Corte di Cassazione, sezione feriale penale, sentenza 23 agosto 2017, n. 39397. Ai fini del Mae il lavoro stagionale non può essere considerato un elemento di stabilità e continuità

In tema di Mandato d’arresto europeo la natura stagionale e chiusa nel tempo dell’attivita’ lavorativa resa dal consegnando in Italia e la mera disponibilita’ offerta dal titolare della struttura alberghiera, presso la quale il primo aveva prestato attivita’, a rinnovare il contratto di lavoro e ad offrire dimora al ricorrente presso l’albergo o ancora l’analoga dichiarazione di disponibilita’ ad ospitare rilasciata dal cognato, non si connotono nel senso della stabilita’ e continuita’ idonee ad integrare il richiesto radicamento.

Sentenza 23 agosto 2017, n. 39397
Data udienza 22 agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/06/2017 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCALIA Laura;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14 giugno 2016, ha disposto la consegna di (OMISSIS), cittadino (OMISSIS) – detenuto presso la casa circondariale di (OMISSIS) per provvedimento di custodia cautelare emesso dal consigliere delegato in data 24 aprile 2017 -, all’Autorita’ giudiziaria ungherese in esecuzione del mandato di arresto europeo, di natura processuale, emesso il 30 maggio 2016 per i reati di truffa, in forma tentata e consumata contestati, previsti dagli articoli 10 e 373 c.p. ungherese.

2. Avverso l’indicata sentenza ricorre personalmente il consegnando con due motivi di annullamento.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente fa valere la violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 19, comma 1, lettera c) deducendo l’erronea valutazione delle prove sui presupposti diretti a dare esecuzione condizionata alla consegna.

La Corte territoriale avrebbe escluso, in modo errato e nell’inosservanza dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimita’, il radicamento del consegnando sul territorio dello Stato italiano, luogo in cui il primo avrebbe stabilito o comunque avrebbe avuto intenzione di stabilire il centro delle proprie relazioni personali e professionali.

Il (OMISSIS) avrebbe infatti svolto attivita’ lavorativa presso una struttura alberghiera il cui titolare si era dichiarato disponibile al rinnovo del contratto e ad ospitare il ricorrente, altrettanto facendo il convivente della sorella, titolare di un regolare contratto di locazione in Italia, la cui famiglia era stabilmente radicata in territorio nazionale.

2.2 Con il secondo motivo si denuncia l’omessa valutazione da parte della Corte di appello veneziana della pendenza del procedimento promosso dal consegnando dinanzi alla Corte di cassazione avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto e di applicazione della custodia in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e quindi inammissibile per tutti i proposti motivi.

2. Quanto alla prima censura portata nel promosso ricorso, rileva il Collegio che, se e’ costante l’affermazione della giurisprudenza di legittimita’ che in materia di mandato di arresto processuale, in applicazione della L. n. 69 del 2005, articolo 19, comma 1, lettera c), ove il consegnando sia sottoposto a procedimento penale nello Stato emittente, al giudice del merito dello Stato richiesto e’ sottratta ogni valutazione discrezionale ed egli deve necessariamente apporre alla disposta consegna la condizione del rinvio in territorio italiano della persona perche’ vi sconti la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogata quale presupposto di legittimita’ della decisione di consegna (ex pluribus: Sez. 6, n. 4756 del 02/02/2016, Porosnicu, Rv. 265919), e’ pur vero che all’indicata clausola, la cui apposizione risponde ad automatismo, deve accompagnarsi ove il consegnando sia cittadino straniero la verifica da parte della Corte territoriale, chiamata a dare esecuzione alla consegna condizionata, dell’esistenza di una residenza del primo nel territorio italiano.

La nozione di residenza che viene in considerazione per l’applicazione dei vari regimi di consegna, esecutivo o processuale, prescinde dall’assenza di residenza anagrafica, ma presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nel territorio dello Stato da saggiarsi sulla base di una serie di indici concorrenti tra i quali figura la legalita’ della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuita’ temporale e stabilita’ della stessa, la fissazione in Italia della sede principale degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, Rv. 261375).

2.1 Le deduzioni difensive svolte sul punto ripropongono temi che hanno trovato debita soluzione nella sentenza impugnata la’ dove essa esclude che la presenza in Italia del consegnando abbia acquisito i caratteri della continuita’ e stabilita’.

Sul punto correttamente la sentenza evidenzia, ed il ricorso proposto non scalfisce il percorso svolto dalla Corte di merito, che la natura stagionale e chiusa nel tempo dell’attivita’ lavorativa resa dal consegnando in Italia e la mera disponibilita’ offerta dal titolare della struttura alberghiera, presso la quale il primo aveva prestato attivita’, a rinnovare il contratto di lavoro e ad offrire dimora al ricorrente presso l’albergo o ancora l’analoga dichiarazione di disponibilita’ ad ospitare rilasciata dal cognato, non si connotino nel senso della stabilita’ e continuita’ idonee ad integrare il richiesto radicamento.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, poi, lo stesso e’ inammissibile perche’ generico, incapace finanche di segnalare quale profilo, dedotto, di rilevante incidenza sul presente procedimento dovrebbe rivestire quello di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare, procedimento, quest’ultimo, i cui esiti di inammissibilita’ sono comunque consegnati a sentenza di questa Corte nelle more intervenuta (Sez. 6 n. 37494 del 25/07/2017, Boka).

4. Alla inammissibilita’ del ricorso segue ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo quantificare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

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