravità dei reati e della ‘feroce’ determinazione dimostrata dall’agente, ha censurato la omessa valutazione della ‘risalenza’ nel tempo dei reati, della condotta susseguente caratterizzata dalla confessione, dalla rottura con gli ambienti criminali e dalla leale condotta processuale – nonché delle condizioni di vita individuale, familiari e sociali del giudicabile.

Il ricorrente ha, quindi, sostenuto che la motivazione è per un verso mancante, in relazione alla omessa valutazione delle circostanze favorevoli, e per altro verso illogica e apparente, quanto al riferimento alla gravità del reato e alla determinazione del giudicabile.

Dopo aver disposto la separazione della posizione del T. da quelle degli altri compartecipi ricorrenti, la Prima Sezione penale, assegnataria del ricorso, l’ha rimesso alle Sezioni Unite a norma dell’art. 618 cod. proc. pen. con ordinanza in data 3 giugno 2015.

La Sezione rimettente ha rilevato – e illustrato nei termini che seguono – un contrasto giurisprudenziale (peraltro già segnalato dall’Ufficio del Massimario e del ruolo con relazione n. 1016 dell’8 aprile 2013) in ordine alla prescrizione dell’omicidio aggravato punibile con l’ergastolo, commesso prima della modificazione dell’art. 157 cod. pen. ai sensi dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, siccome ritenuto col riconoscimento della attenuante della collaborazione.

4.1. Secondo un primo orientamento la esclusione della prescrizione per i delitti punibili con l’ergastolo, sebbene formalmente ed espressamente sancita colla novella n. 251 del 2005, già vigeva anteriormente alla introduzione dell’attuale ottavo comma dell’art. 157 cod. pen., che recita: ‘La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto della applicazione di circostanze aggravanti’.

Sicché i reati in questione sono imprescrittibili anche se commessi prima della entrata in vigore della citata legge.

La conclusione è accreditata dalla formulazione dell’articolo 157 cod. pen., nel testo previgente: la norma, disciplinando la prescrizione esclusivamente in relazione ai reati punibili con pena pecuniaria e/o con pena detentiva temporanea, esclude a contrariis dall’ambito di applicazione dell’istituto tutti i delitti per i quali la legge commina la pena perpetua.

Sotto tale profilo la modificazione dell’articolo 157 cod. pen. in parte de qua assume in buona sostanza valore di norma di interpretazione autentica, in quanto, in occasione del generale riassetto dell’istituto della prescrizione, ha recepito ‘l’indicato principio di diritto nell’ordinamento positivo… allo scopo di dirimere ogni possibile controversia connessa alla problematica se, per l’affermazione dell’imprescrittibilità del reato, sia sufficiente l’astratta punibilità dello stesso con la pena dell’ergastolo ovvero l’applicazione effettiva delle circostanze aggravanti tale da comportare una condanna alla pena l’ergastolo’ (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408; Sez. 1, n. 41964 del 22/10/2009, Pariante, Rv. 245080; Sez. 4, n. 341 del 07/02/1969, Cerrato, Rv. 113403; Sez. 3, n. 2856 del 16/12/1966, dep. 1967, Sciolpi, Rv. 103617; cfr., inoltre, Trib. mil. Roma, 22/07/1997, Priebke; e, sia pure indirettamente, Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, n. m. sul punto).

4.2. L’altro orientamento – favorevole alla applicazione della prescrizione ai reati commessi anteriormente all’8 dicembre 2005 (data della entrata della in vigore della ridetta novella), ancorché astrattamente punibili con l’ergastolo, se in concreto sanzionati con pena diversa – obietta che, alla stregua della previgente disciplina della prescrizione (diversamente da quella attuale), rilevava il ‘concreto trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice’, tenuto conto delle circostanze attenuanti riconosciute e, se del caso, dell’esito del giudizio di comparazione colle circostanze aggravanti concorrenti, sicché doveva aversi riguardo non alla pena edittale dell’ergastolo, ma a quella detentiva temporanea inflitta, in relazione ai parametri stabiliti dall’art. 157, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, cod. pen. (nel testo anteriormente vigente), per modulare il regime della estinzione del reato.

E, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., siffatta disciplina, in quanto più favorevole per il reo rispetto a quella attuale (escludente la prescrizione per il solo effetto della previsione normativa della pena perpetua), deve essere applicata ultrattivamente per i delitti commessi prima della modificazione dell’art. 157 cod. pen. (Sez. 1, n. 32781 del 22/05/2014, Abbinante, Rv. 260536; Sez. 1, n. 35407 del 01/04/2014, Fracapane, Rv. 260534; Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, 0.,Rv. 254407).

4.3. La soluzione del rilevato contrasto giurisprudenziale è rilevante ai fini della decisione del ricorso.

Al ricorrente i giudici di merito hanno riconosciuto l’attenuante a effetto speciale della collaborazione, la quale comporta, per i delitti di omicidio premeditato, la sostituzione della pena edittale dell’ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni.

Orbene, secondo il primo indirizzo il riconoscimento della attenuante in parola è ininfluente ai fini della prescrizione esclusa a priori dalla astratta comminatoria normativa dell’ergastolo.

Mentre, secondo l’altro indirizzo, avuto riguardo alla pena stabilita in relazione ai delitti come ritenuti, la scadenza del termine prolungato e massimo di anni ventidue e mesi sei, comporta la prescrizione dei reati, ai sensi dell’art. 157, primo comma, n. 2, e commi secondo e terzo, cod. pen. (nella previgente formulazione), applicabile ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in quanto lexmitior.

Con decreto del 4 luglio 2015 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali e ne ha fissato la trattazione per la odierna pubblica udienza.

Considerato in diritto

La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite è la seguente:

‘Se il delitto di omicidio volontario aggravato, punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen. da parte della legge n. 251 del 2005, sia imprescrittibile pure in presenza del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991’.

La soluzione della quaestio iuris non è, per vero, influente sulla decisione del ricorso in ordine ai delitti tentati di cui ai capi B e C, commessi in danno di L.V. , di I.G. , di Ca.Au. e di V.A. .

In proposito la Corte rileva in limine, avuto riguardo alle date di commissione, al titolo dei delitti come ritenuti – col riconoscimento della diminuente a effetto speciale della collaborazione e della continuazione con i residui delitti e con quello, in precedenza giudicato, commesso il 29 giugno 1988 – nonché al prolungamento conseguito agli atti interruttivi, che è ampiamente maturato, addirittura prima della pronuncia della sentenza impugnata e, precisamente, il 29 dicembre 2010, il termine massimo della prescrizione (di anni ventidue e mesi sei), decorrente dalla data della cessazione della continuazione (29 giugno 1988).

Le disposizioni degli artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen., nel testo previgente alla novella del 5 dicembre 2005, n. 251 trovano, infatti, applicazione ultrattiva, nella specie, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto sono le norme più favorevoli al reo, nella successione nel tempo delle leggi penali.

Consegue l’effetto della estinzione dei reati in parola.

Sicché, laddove palesemente non ricorre nessuno dei casi contemplati dell’articolo 129, comma 2, cod. proc. pen. per l’adozione di alcuna formula più favorevole, deve pronunciarsi, in accoglimento del pertinente motivo del ricorso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai delitti tentati di cui ai capi B e C, essendo i reati estinti per prescrizione.

Il quesito di diritto, oggetto dello scrutinio della Corte, sebbene formulato con specifico riferimento alla incidenza del riconoscimento della particolare attenuante a effetto speciale della collaborazione sulla prescrizione del reato (commesso prima della entrata in vigore della novella del 2005) di omicidio aggravato pel quale la legge commina la pena perpetua, merita di essere riformulato alla stregua della più generale quaestio iuris della (possibilità della) prescrizione dei delitti, sanzionabili in astratto con l’ergastolo, commessi anteriormente all’8 dicembre 2005 (data della entrata in vigore della norma che ha sostituito l’art. 157 cod. pen.), nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti l’applicazione della pena detentiva temporanea ovvero – in relazione alla disposizione di diritto intertemporale di cui all’art. 226, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 – la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione.

