Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 11 gennaio 2017, n. 503

In tema di diritto d’autore e sullo sfruttamento dei diritti sugli emblemi e segni distintivi 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 11 gennaio 2017, n. 503

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16627/2012 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) dello (OMISSIS) – con Apostille N. (OMISSIS) del 8/5/2012; procura speciale per Notaio (OMISSIS) DI (OMISSIS) – con Apostille N. (OMISSIS) del 14/5/2012; procura speciale per Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) – con Apostille N. (OMISSIS) del 21/6/2012;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 609/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente (OMISSIS) S.P.A., l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi, per le Societa’ controricorrenti, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata nel dicembre 2002 la (OMISSIS) s.r.l., nella qualita’ di licenziataria della soc. (OMISSIS) Inc., a sua volta mandataria per lo sfruttamento dei diritti sugli emblemi e segni distintivi di cinquantaquattro universita’ statunitensi, tra i quali una mascotte sportiva denominata (OMISSIS), asseritamente ideata nel (OMISSIS) da (OMISSIS), all’epoca studente della (OMISSIS), (mascotte descritta come “grande pupazzo della (OMISSIS) dalle sembianze di umanoide, rivestito di una sorta di pelliccetta di color rosso uniforme, con una grande testa su cui fanno bella mostra due grandi occhi con pupilla nera sormontati da sopracciglia nere piuttosto marcate ed una larghissima bocca”), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Lugo – la (OMISSIS) s.p.a. (quale esercente l’emittente televisiva (OMISSIS), che da vari anni trasmetteva il telegiornale satirico “(OMISSIS)”), nonche’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), titolare di omonima ditta individuale esercente attivita’ di cartoleria, per sentire dichiarare che qualsiasi tipo di sfruttamento del pupazzo denominato (OMISSIS) costituiva plagio e/o contraffazione del pupazzo denominato (OMISSIS); conseguentemente, per sentire inibire a ciascun convenuto la prosecuzione dei lamentati illeciti, nonche’ per sentire ordinare la distruzione di tutti i prodotti e del materiale promo-pubblicitario contenente l’immagine del pupazzo oggetto di causa.

La societa’ attrice chiedeva altresi’ la condanna delle convenute al risarcimento, in via solidale, degli eventuali danni subiti a causa della prosecuzione del lamentato illecito, nonche’ al pagamento di Euro 100.000,00, a fronte di ogni futura violazione successiva all’emananda sentenza ed alla pubblicazione del dispositivo su quattro quotidiani per tre giorni, a cadenza mensile, per almeno sei mesi.

Tutti i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva iscritta al n. 276/02 r.g..

La (OMISSIS), in via riconvenzionale domandava che fosse inibito all’attrice l’uso sotto qualsiasi forma dell’immagine modificata del (OMISSIS), in quanto plagio e imitazione servile del (OMISSIS).

In data 18/3/2003 interveniva in giudizio la (OMISSIS) ( (OMISSIS)) assumendo di essere titolare del diritto d’autore sulla mascotte (OMISSIS), creata per suo conto dall’ex-studente (OMISSIS). L’interveniente aderiva alle conclusioni rassegnate dalla soc. (OMISSIS).

Con il medesimo atto interveniva adesivamente anche la soc. (OMISSIS) Inc. ( (OMISSIS)), dante causa di (OMISSIS), quale asserita titolare di una licenza esclusiva per lo sfruttamento commerciale del (OMISSIS).

Nelle more, in data 19/3/2003, le due societa’ intervenienti proponevano autonomo giudizio nei confronti di tutti i soggetti gia’ convenuti da (OMISSIS) s.r.l. (causa n. 80/2003 r.g.).

Grazie al contratto fra (OMISSIS) ed (OMISSIS) le attrici esponevano di essere venute a conoscenza che in Italia da molti anni era presente un pupazzo rappresentante una perfetta copia del (OMISSIS).

Le attrici concludevano chiedendo che fosse accertato che il pupazzo (OMISSIS) costituiva violazione dei diritti di autore, sia morali che patrimoniali, sul personaggio (OMISSIS); che fosse inibito alle convenute tutte la prosecuzione dell’utilizzo del (OMISSIS) sotto qualsiasi forma; che fosse ordinata la distruzione di tutti i prodotti e le confezioni raffiguranti l’immagine del (OMISSIS), nonche’ di tutto il materiale promozionale.

Chiedevano inoltre la condanna di tutte le convenute, in solido, al risarcimento dei danni, nella misura della reversione dei profitti conseguiti per effetto dell’utilizzo del pupazzo (OMISSIS) nonche’ la fissazione di una penale indicata nell’importo di Euro 50.000,00 per ogni violazione successiva all’emananda sentenza e la pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese delle convenute su alcuni quotidiani a diffusione nazionale.

