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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 31 maggio 2013 n. 23866[1]

In passato la Corte di cassazione aveva più volte affermato che il rinvio, quoad poenam, all’art. 570 cod. pen. operato dall’art. 12- sexies legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21, legge 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene previste dal comma secondo e non a quelle indicate nel primo comma della disposizione codicistica, in quanto il citato art. 12-sexies ha ad oggetto la violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale.
Per le sezioni Unite s
i tratta di un reato omissivo proprio, di carattere formale, essendo individuato il soggetto attivo soltanto in chi è tenuto alla prestazione dell’assegno di divorzio e consistendo la condotta nell’inadempimento dell’obbligo economico stabilito dal provvedimento del giudice”. Per cui “il richiamo all’art. 570 cod. pen. è limitato soltanto alla pena.
In mancanza di sicuri elementi testuali orientativi scaturenti dal testo legislativo, siffatto rinvio deve intendersi riferito – in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale – al primo comma dell’art. 570 cod. pen., che costituisce l’opzione più favorevole all’imputato.
Pertanto,
il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 cod. pen. effettuato dall’art. 12-sexies, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21, legge 6 marzo 1987, n. 74, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo della disposizione codicistica.
Tale interpretazione evita ulteriori disarmonie di trattamento tra la tutela del coniuge convivente, penalmente tutelato soltanto se versa in stato di bisogno (art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.) e quella del coniuge divorziato; tra la tutela dei figli minori in costanza di matrimonio (situazione disciplinata soltanto dall’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.) e la tutela dei figli minori nell’ipotesi di divorzio (e, dopo il 2006, anche di separazione); tra la tutela di figli maggiori inabili al lavoro (art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.) e quella dei figli maggiori non autosufficienti in caso di divorzio (e, dopo il 2006, anche di separazione).

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/famiglia/sentenzeDelGiorno/2013/05/pena-piu-mite-per-lex-coniuge-che-non-versa-lassegno.html

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