La specificità sia del delitto di omicidio che delle particolari modalità di applicazione della attenuante della dissociazione attuosa (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930) non assume, infatti, alcuna rilevanza ai fini della soluzione del tema in esame.

3.1. Prima dell’intervento del legislatore di modifica della disposizione dell’art. 157 cod. pen., mediante la sostituzione dell’intero testo e, tra l’altro, la introduzione della norma, contenuta nell’ultimo comma, secondo cui ‘la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche per effetto della applicazione di circostanze aggravanti’, era per vero affatto pacifico e incontestato, sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in dottrina – non è dato, infatti, censire arresti o opinioni di autori in senso contrario – che i delitti punibili con l’ergastolo fossero assolutamente imprescrittibili, essendo del tutto ininfluente l’eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti che comportasse, in concreto, l’applicazione di pena diversa da quella perpetua.

E opportunamente la Sezione rimettente ha annoverato anche i remoti precedenti che, sia pur per incidens, avevano affermato che ‘i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo sono imprescrittibili’ (Sez. 4, Cerrato, e Sez. 3, Sciolpi).

È soltanto dopo alcuni anni dalla entrata in vigore della novella – e in relazione all’omicidio aggravato, ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 1, cod. pen., perpetrato (anteriormente) da soggetto minore di anni diciotto, nel concorso della diminuente della età e delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla aggravante a effetto speciale – che affiora, per la prima volta, nella giurisprudenza della Corte di cassazione l’opposto orientamento della prescrittibilità dei delitti astrattamente punibili con l’ergastolo (commessi fino al 7 dicembre 2005) per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti che, a vario titolo, comunque escluda la possibilità di irrogare in concreto la pena perpetua (Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, O., cit.).

A tale principio, ribadendolo, si sono rifatte le due successive sentenze, citate nella ordinanza di rimessione e, inoltre, Sez. 1, n. 42040 del 24/03/2014, Anselmo, n. m.; Sez. 1, n. 42041 del 24/03/2014, Acri, Rv. 260503; Sez. 1, n. 20430 del 27/01/2015, Bilardi, Rv. 263687.

Mentre il tradizionale orientamento (in precedenza assolutamente pacifico) è stato riaffermato, pur dopo la novella, oltre che dagli arresti menzionati dalla Sezione rimettente, anche da Sez. 1, n. 12041 del 10/03/2010, Di Girolamo, n. m..

3.2. Prima di approfondire la disamina della questione è d’uopo espungere dall’ambito dello scrutinio la questione – pertinente proprio alla pronuncia che ha dato luogo alla revisione dell’indirizzo in precedenza consolidatosi – della (indiscutibile) prescrittibilità dei reati commessi da soggetti minori di anni diciotto, pur se le diposizioni incriminatrici rechino la previsione della pena dell’ergastolo.

La questione non è influente, in quanto risulta affatto estranea all’ambito del quesito di diritto in esame.

Giova ricordare che il Giudice delle leggi ha dichiarato ‘l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile’, nonché, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ‘a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell’ergastolo; b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui, in caso di concorso di più delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, prevede la pena dell’ergastolo’ (Corte cost. sentenza n. 168 del 1994).

Per effetto di tale sentenza, gli autori di reato, minori di anni diciotto, non sono assolutamente passibili – neppure in astratto – della irrogazione della pena dell’ergastolo.

La sanzione detentiva perpetua, sebbene sia tuttora prevista nelle disposizioni incriminatrici (e, dunque, applicabile esclusivamente nei confronti dei rei maggiorenni), risulta, ormai, riguardo ai minori, definitivamente eliminata dall’ordinamento giuridico in virtù della clausola additiva di esclusione inserita dalla Corte costituzionale nelle disposizioni circa le specie di pene, in generale, di cui agli artt. 17 e 22 cod. pen..

Sicché, con riferimento ai delinquenti minorenni, non ha pregio e senso giuridico alcuno la proposizione della questione se siano, ovvero non, suscettibili di estinzione per prescrizione i delitti astrattamente punibili con l’ergastolo, laddove a priori la sanzione de qua non è più – neppure in astratto – contemplata dalla legge vigente per gli autori di reato minori di anni diciotto.

