Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza n. 5859 del 15 febbraio 2012. L’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47, comma 12, Ord. Pen., in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva

 

Il testo integrale

Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza n. 5859 del 15 febbraio 2012

 

Con ordinanza del 27 giugno 2011, depositata il 12 luglio 2011, la Sesta sezione penale, cui era stato assegnato il procedimento, rilevato che in ordine alla questione dell’applicabilità o meno della recidiva in relazione a precedenti condanne la cui esecuzione sia avvenuta con l’affidamento in prova al servizio sociale, conclusasi con esito positivo, si era formato un contrasto giurisprudenziale, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.

La Sezione rimettente richiama, in primo luogo, l’orientamento che esclude che l’estinzione di pena ex art. 47, comma 12, Ord. Pen. privi la precedente condanna di effetto ai fini della recidiva, sulla base della considerazione che sarebbe da un lato illogico che l’autorità giudiziaria, in occasione di un nuovo reato commesso dall’ex-affidato, debba ignorare detta condanna (Sez. 6, n. 26093 del 06/05/2004, Tomasoni, Rv. 229745) e dall’altro che dovrebbe comunque iscriversi nel casellario giudiziale il provvedimento di applicazione della misura alternativa in questione

La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite può così essere enunciata: «se l’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47, comma 12, Ord. Pen., in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporti che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva».

Orbene secondo le sezioni unite in forza dell’art. 47, comma 12, Ord. Pen., l’esito positivo della prova conseguente all’affidamento al servizio sociale «estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale»

A ben vedere, per gli Ermellini, non interessa in questa sede il primo effetto estintivo (quello relativo alla pena detentiva), occorrendo invece stabilire in cosa consista l’estinzione di «ogni altro effetto penale» e, in particolare, se tale effetto si riferisca alla recidiva (o più precisamente, stando al caso di specie, alle conseguenze in termini di aggravamento sanzionatorio che la recidiva è idonea a produrre).

A tal fine, non occorre tanto interrogarsi sul se la recidiva sia un effetto penale della condanna (in questo senso, sia pure incidentalmente, Sez. U, n. 7 del 20/04/1994, Volpe; Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani).

Il quesito è generalmente risolto, in senso positivo, da chi fa leva sul disposto dell’art. 106 cod. pen., che, al comma secondo, stabilisce la neutralizzazione degli effetti della recidiva quando si verifichi una causa di estinzione degli “effetti penali” (e ciò in deroga alla generale previsione del primo comma, alla stregua del quale agli effetti della recidiva si tiene conto anche delle «condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena» ).

Ancora più esplicitamente, va osservato, l’art. 12, comma primo, n. 1, cod. pen., sia pure con riferimento a una materia del tutto peculiare (Riconoscimento delle sentenze penali straniere), usa l’espressione «recidiva o un altro effetto penale della condanna»

Nella originaria impostazione del codice penale la recidiva (definita dal più autorevole studioso di quegli anni come una questione di “diritto” e non di “fatto”) comportava inderogabilmente e automaticamente un effetto di aggravamento della pena (salva la ipotesi della “recidiva facoltativa” di cui all’art. 100 cod. pen., poi abrogato), tanto che questo era strettamente conseguente alla relativa iscrizione nel casellario giudiziale e alla formale contestazione. Ma le modifiche apportate dal d.1. 11 aprile 1974, n. 99, ne hanno reso discrezionale l’applicazione; e tale carattere deve ritenersi essersi mantenuto anche a seguito della novella recata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, salvo che per la ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 99 cod. pen., come autorevolmente affermato dalla Corte costo con la sentenza n. 192 del 2007 (e altre decisioni successive) e puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte (in particolare, sento n. 35738 del 27/05/2010, Calibè). Sicché, se – soprattutto argomentando dall’art. 20 cod. peno (che peraltro si riferisce formalmente alle pene accessorie) – si assegna alla categoria degli effetti penali della sentenza di condanna il necessario tratto distintivo costituito dall’essere questi conseguenze giuridiche “automaticamente” derivanti dalla sentenza (così le citate Sez. U, Volpe e Sez. U, Sormani), si avrebbe ormai difficoltà a individuare nella recidiva tale carattere.

Ciononostante, il collegamento tra le due norme (art. 47, comma 12, Ord. Peno e 106 cod. pen.) impone comunque di ritenere che la recidiva non produca effetti qualora sussista una causa di estinzione del reato o della pena che comporti anche l’estinzione degli effetti penali della condanna.

Non importa, cioè, stabilire se la recidiva abbia effettivamente (ancora) tale natura, essendo sufficiente prendere atto che, per espresso dettato normativo, anche la recidiva segue la sorte degli effetti penali della condanna allorché gli stessi vengono ad essere formalmente neutralizzati da una qualche causa di estinzione del reato o della pena, perché è in questo senso che si esprime ­pragmaticamente – il comma secondo dell’art. 106 cod. pen

Ora, che l’esito positivo del periodo di prova cui è sottoposto l’affidato al servizio sociale determini l’estinzione della pena, sia pure soltanto detentiva, è positivamente scritto nell’art. 47, comma 12, Ord. Pen.; e dal medesimo testo si ricava che da ciò consegue anche l’estinzione di “ogni altro effetto penale”

E’ vero che l’estinzione della pena può essere solo parziale, non potendosi dire “estinta” la porzione di quella detentiva eventualmente già espiata, né estinguendosi quella pecuniaria se non in caso di accertata condizione di disagio economico del condannato; ma l’art. 106, comma primo, cod. peno non richiede espressamente una estinzione “totale” della pena, e, per altro verso, l’art. 47, comma 12, Ord. Pen. comunque fa conseguire all’estinzione di una pena quella detentiva, totale o residuale – l’ulteriore effetto della estinzione di «ogni altro effetto penale».

In conclusione, sulla base del quadro normativo, così interpretato, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: «l’estinzione di ogni effetto penale prevista dall’art. 47, comma 12, Ord. Pen., in conseguenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva».

 

Sorrento  20 febbraio 2012.                                                            Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *