Corte di Cassazione, sezion eterza civile, sentenza 29 settembre 2017, n. 22800. Allievo caduto e responsabilità “ex contractu” dell’Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell’insegnante

In materia di responsabilità “ex contractu” dell’Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell’insegnante, la “repentinità” dell’evento lesivo incide, sulla “inevitabilità” del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell’insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace ad impedire la caduta dell’allieva

Sentenza 29 settembre 2017, n. 22800
Data udienza 16 dicembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12384-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA quale incorporante (OMISSIS) SPA, in persona del Dirigente Procuratore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4270/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 20.11.2013 n. 4270, rigettava l’appello principale proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS), genitori esercenti la potesta’ sulla minore (OMISSIS), ritenendo che il Ministero della Istruzione avesse assolto all’onere della prova liberatoria ex articolo 1218 c.c. – in ordine al contestato inadempimento della obbligazione “ex contractu” concernente la erogazione del servizio di istruzione – relativamente ai doveri di apprestamento delle misure di sicurezza idonee ad ospitare nella scuola gli alunni e al dovere di vigilanza dei soggetti di minore d’eta’ imposto all’insegnante al quale sono affidati.

Riteneva il Giudice di appello che la caduta accidentale della minore, che si era ferita urtando contro una ringhiera del cordolo in cemento della rampa per disabili, mentre si trovava in cortile durante la ricreazione, si era verificata in modo del tutto improvviso e repentino, sicche’ alcuna omissione di intervento poteva addebitarsi all’insegnate presente. Inoltre non era ravvisabile responsabilita’ della Amministrazione statale per la presenza in cortile della rampa munita di ringhiera, sia in quanto la struttura era prevista per legge, sia in quanto il manufatto non presentava “evidenze morfologiche di pericolosita’” per gli allievi, sia ancora in quanto non era risultato provato che la minore avesse urtato contro la ringhiera anziche’ contro il cordolo in cemento.

I Giudici di secondo grado accoglievano, invece, l’appello incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite, proposto da (OMISSIS) s.p.a., chiamata in garanzia impropria dal Ministero della Istruzione quale impresa assicuratrice della responsabilita’ civile.

Ricorrono per cassazione i genitori della minore impugnando la sentenza di appello con tre mezzi.

Resiste la societa’ assicurativa notificando controricorso.

Non ha svolto difese il Ministero della Istruzione.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

 

[……..segue pag. successiva]

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