Al riguardo sono, infatti, pienamente condivisibili i rilievi critici, formulati in dottrina da un Autore, in relazione all’assunto riduttivo della rilevanza della citata sentenza della Corte costituzionale, espresso da Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, O., n.m., secondo la quale ‘la impossibilità di irrogazione della pena dell’ergastolo nei confronti del minore imputabile non avrebbe ricadute sul regime di imprescrittibilità’.

3.3. Neppure è decisiva per la soluzione del quesito, oggetto di scrutinio, la considerazione dell’intervento del legislatore colla citata novella del 2005.

Entrambi i contrastanti orientamenti hanno, infatti, valorizzato, con opposte conclusioni, la modificazione legislativa e la introduzione della previsione normativa della imprescrittibilità dei reati punibili con l’ergastolo, contenuta nel vigente art. 157, ottavo comma, cod. pen., ora argomentando che la ridetta disposizione si colloca ‘in un rapporto di assoluta continuità’ con l’indirizzo giurisprudenziale consolidato in tal senso (Sez. 1, Pariante); ora, al contrario, traendo spunto dal contenuto innovativo della novella – quanto alla esclusione della rilevanza, ai fini della prescrizione, sia del riconoscimento di circostanze attenuanti, sia della comparazione delle medesime colle aggravanti in termini di equivalenza o di prevalenza delle prime sulle seconde – e postulando, a fronte dell’inasprimento del regime dell’istituto, l’applicazione, à termini dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. della disposizione previgente, siccome reputata lexmitior nel senso, appunto, della prescrittibilità dei delitti, punibili in astratto con l’ergastolo, ma in concreto ritenuti, nel concorso di circostanze attenuanti, tali da non comportare la inflizione della sanzione estrema (v. da ultimo Sez. 1, Bilardi).

Sicché per vero la soluzione della quaestio iuris rifluisce nell’alveo della ermeneutica delle disposizioni contenute nel testo originario dell’art. 157 cod. pen., le quali costituiscono il dato normativo di riferimento.

3.4. È poi appena il caso di aggiungere che neppure il ricorrente richiamo al principio della applicazione della lexmitior è di ausilio per la risposta al quesito, se non incorrendo in palese petizione di principio.

Gli è che, solo una volta che sia stata dimostrata la tesi della prescrizione, potrà esigersi, nel rispetto della disciplina di diritto intertemporale dell’art. 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, l’applicazione della disposizione (in ipotesi) più favorevole per il reo rispetto alla vigente disposizione dell’art. 157, ottavo comma, cod. pen..

Le Sezioni Unite ritengono che meriti di essere riaffermato il tradizionale orientamento della assoluta imprescrittibilità dei delitti, commessi anteriormente all’8 dicembre 2005, punibili con la pena dell’ergastolo, pur nel caso in cui il riconoscimento di circostanze attenuanti comporti l’irrogazione della pena detentiva temporanea.

4.1. Giova premettere che, a margine del contrasto di giurisprudenza nessuna pronuncia ha mai posto in dubbio la condivisa convinzione che sono certamente sottratti alla prescrizione tutti i delitti per i quali la legge commini l’ergastolo e non debba essere irrogata (in concreto) pena diversa da quella perpetua. E anche gli arresti del più recente orientamento revisionista non hanno mancato di ribadire siffatto assunto sulla base dell’argomento a contrariis, costituito dalla constatazione che l’art. 157, primo comma, cod. pen. vecchio testo, prevedeva la prescrizione (solo) per i reati punibili con le pene pecuniarie ovvero con le pene detentive temporanee, mentre ‘nulla disponeva per quelli sanzionati con la pena perpetua’.

4.2. Il rilievo del dato negativo assume, per vero, decisiva importanza.

La norma adempie, infatti, una duplice funzione; per un verso reca (immediatamente) la disciplina della prescrizione dei reati per i quali l’istituto è previsto dall’ordinamento giuridico (v. infra); per altro verso vale a definire a priori nell’insieme universale dei reati contemplati dalla legge, due distinte classi: quella dei reati imprescrittibili e quella dei reati suscettibili di estinzione per decorso del tempo.

