Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza n. 15189 del 20 aprile 2012.

La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è riassumibile nei seguenti termini: «se il parere espresso dal pubblico ministero sulla richiesta di revisione, in caso di procedura de plano, debba essere comunicato a pena di nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio».

Orbene quando nella fase rescindente si acquisisce il (pur non dovuto) parere del procuratore generale e questo sia foriero di considerazioni, suscettibili di tradursi in profili di valutazione probatoria, si impone l’applicazione della piena dialettica processuale, consentendo anche alla parte istante di prendere conoscenza del documento

Per il Collegio in adunanza plenaria è escluso il caso che il procuratore generale non sia egli medesimo istante di revisione, al giudice è inibito l’uso, nella motivazione della propria decisione, dei profili argomentativi insiti nel parere che – al di fuori di ogni obbligo normativo – abbia, tuttavia, richiesto al procuratore generale (ed abbia acquisito agli atti processuali), poiché, in tal modo, incorre nella menzionata patologia della nullità del provvedimento giudiziale.

È stato dunque enunciato il seguente principio di diritto: «non essendo previsto parere alcuno da parte del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, ave tale parere sia irritualmente acquisito, esso deve essere comunicato a pena di nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio».

Sorrento 23 aprile 2012.

Avv. Renato D’Isa

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