Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione feriale
sentenza 2 gennaio 2014, n. 34

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente
Dott. DUBOLINO Pietro – Consigliere
Dott. BARBARISI Maurizio – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 13598/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 07/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, in data 7-1-13, con la quale, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado, il giudice di secondo grado ha affermato la penale responsabilita’ del ricorrente in ordine al delitto di cui all’articolo 372 c.p., perche’, deponendo ex articolo 197 bis c.p.p., comma 1, di fronte al Tribunale di Torino, nel processo penale a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati dei reati di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e rapina aggravata, commessi in (OMISSIS), in danno di (OMISSIS), affermava, contrariamente al vero, di avere avuto con la stessa un rapporto sessuale consensuale, di averle poi sottratto il telefono cellulare e la borsa e di non ricordare se i citati imputati fossero presenti,mentre, sentito in qualita’ di indagato,durante la fase delle indagini preliminari, aveva dichiarato che, nella circostanza, erano presenti anche (OMISSIS) e (OMISSIS). In (OMISSIS).
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli articoli 159 e 160 c.p.p., per inosservanza delle norme in materia di notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado d’appello, in quanto, avendo perso efficacia il decreto di irreperibilita’ originariamente emesso con la pronuncia della sentenza di primo grado, il giudizio di appello non e’ stato preceduto da nuove ricerche dell’imputato e dall’emissione di nuovo decreto di irreperibilita’ e l’imputato e’ stato semplicemente dichiarato contumace. Quanto sopra integra nullita’ assoluta ex articolo 178 c.p.p., lettera c).
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato. Preliminarmente, occorre precisare che, inscrivendosi la censura nell’ottica delineata dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), (Sez. un. 31-10-2001, Policastro, rv 220092; Sez. un. 19-7-12 n 21, Bell’Arte), l’accesso agli atti e’ consentito al giudice di legittimita’. Dall’esame degli atti risulta che dopo il primo decreto di irreperibilita’, emanato dal PM il 21-5-2007, non ne e’ stato emesso alcun altro. Viceversa, a norma dell’articolo 160 c.p.p., comma 2, il decreto di irreperibilita’ emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare nonche’ il decreto di irreperibilita’ emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. Preordinatamente al giudizio d’appello occorre pertanto, ai sensi dell’articolo 160 c.p.p., comma 4, espletare nuove ricerche ed emettere nuovo decreto di irreperibilita’ dell’imputato. Incombenti che, nel caso sub iudice, non risultano essere stati esperiti. Erroneamente pertanto si e’ proceduto al giudizio d’appello nella contumacia dell’imputato, a seguito della notifica, non andata a buon fine, del decreto di citazione a giudizio in grado d’appello all’indirizzo di (OMISSIS), presso il cugino (OMISSIS), come si evince dal decreto di irreperibilita’ emesso dal PM: luogo in cui l’atto non e’ stato ritirato e in cui peraltro non risulta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato.
4. L’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello induce, a norma dell’articolo 179 c.p.p., comma 1, nullita’ assoluta ed insanabile del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, che va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino, affinche’ proceda a nuovo giudizio, previa rituale instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA E DISPONE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO.

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