La prima classe si determina per esclusione, per effetto implicito della omessa considerazione nella disciplina positiva dell’art. 157 cod. pen. degli elementi (delitti) che la compongono, in virtù della condizione necessaria e sufficiente della previsione normativa della sanzione dell’ergastolo, comminata dalla legge per le relative condotte delittuose.

Mentre compongono l’altra classe tutte le contravvenzioni e i residui delitti astrattamente punibili con pena pecuniaria e/o con pena detentiva temporanea.

4.3. L’art. 157 cod. pen. (testo originario) reca, quindi, in relazione alla classe de qua, dei reati per i quali opera la prescrizione, la disciplina dei termini relativi, modulati nei numeri del primo comma, in funzione delle specie delle pene comminate, della ‘(sola) ammenda (n. 6), dell’arresto (n. 5) e della multa (n. 4) e, per i reati puniti colla reclusione, in funzione della entità del massimo della pena stabilita (v. secondo comma) e alla stregua di quattro scaglioni, a seconda che la legge stabilisca la reclusione non inferiore a ventiquattro anni (n. 1), a dieci anni (n. 2), a cinque anni (n. 3) ovvero la reclusione di durata inferiore (n. 4).

In stretta correlazione col primo comma, che esclusivamente concerne giova ribadire – le contravvenzioni e i soli delitti per i quali la legge commina le pene della reclusione e della multa, il comma successivo recita, inoltre, che ‘per determinare il tempo necessario a prescrivere’, nel caso del concorso di circostanze, deve tenersi conto ‘dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti’; il terzo comma completa, quindi, la disciplina, stabilendo che qualora concorrano aggravanti e attenuanti ‘si applicano a tale fine le disposizioni dell’articolo 69’ cod. pen..

4.4. In proposito deve rimarcarsi che, sul piano normativo, la considerazione della pena in concreto irrogata dal giudice è affatto irrilevante ai fini della prescrizione, anche nel caso del reato circostanziato.

L’esatto principio di diritto della rilevanza della ‘configurazione finale del reato così come delineata e accertata dal giudice di merito in sentenza a seguito della applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti’ non comporta la modificazione ‘del criterio di calcolo del termine di prescrizione che resta quello previsto dal secondo comma dell’art. 157 cod. pen.’ della astratta considerazione del massimo edittale, dell’aumento massimo e della diminuzione minima, senza che sul termine prescrizionale in alcun modo ‘influisca la pena applicata in concreto’ (Sez. 6, n. 25689 del 09/01/2003, Piscicelli).

4.5. Orbene, nel sistema positivamente definito dall’art. 157 cod. pen. (testo originario) la comminazione normativa dell’ergastolo (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) costituisce il discrimen che segna i confini dell’istituto della prescrizione: in esso include, a guisa di ideale spartiacque, la classe dei reati costituita dalle contravvenzioni e dai delitti punibili colla multa o colla reclusione; mentre, nel contempo, esclude a priori la classe dei delitti astrattamente punibili con l’ergastolo.

E la esclusione implica l’ineluttabile corollario che alla succitata classe dei delitti imprescrittibili (sulla base della condizione necessaria e sufficiente – giova ribadirlo – della astratta comminatoria della pena perpetua) non sono ovviamente riferibili le disposizioni dell’art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., dettate (alla luce della evidente connessione col primo comma) con esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili colle pene dell’ammenda, dell’arresto, della multa e della reclusione.

4.6. Il contrario indirizzo, invece, per suffragare la tesi della prescrittibilità dei reati astrattamente punibili con l’ergastolo (in mancanza della irrogazione in concreto della pena perpetua), valorizza proprio la considerazione delle disposizioni contenute nell’art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen. (testo originario), argomentando che, ove – per effetto del concorso di circostanze attenuanti ovvero della equivalenza o della prevalenza delle medesime – sia in concreto esclusa la applicazione dell’ergastolo, troverebbero, allora, applicazione le disposizioni del primo comma del medesimo articolo in tema di prescrizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena detentiva temporanea.

La conclusione non è condivisibile.

E l’analisi del relativo approccio ermeneutico ne disvela la erroneità.

