Solo la cessazione dell’intera attivita’ aziendale puo’ costituire sopravvenuta causa di impossibilita’ di dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 e non certo la soppressione del reparto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 aprile 2018, n. 9895.

Solo la cessazione dell’intera attivita’ aziendale puo’ costituire sopravvenuta causa di impossibilita’ di dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 e non certo la soppressione del reparto.

Sentenza 20 aprile 2018, n. 9895
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7458-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio DELL’AVVOCATO (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1113/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2016 R.G.N. 817/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. In data 16 maggio 2012 la (OMISSIS) Spa comunico’ a (OMISSIS) e (OMISSIS), dipendenti adibiti a mansioni di ispettori commerciali presso lo stabilimento di (OMISSIS), con missive di identico tenore, che “a seguito dello stato di crisi aziendale a Voi ampiamente noto, tutt’ora permanente, l’azienda si vede costretta a procedere al contenimento dei costi produttivi e di gestione, per cui si rende necessaria una riorganizzazione aziendale che comporta la soppressione dei posti di lavoro. Atteso quanto sopra, vista la massiccia riduzione di installazione di nuovi serbatoi e di vendita, si e’ deciso di accorpare le aree commerciali meno produttive sopprimendo, percio’, il posto degli Ispettori adibiti alle stesse, che vengono, quindi, affidate ad altri ispettori gia’ presenti in Azienda. Pertanto, poiche’ l’area a Lei fin qui affidata e’ tra quelle meno attive, il suo posto di lavoro viene soppresso per cui ci vediamo costretti a comunicarLe, con la presente, il suo licenziamento”.

Impugnati i recessi da entrambi i lavoratori con le forme del rito previsto dalla L. n. 92 del 2012, il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza del 25 febbraio 2015, in revoca della precedente ordinanza emessa nella fase sommaria, dichiaro’ l’illegittimita’ di suddetti licenziamenti, condannando la societa’ alla reintegra dei lavoratori con tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall’applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18 nella formulazione antecedente alla novella del 2012.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10 febbraio 2016, ha confermato la decisione di primo grado nei confronti della (OMISSIS) Spa, in cui nel frattempo si era fusa per incorporazione la (OMISSIS) Spa, ritenendo che la societa’ non avesse “provato adeguatamente il giustificato motivo oggettivo posto alla base dei licenziamenti impugnati dai due ispettori dello stabilimento di (OMISSIS)”.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) Spa con 6 motivi, cui hanno resistito gli intimati con controricorso.

Le parti hanno poi depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione ed errata applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 e dell’articolo 41 Cost., lamentando che l’indagine dei giudici di merito avrebbe dovuto limitarsi alla effettivita’ della soppressione del posto di lavoro, da intendersi come effettivita’ della riorganizzazione aziendale, senza spingersi alla valutazione della natura dei motivi e dei presupposti presi in considerazione dal management aziendale per la realizzazione di detta organizzazione.

Con il secondo motivo si denuncia nullita’ della sentenza per vizio di ultra petizione a mente dell’articolo 112 c.p.c.; si sostiene che non vi era alcun motivo di reclamo dei dipendenti in riferimento alla questione della esistenza della crisi aziendale e dell’esubero di personale presso lo stabilimento di (OMISSIS), per cui la Corte territoriale avrebbe argomentato su “circostanze affatto diverse da quelle del Giudice di primo grado”.

Con il terzo motivo si denuncia “error in procedendo in relazione al valore probatorio della certificazione di cui agli allegati relativi alle procedure di crisi aziendale, mobilita’, cigs” nonche’ violazione di legge “in relazione alla procedura di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 5 e Decreto Ministeriale 18 dicembre 2002, n. 31826 integrato dal Decreto Ministeriale 15 dicembre 2004, n. 35302”. Ci si duole che la Corte territoriale non avrebbe dato valore probatorio a detta documentazione.

Con il quarto motivo si denuncia “nullita’ della sentenza o del procedimento” per mancata ammissione dei mezzi istruttori nonche’ “omessa pronuncia in ordine alla questione della comparazione tra i dipendenti addetti all’area oggetto di ristrutturazione” ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il quinto motivo, sempre a mente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si denuncia “omesso esame in ordine alla eccezione di irragionevolezza e illogicita’ del complesso motivazionale della sentenza di primo grado, laddove lo stesso si fonda su una valutazione delle medesime circostanze rispetto alla fase precedente, sulla base delle medesime allegazioni a produzioni documentali delle parti, inconciliabile con quella resa dal medesimo Giudice persona fisica, il quale fonda la rimeditazione sulla deformalizzazione istruttoria della prima fase, mentre la prima valutazione si fonda invece proprio su risultanze documentali gia’ in atti”.

Con il sesto motivo si denuncia violazione ed errata applicazione degli articoli 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c. nonche’ della L. n. 300 del 1970, articolo 18 nella formulazione pro tempore vigente per avere la Corte di Appello confermato l’ordine di reintegrazione nonostante “la intervenuta integrale soppressione del reparto con impossibilita’ di ricollocazione dei dipendenti” e per non aver considerato che il quantum risarcitorio, parametrato alla retribuzione globale di fatto, andava ridotto, essendo “dedotto e provato che, se il rapporto fosse ordinariamente proseguito, i dipendenti avrebbero percepito prima una decurtazione per la messa in CIGS, quindi successivamente sarebbero stati posti in mobilita’ e licenziati per soppressione dell’intero reparto”.

