Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione feriale

sentenza 2 ottobre 2015, n. 39844

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente

Dott. TADDEI Margherita Bianca – Consigliere

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

2) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

3) (OMISSIS), n. in (OMISSIS);

4) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

5) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

6) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

7) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3889/14 della Corte d’Appello di Napoli del 21/05/2014;

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, Dott. Orlando Villoni;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’annullamento con rinvio sotto il profilo del trattamento sanzionatorio;

udito il difensore avv. (OMISSIS) in sostituzione degli avv. (OMISSIS) per il 1, dell’avv. (OMISSIS) per il 2, dell’avv. (OMISSIS) per il 3, dell’avv. (OMISSIS) per il 4 ed il 5 e dell’avv. (OMISSIS) per il 6, che ha insistito per l’accoglimento di tutti i ricorsi.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 15/05/2013, riducendo le pene inflitte in primo grado a (OMISSIS) (da sette a sei anni di reclusione ed euro 40.000,00 di multa), (OMISSIS) (da sei anni e sei mesi a sei anni e tre mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa), (OMISSIS) (da quattordici a dodici anni di reclusione e da euro 100.000,00 ad euro 78.000,00 di multa), (OMISSIS) (da sette anni a sei anni e nove mesi di reclusione ed euro 40.000,00 di multa), (OMISSIS) (da sette anni a sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 40.000,00 di multa) e (OMISSIS) (da sei anni e sei mesi a sei anni e due mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa), confermando quella irrogata nei confronti di (OMISSIS) (sei anni e sei mesi di reclusione ed euro 50.000,00 di multa), ma per tutti ribadendo l’affermazione di responsabilita’ in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di detenzione continuata a fini di cessione di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina ed eroina (articolo 81 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, capo L1 (OMISSIS), capo Q, (OMISSIS), capo A (OMISSIS), capo V (OMISSIS), capo Z (OMISSIS), capo D1 (OMISSIS) e capo B1 (OMISSIS)).

Preso atto dell’intervenuta rinuncia ai motivi d’impugnazione attinenti il merito delle imputazioni da parte degli appellanti ad eccezione di (OMISSIS), la Corte territoriale ha ritenuto di dover escludere la ricorrenza dell’ipotesi del fatto di lieve entita’ nelle fattispecie in verifica a causa dell’elevato numero delle condotte, attuate dagli imputati in maniera non occasionale ed espressive dell’esistenza di un consistente traffico di stupefacenti, come tale integrante un obiettivo e diffuso pericolo per la salute pubblica.

2. Avverso la sentenza hanno proposto impugnazione i ricorrenti, deducendo rispettivamente:

(OMISSIS), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, ed alla determinazione della pena e travisamento della prova.

Il ricorrente si duole del fatto che sebbene la contestazione riguardi ipotesi di detenzione di cocaina ed eroina, la specifiche condotte elencate concernono tipi di sostanze non meglio individuate e in quantita’ imprecisata: la Corte territoriale non ha, pertanto adeguatamente valutato ne’ la tipologia ne’ il dato ponderale delle sostanze, precludendosi la possibilita’ di verificare l’applicabilita’ dello ius superveniens costituito dalla ripristinata distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere per effetto della sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014; deduce, inoltre, che l’omessa applicazione della disciplina del fatto di lieve entita’ e’ basata su prova travisata, non essendo in realta’ mai stato sequestrato alcun quantitativo di stupefacente al fine di individuarne tipologia e quantita’ di principio attivo.