Soccorrono, al riguardo, sia il rilievo di carattere sistematico sia la obiezione confortata dalla esegesi letterale delle disposizioni, alla stregua dell’obiettivo tenore del dato positivo.

Sotto il primo profilo l’argomentazione, in parola, risulta – alla evidenza inficiata dalla fallacia della ignoratio elenchi: l’interprete postula, in relazione alla classe dei delitti astrattamente punibili con l’ergastolo, l’applicazione di regulaeiuris non pertinenti, in quanto dettate per la classe differente costituita dai reati astrattamente punibili con pene diverse da quella detentiva perpetua.

E nell’errore è embricato quello ulteriore in cui incorre l’orientamento confutato, là dove sovrappone – e, confondendo, sostituisce – al profilo di rilevanza normativa della previsione della sanzione astrattamente applicabile al reato (anche nella ipotesi del concorso di circostanze, v. supra il paragrafo 4.4.) la considerazione della pena in concreto irrogata dal giudice, escludendo o ritenendo la prescrizione a seconda che, rispettivamente, sia – ovvero non debba essere – applicato l’ergastolo (v. per tutte Sez. 1, n. 42041 del 2014, Acri, cit., secondo la quale in relazione alla disciplina pregressa ‘è imprescrittibile, anche per tale normativa, solo il reato che sia stato in concreto punito con la pena perpetua’) e, così, introducendo, con non consentita ermeneutica creativa, una regola non prevista dall’ordinamento e in contrasto colla disciplina positiva.

Sotto il secondo profilo la disciplina obiettiva contenuta nell’art. 157, secondo comma, cod. pen. (testo originario), con i testuali e pregnanti riferimenti all’’aumento massimo’ e alla ‘diminuzione minima’ delle sanzioni, anche in correlazione col giudizio di comparazione, rende palese che le disposizioni in parola concernono esclusivamente le pene temporanee, suscettibili per l’appunto di aumento o di diminuzione, senza alcuna possibilità di assimilazione della ipotesi – affatto diversa – della ‘sostituzione’ della pena detentiva perpetua con quella temporanea per effetto dei riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 65, primo comma, n. 1, cod. pen.), risultando per vero la ipotesi de qua affatto estranea (non soltanto, dunque, per la rilevata impertinenza rispetto alla disciplina della classe dei reati prescrittibili, scilicet delle contravvenzioni e dei delitti per i quali la legge stabilisce le pene della multa e/o della reclusione, ma pur) per la palese incongruenza rispetto al dato normativo positivo.

4.7. In conclusione deve essere affermato il seguente principio di diritto:

‘Il delitto punibile in astratto con la pena dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea’.

Alla stregua del principio testé stabilito il primo motivo di ricorso, per quanto riguarda i delitti di omicidio consumati, risulta infondato.

Ne consegue il rigetto in parte de qua.

Neppure il secondo motivo del ricorso, sul punto del diniego circostanze attenuanti generiche, merita accoglimento.

Le censure del ricorrente sono manifestamene infondate sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione indiscriminatamente evocati dal ricorrente.

I giudici di merito hanno adeguatamente tenuto conto della condotta del reo susseguente al reato ai fini della concessione dell’attenuante prevista dall’art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, mentre non hanno ravvisato la ricorrenza di ulteriori aspetti che consigliassero il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le residue doglianze del giudicabile, peraltro esposte in modo aspecifico, senza prospettazione di apprezzabili elementi, appaiono palesemente recessive rispetto alla preponderante valenza negativa dei profili scrutinati dalla Corte territoriale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con divisamento che è affatto congruente rispetto alla previsione normativa ed è sorretto da motivazione adeguata, immune da contraddizioni o illogicità.

Consegue il rigetto del ricorso nel resto. L’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente ai delitti tentati di cui ai capi B e C, estinti per prescrizione (v. par. 2), comporta la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Palermo per nuovo giudizio ai fini della rideterminazione degli aumenti di pena, a titolo di continuazione, per i residui delitti di omicidio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai delitti tentati, essendo i reati estinti per prescrizione, e rinvia per nuovo giudizio ai fini della rideterminazione della pena per i residui delitti di omicidio consumato alla Corte di assise di appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.

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