2. Al fine di un ordinato iter motivazionale appare opportuno premettere i piu’ recenti approdi cui e’ giunta la giurisprudenza di legittimita’ in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Con la sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016 questa Corte, consolidando un precedente orientamento, ha statuito che, “ai fini della legittimita’ del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 3 l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare”, si’ da assurgere “a requisito di legittimita’ intrinseco” al recesso “ai fini dell’integrazione della fattispecie astratta”, escludendo cosi’ che la tipologia di licenziamento in discorso possa dirsi giustificata solo in situazioni di crisi d’impresa (al principio di diritto e’ stata data continuita’ con numerose pronunce: v. Cass. nn. 9869, 13607, 13808, 14178, 14872, 14873, 18190, 19655 del 2017).

E’ piuttosto “sufficiente che le ragioni inerenti all’attivita’ produttiva ed all’organizzazione del lavoro”, le quali devono essere evidentemente esplicitate come motivazione che giustifica il licenziamento (sul punto v. Cass. n. 10699 del 2017), causalmente “determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa”.

Posto che le ragioni produttive ed organizzative non coincidono ne’ si identificano con la mera soppressione del posto di lavoro, ma ne costituiscono causa efficiente (cfr. anche Cass. n. 19185 del 2016 e, piu’ di recente, Cass. n. 13015 del 2017), esse non si prestano ad esemplificazioni casistiche che abbiano la pretesa di esaustivita’, tanto piu’ in sede di legittimita’, dovendo necessariamente calarsi nella concretezza di una proteiforme realta’ economica, soggetta a continua evoluzione, e modellarsi sulle peculiarita’ proprie delle singole vicende aziendali; in ogni caso – secondo questa Corte – tra le ragioni inerenti all’attivita’ produttiva ed all’organizzazione del lavoro “non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un incremento della redditivita’ d’impresa”, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro “sindacabile nei suoi profili di congruita’ ed opportunita’”, in ossequio al disposto dell’articolo 41 Cost..

Tuttavia Cass. n. 25201/2016 cit., come da costante giurisprudenza di questa Corte che non ha mai smesso di insegnare che “al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore”, rammentato cio’, sottolinea come resti “saldo il controllo sulla effettivita’ e non pretestuosita’ della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso”, ovviamente affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Cosi’, una volta necessariamente esplicitata la ragione organizzativa o produttiva posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto, anche ove il licenziamento sia motivato dall’esistenza di una crisi aziendale o di un calo del fatturato, “ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, il recesso puo’ essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensi’ per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicita’ o sulla pretestuosita’ della ragione addotta dall’imprenditore. Ovverosia l’inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento cosi’ come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione” (conf. Cass. n. 10699/2017 cit.).

Parimenti “deve sempre essere verificato il nesso causale tra l’accertata ragione inerente l’attivita’ produttiva e l’organizzazione del lavoro come dichiarata dall’imprenditore e l’intimato licenziamento in termini di riferibilita’ e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione”, perche’ “ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l’uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l’effettivita’ della ragione addotta a fondamento del licenziamento”.

Espressa adesione a tali principi ha apprestato, tra le altre, Cass. n. 4015 del 2017, che sul punto ha compendiato come, “sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell’azienda possa essere motivata anche da finalita’ che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l’obiettivo dell’aumento della redditivita’ d’impresa, tuttavia e’ pur sempre necessario: che la riorganizzazione sia effettiva; che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilita’ e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione”.

Il descritto controllo sulla veridicita’ e sulla non pretestuosita’ della ragione addotta dall’imprenditore a giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento e’ demandato al giudice del merito e si tratta di accertamento in concreto che investe pienamente la quaestio facti, rispetto al quale il sindacato di legittimita’ si arresta entro il confine segnato dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (in termini ancora Cass. n. 10699/2017 cit.; conf. Cass. n. 19655 del 2017).

3. Cio’ posto, la sentenza impugnata, nonostante nella premessa richiami taluni precedenti giurisprudenziali da considerarsi superati dagli appena descritti orientamenti di questa Corte, nei suoi esiti applicativi non risulta affatto in contrasto con questi ultimi.

Nella sostanza, infatti, la Corte di Appello, confermando il giudizio finale gia’ espresso dalla sentenza di primo grado, al cospetto di un licenziamento fondato, come da comunicazione riportata nello storico della lite, sulla decisione “di accorpare le aree commerciali meno produttive sopprimendo, percio’, il posto degli Ispettori adibiti alle stesse” nonche’ sull’assunto che l’area affidata al (OMISSIS) ed al (OMISSIS) fosse “tra quelle meno attive”, ha ritenuto invece, concordemente con la sentenza di primo grado, che non fosse stata fornita prova adeguata da parte della societa’ che “l’area affidata ai ricorrenti fosse meno produttiva delle altre”.