(OMISSIS), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309, articolo 73, in relazione al mancato rilevamento da parte della Corte d’Appello dell’ipotesi di detenzione per uso personale, attesa la propria condizione di soggetto tossicodipendente; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allo stesso articolo 73, comma 5, per non avere la Corte territoriale fornito adeguata risposta circa la qualificazione dei fatti in termini di lieve entita’;

(OMISSIS), vizio di motivazione riguardo all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessivo aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna tra gli episodi criminosi contestati; censure ribadite e sviluppate nei motivi aggiunti pervenuti in data 7 agosto 2015;

(OMISSIS) e (OMISSIS), violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche;

(OMISSIS), unico imputato a non aver rinunciato ai motivi in punto responsabilita’, deduce che la propria condanna e’ stata pronunciata sul mero dato costituito dal contenuto delle captazioni telefoniche, non essendo stato mai effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente a suo carico ne’ di altro materiale idoneo a sostenere l’accusa; la Corte non ha, invece, preso in alcuna considerazione lo stato di tossicodipendenza, travisando di fatto il complessivo compendio probatorio; deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e all’omessa applicazione delle attenuanti generiche, censure ribadite e sviluppate nei motivi aggiunti pervenuti in data 7 agosto 2015;

(OMISSIS), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, tenuto conto del carattere improvvisato dell’attivita’ di spaccio, della modesta entita’ e della rudimentale organizzazione dei mezzi impiegati, costituenti tutti elementi di valutazione di forte rilevanza eppure pretermessi dalla Corte d’Appello a fronte del mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti e di materiale da taglio e confezionamento; deduce, infine, vizio di motivazione riguardo all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. I ricorsi sono fondati limitatamente al diniego di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e in tali termini vanno accolti.

2. Vale rilevare che tutti i ricorrenti hanno sollevato la questione del mancato riconoscimento dell’ipotesi del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, ivi compreso (OMISSIS), che con il primo motivo di impugnazione ne deduce espressamente la violazione, sebbene nell’esposizione delle ragioni addotte a sostegno non sviluppi ulteriormente i temi ad essa propri.

Vale anche rimarcare che a dispetto del mutato inquadramento giuridico fornitone dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, che oggi la qualifica fattispecie autonoma di reato in seguito alle novelle di cui alle Legge n. 10 del 2014, e Legge n. 79 del 2014 (per tutte, v. la piu’ recente tra le decisioni massimate, Sez. 6, sent. n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068), non e’, in realta’, mai cambiato il presupposto per la sua applicabilita’.

Esso consiste in un complessivo connotato di minima offensivita’ della condotta, desumibile da plurimi indici obiettivi quali il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze psicotrope considerate, i mezzi, le modalita’ e le circostanze dell’azione, con la conseguenza che ove uno di tali indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (per tutte e da ultimo v. Sez. 3, sent. n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651).

Tutto cio’ premesso, la Corte territoriale ha fondato la valutazione di esclusione della sussistenza dell’ipotesi del fatto di lieve entita’ o per meglio dire di fatti di lieve entita’ essenzialmente sulla ripetitivita’ degli episodi di detenzione e/o cessione, rivelatrice dell’esistenza di un fenomeno di consolidato traffico di stupefacenti coinvolgente tutti gli imputati.

Trattasi di valutazione che trova la sua piu’ immediata spiegazione nel fatto che, come la loro struttura rivela, la grandissima parte delle imputazioni mosse agli imputati riguarda tipologie di stupefacenti non meglio individuate e in quantita’ non meglio precisiate, il relativo accertamento riposando quasi esclusivamente sui risultati di intercettazioni telefoniche e solo raramente sul sequestro delle sostanze stesse, peraltro sempre concernente quantita’ modeste o comunque mai diversamente indicate in motivazione a carico dei ricorrenti (OMISSIS) (per quanto e’ dato ricavare dal ricorso), (OMISSIS) (pag. 28 sentenza), (OMISSIS) e (OMISSIS) (gr. 10,5 di eroina, per quanto si desume dalla posizione del coimputato non ricorrente (OMISSIS), pag. 23 sentenza), (OMISSIS) (pag. 33 sentenza).

