Corte di Cassazione – S.U.P. – Sentenza 7 novembre 2011, n. 40288. E’ ricorribile per Cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto

Il testo integrale

Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza n. 40228 del 7 novembre 2011

La quinta sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite con la seguente questione di diritto, ovvero: se sia ricorribile la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla congruità delle somme liquidate e alla coerenza della motivazione sul punto, una volta che, sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito..

Secondo una prima giurisprudenza si ritiene che l’accordo fra il pubblico ministero e l’imputato, in quanto pertinente esclusivamente agli aspetti penalistici e sanzionatori, non si estende a quelli strettamente inerenti la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, la cui entità non è, pertanto, ricompresa nell’accordo processuale.

Altro orientamento afferma invece che la pronuncia sulle statuizioni contenute nella sentenza di patteggiamento in favore della parte civile, essendo necessariamente oggetto di rappresentazione ed accettazione da parte dell’imputato che abbia avanzato l’istanza di applicazione della pena o vi abbia aderito, viene a far parte, pur se non espressamente, di un atto plurilaterale

Per le Sezioni Unite – al fine di pervenire ad una corretta soluzione della questione – è opportuno condividere il primo dei due orientamenti illustrati.

Secondo la S.C. la domanda della parte civile tesa ad ottenere la restituzione delle spese sostenute nel processo svoltosi nelle forme di cui all’art. 444 c.p.p., pur inserendosi in uno schema di giustizia contratta, esula dall’accordo intercorso tra il pubblico ministero e l’imputato circa la pena da applicare in ordine ad un determinato reato. L’entità della somma da liquidare a titolo di refusione delle spese sostenute dalla parte civile non è compresa nei termini del patteggiamento e forma oggetto di una decisione che, pur se inserita nel rito alternativo, si connota per la sua autonomia (in quanto prescinde dalla pronuncia sul merito) e per la maggior ampiezza dello spazio decisorio attribuito al giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali.

Ebbene, in conclusione, la Corte di Piazza Cavour ha affermato il seguente principio di diritto: < è ricorribile per Cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all’udienza di discussione, nulla sia stato eccepito>

Sorrento  11 novembre 2011.                                                         Avv. Renato D’Isa

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