Tanto sulla scorta di una complessiva valutazione del materiale istruttorio da cui e’ scaturita la persuasione in ordine ad un giudizio che e’ sostanzialmente riconducibile alla ritenuta mancanza di veridicita’ delle ragioni formalmente addotte a motivo del licenziamento individuale e, quindi, di difetto di nesso causale tra l’accertata ragione inerente l’attivita’ produttiva e l’organizzazione del lavoro come dichiarata dall’imprenditore e l’intimato licenziamento in termini di riferibilita’ e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione, perche’, mancando il nesso, si disvela l’uso distorto del potere datoriale, anche ai fini dell’individuazione del soggetto da licenziare tra piu’, emergendo una dissonanza che smentisce l’effettivita’ della ragione addotta a fondamento del licenziamento.

Si tratta, come detto, di accertamento in concreto che investe pienamente la questione di fatto, rispetto alla quale il sindacato di legittimita’ si arresta entro il confine segnato dal novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non consente una diversa ricostruzione della vicenda storica, soprattutto quando l’apprezzamento del giudice del merito sia il frutto di una molteplicita’ di elementi fattuali, la cui disapplicazione e’ deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo ove si denunci che la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice di merito, non ne consentono la riconduzione alla nozione legale (cfr. Cass. n. 18715 del 2016).

Ne discende che non possono trovare accoglimento il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, in quanto, nonostante vi sia anche l’invocazione solo formale di violazione o falsa applicazione di norme, anche processuali, nella sostanza tutte le censure riguardano l’accertamento in fatto compiuto dai giudici del merito in ordine alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Tale accertamento non e’ suscettibile di sindacato in questa sede di legittimita’ perche’ prospettato attraverso un rinnovato apprezzamento del merito ben oltre i limiti imposti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, cosi’ come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (del tutto trascurate dalla ricorrente), per di piu’ in una ipotesi in cui detto vizio non e’ deducibile rispetto ad un reclamo proposto dopo la data indicata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di prime cure con un fatto ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (v. Cass. n. 23021 del 2014).

Ancora con la memoria ex articolo 378 c.p.c. la difesa della societa’ insiste nel prospettare che la prova della ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento nella specie vi fosse, criticando il diverso giudizio compiuto dai giudici del merito, e con cio’ conclama – ove mai ce ne fosse bisogno – che viene richiesto a questa Corte un sindacato del tutto estraneo al controllo di legittimita’, ancor piu’ da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento (in termini: Cass. n. 29781 del 2017).

4. Quanto al secondo motivo esso denuncia un preteso error in procedendo, senza pero’ riportare compiutamente il contenuto degli atti processuali che avrebbe invece dovuto consentire in limine litis la delibazione della violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (per tutte, tra le recenti, v. Cass. n. 14301 del 2017), per di piu’ su mera argomentazione in fatto priva di rilievo decisivo, atteso che non e’ l’assenza di crisi che assurge a rilievo determinante il decisum dei giudici di merito.

5. Parimenti inammissibile il quinto motivo che, oltre a denunciare ancora l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in modo inappropriato, censura la sentenza di primo grado la quale in alcun modo puo’ costituire oggetto del giudizio di cassazione che puo’ riguardare esclusivamente, per espressa previsione normativa, “le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado” (articolo 360 c.p.c., comma 1, fatta salva l’ipotesi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 3), peraltro lamentando che lo stesso giudice persona fisica, cui era stata assegnata anche la fase di opposizione prevista dal rito introdotto dalla L. n. 92 del 2012, abbia mutato avviso rispetto alla fase sommaria, che e’ ipotesi del tutto ammissibile in un sistema che consente sia il medesimo magistrato ad amministrare le due fasi di primo grado del cd. “rito Fornero”, proprio in nome della ribadita terzieta’ del giudice che puo’ appunto, all’esito di un rinnovato apprezzamento, modificare la propria precedente ordinanza (cfr. Corte cost. n. 78 del 20 maggio 2015; Cass. n. 3136 del 2015; Cass. n. 4223 del 2016).

6. Da ultimo infondato pure il sesto motivo, concernente le pronunce ripristinatorie e patrimoniali conseguenti alla declaratoria di illegittimita’ del licenziamento, sia perche’ solo la cessazione dell’intera attivita’ aziendale puo’ costituire sopravvenuta causa di impossibilita’ di dare esecuzione al provvedimento di reintegrazione L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 e non certo la soppressione del reparto cui erano adibiti i ricorrenti, ricadendo sul datore di lavoro le conseguenze del compimento di un atto illegittimo, sia perche’ l’assunto in base al quale sarebbe stato “dedotto e provato che, se il rapporto fosse ordinariamente proseguito, i dipendenti avrebbero percepito prima una decurtazione per la messa in CIGS, quindi successivamente sarebbero stati posti in mobilita’ e licenziati per soppressione dell’intero reparto” implica un accertamento di fatto, per quanto innanzi ribadito, precluso in questa sede di legittimita’.

7. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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