L’impossibilita’ di valorizzare il dato ponderale, come anzidetto in larga parte desunto dall’interpretazione delle espressioni adoperata nel corso delle conversazioni telefoniche intercettate, ha evidentemente indotto il primo giudice e poi la Corte territoriale a fornire rilievo decisivo alla modalita’ delle condotte e in particolare al connotato della ripetitivita’, cosi’ da escludere l’applicabilita’ dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.

Orbene, quello dalla reiterazione delle condotte in addebito costituisce elemento di valutazione sicuramente riconducibile al concetto di “circostanze dell’azione” presente nel dettato normativo, ma deve essere coordinato con altro dato normativo parimenti presente nella disciplina sugli stupefacenti, rappresentato dallo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6.

A mente di tale previsione, quando l’associazione finalizzata al traffico illecito e’ costituita al fine di commettere i fatti descritti dall’articolo 73, comma 5, trovano applicazione non gia’ le incisive sanzioni previsti dai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, bensi’ quelle meno gravi di cui all’articolo 416 c.p..

E’ dunque lo stesso legislatore a stabilire che l’associazione puo’ essere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di fatti – reato di minima offensivita’, il che vuoi dire che la mera pluralita’ di tali illeciti non osta al fatto che gli stessi restino ontologicamente fatti di lieve entita’.

L’interpretazione qui propugnata non e’ del resto nuova, dacche’ altre decisioni adottate da questa Corte di legittimita’ hanno ritenuto, da un lato che l’ipotesi del fatto di lieve entita’ non puo’ essere legittimamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralita’ di condotte di cessione della droga, prescindendo in tal modo da una valutazione di tutti i parametri dettati in proposito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, (Sez. 6, sent. n. 21612 del 29/04/2014, Villari e altro, Rv. 259233; Sez. 6, n. 29250 del 01/07/2010 – dep. 26/07/2010, Moutawakkil, Rv. 249369) e dall’altro, che lo svolgimento di attivita’ di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativo non e’ incompatibile con l’attenuante della lieve entita’ del fatto, come si desume proprio dall’articolo 74, comma 6 dello stesso Decreto (Sez. 4, sent. n. 1736 del 27/11/1997, Fierro, Rv. 210161; Sez. 6, sent. n. 6615 del 14/02/1994, Greco, Rv. 199198 nonche’ con precisazioni Sez. 6, sent. n. 5415 del 10/03/1995, Corrente ed altri, Rv. 201644).

In definitiva il connotato dell’occasionante non costituisce indice indefettibile di minima offensivita’ della condotta, essendo compatibile con la sua ripetizione nel tempo.

D’altro canto, la riconducibilita’ di reati in materia di stupefacenti commessi “su strada”, come quelli oggetto della presente verifica giudiziale (v. pag. 20 sentenza impugnata), all’ipotesi del fatto di lieve entita’ non implica affatto una riposta debole dell’ordinamento, ove si consideri la diversificata possibilita’ di determinazione del trattamento sanzionatorio in funzione della forbice tra minimo e massimo edittale di pena previsto dall’attuale versione dell’articolo 73, comma 5, in sinergia con l’istituto della continuazione.

Tutto cio’ premesso, spettera’ alla Corte territoriale, cui gli atti vanno rinviati per nuovo giudizio sul punto, tenere conto del principio sopra enunciato nella rivalutazione delle condotte in addebito.

3. La natura della pronuncia comporta l’assorbimento di tutte le altre doglianze, ad eccezione di quella formulata dal ricorrente (OMISSIS), inammissibile poiche’ riguardante la rilevanza penale della condotta, questione abbandonata con la rinunzia ai motivi d’appello nonche’ quelle formulate dal ricorrente (OMISSIS), infondate per avere la Corte territoriale congruamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilita’, argomentata sulla base degli stessi indici probatori valorizzati a carico degli altri imputati (rilevanza e significativita’ delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, ammissione parziale dei fatti da parte del ricorrente).

 

P.Q.M.

 

punto annullato alla Corte di Appello di Napoli.

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