Tutti i convenuti svolgevano difese analoghe a quelle gia’ svolte nel giudizio promosso da (OMISSIS).

Le due cause – quella promossa da (OMISSIS) s.r.l. e quella promossa da (OMISSIS) e (OMISSIS) – venivano riunite ed alle stesse veniva altresi’ riunita la causa iscritta al n. 52/03 r.g. promossa da (OMISSIS) s.r.l., con atto di citazione notificato in data 6/3/2003, per far valere in autonomo giudizio la domanda in precedenza proposta in via riconvenzionale nei confronti di (OMISSIS) con la prima comparsa.

In corso di istruttoria, all’udienza del 3/3/2004, interveniva in giudizio (OMISSIS), quale ideatore e creatore del (OMISSIS), per sostenere le ragioni di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), quali legittimi proprietari dei diritti sulla mascotte.

Anche (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano in giudizio.

Nella controversia n. 80/03 r.g. interveniva altresi’ volontariamente (OMISSIS) s.r.l. riproponendo le stesse conclusioni di cui al processo instaurato con proprio atto di citazione.

Il Tribunale, con sentenza n. 129/07, depositata in data 11 dicembre 2007: 1) dichiarava ammissibile l’intervento di (OMISSIS) e di cui all’atto 3 marzo 2004; 2) respingeva le eccezioni di difetto di legittimazione al giudizio di (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) Inc. e (OMISSIS) s.p.a.; 3) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS) s.p.a.; 4) respingeva la domanda proposta da (OMISSIS) S.r.l. contro (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) di cui all’atto introduttivo il giudizio n. 276/02 RGC e, di conseguenza, gli interventi ivi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) Inc e (OMISSIS); 5) respingeva la domanda proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) Inc. contro (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), nella qualita’, di cui all’atto di citazione introduttivo il giudizio n. 80/03 RGC e, di conseguenza, l’intervento ivi proposto da parte di (OMISSIS) s.r.l.; 6) respingeva la domanda proposta da (OMISSIS) s.p.a. contro (OMISSIS) s.r.l. di cui all’atto di citazione introduttivo il giudizio n. 50/03 RG, nonche’ la domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS) s.p.a. nel giudizio n. 276/02 RGC; 7) respingeva le domande di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c. proposte da (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.;8) provvedeva sulla spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponevano distinti appelli (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte (causa n. 168/2008 r.g.), e (OMISSIS) (che successivamente mutava ragione sociale in (OMISSIS) s.r.l.), dall’altra (causa n. 169/2008 r.g.). Le appellanti deducevano che il Tribunale aveva errato nel ritenere insussistenza la contraffazione lamentata e riproponevano le domande svolte in primo grado.

Nella contumacia di (OMISSIS), si costituivano in giudizio, in entrambi i procedimenti, tutti gli appellati.

(OMISSIS), quale interveniente adesivo dipendente, chiedeva l’accoglimento degli appelli.

Le appellate (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. chiedevano il rigetto degli appelli. (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., inoltre, in via di appello incidentale condizionato (per la sola ipotesi, cioe’, di accoglimento dell’appello principale), riproponevano l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deducevano che il Tribunale aveva errato nel riconoscere una combinazione creativa (e percio’ tutelabile) nell’attribuzione alla forma banale – (OMISSIS) – del ruolo altrettanto banale di mascotte, nonche’ nel rigettare la domanda, proposta nei confronti di (OMISSIS), di inibitoria all’utilizzo dell’immagine del pupazzo che, mediante modificazioni della fisionomia originaria del (OMISSIS), aveva assunto l’espressione e la personalita’ del (OMISSIS) e risultava pertanto con esso confondibile.

(OMISSIS) s.r.l., da un lato, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, si costituivano nei giudizi di appello promossi rispettivamente, da (OMISSIS) e (OMISSIS) e da (OMISSIS), prestando adesione ai motivi di appello e alle rispettive conclusioni.

Le due cause erano riunite all’udienza del 6/5/2008.

In corso di causa veniva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., il cui curatore, con ricorso ex articolo 303 c.p.c., provvedeva alla riassunzione del procedimento.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 609/11: 1) rigettava gli appelli proposti dal fallimento di (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), nonche’ da (OMISSIS) e (OMISSIS) INC contro la sentenza del Tribunale di Ravenna – Sezione distaccata di Lugo n. 129 del 29/6-11/12/2007; 2) condannava gli appellanti (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.), (OMISSIS) e (OMISSIS) Inc, in solido, a rimborsare gli appellati le spese del grado.

Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi la (OMISSIS), la (OMISSIS) inc. e (OMISSIS).

Resistono con controricorso la (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano la sentenza di secondo grado laddove questa ha ritenuto che (OMISSIS) non assurga a livelli di creativita’ che ne consentano la protezione come diritto d’autore e che, comunque, tra i due pupazzi (OMISSIS) e (OMISSIS) sussistono differenze estetiche che portano ad escludere la contraffazione del primo da parte del secondo. Contestano inoltre l’assunto che la diversita’ tra i due personaggi deriverebbe anche dalla loro personalita’: il primo un tifoso di una squadra di pallacanestro ed il secondo un giornalista.

Con il secondo motivo di ricorso lamentano che la Corte d’appello non abbia tenuto in adeguato conto l’intervista rilasciata da (OMISSIS) ad un settimanale italiano ove sarebbe contenuta la confessione del plagio.

Con il terzo motivo contestano che la sentenza laddove ha ritenuto di confermare la valutazione del tribunale di ritenere precluso l’esame di una ipotesi di elaborazione creativa non autorizzata in quanto non vi sarebbe stata espressa domanda in tal senso.

Il primo motivo e’ inammissibile.

Invero, la Corte d’appello ha ritenuto, in primo luogo, che il pupazzo (OMISSIS) non assurge al livello di opera creativa in quanto non dissimile da altri pupazzi comunemente conosciuti.

A tale proposito ha effettuato una valutazione comparativa con altri analoghi pupazzi rilevando che (OMISSIS) non si discostava in modo rilevante da questi ultimi quali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), “tutti caratterizzati dall’essere goffi umanoidi costituiti da una massa amorfa di colore rosso,con grande testa e occhi e bocca larga”.

In particolare la Corte d’appello ha rilevato che “come risulta dalla documentazione prodotta da (OMISSIS) (si fa riferimento, in particolare, ai documenti contenuti nel raccoglitore n. 12 e alla relazione Castellano, doc. n. 11), (OMISSIS) – che peraltro risulta realizzato in forme non sempre uguali a seconda che venga rappresentato in forma grafica bidimensionale, oppure tridimensionale quale pupazzo, oppure ancora quale costume indossato da un attore – non si discosta in modo rilevante da altri pupazzi, tutti caratterizzati dall’essere goffi umanoidi costituiti da una massa amorfa di colore rosso, con grande testa ed occhi, bocca larga, quali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

(OMISSIS) appare dunque un’espressione scontata e banale, per la semplicita’ delle linee e delle soluzioni grafiche, di idee formali realizzate: le diversita’ riscontrabili tra (OMISSIS) e le precedenti realizzazioni in precedenza citate (presenza di marcate sopracciglia al posto di semplici ciglia e di scarpe da ginnastica quanto al confronto con il primo di detti personaggi, l’assenza di naso e la presenza di sopracciglia quanto al secondo, diversa conformazione della testa quanto al terzo) non sono tali da raggiungere la soglia della creativita’ minima richiesta per la tutela”.

Trattasi di valutazione adeguatamente motivata sulla base delle risultanze processuali che, come tale, non risulta sindacabile in questa sede di legittimita’.

Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione, riproponendo quanto gia’ esposto con l’atto di appello, tendono in realta’ a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

E’ noto sul punto il costante orientamento di questa Corte secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la mera facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo Cass. 824/11; Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/4/2005, n. 8718;Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., 8/8/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960).

A tal fine e’ sufficiente che il giudice dell’impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, cosi’ da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l’iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002; n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); e’, cioe’, sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l’atto di appello (Cass. n. 9670 del 2003; n. 2078 del 1998).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha correttamente selezionato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini del decidere ed in base ad essi ha argomentato la propria decisione.

Le censure che il ricorrente propone a tale motivazione tendono in realta’ a sollecitare, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n, 12984 del 2006; Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Resta quindi preclusa nella presente fase ogni possibilita’ di rivalutare il carattere creativo o meno del personaggio (OMISSIS).

In verita’ la Corte d’appello, una volta ritenuto che il personaggio (OMISSIS) non era suscettibile di protezione sotto il profilo del diritto d’autore non raggiungendo quel livello minimo di creativita’ prevista dalle norme, avrebbe potuto omettere di esaminare le ulteriori questioni prospettate con l’appello.

Tuttavia, la Corte di merito ha completato la propria motivazione rilevando che,anche se in ipotesi (OMISSIS) fosse stato suscettibile di protezione ai sensi del diritto d’autore, in ogni caso (OMISSIS) non si sarebbe potuto considerare una contraffazione stante gli elementi di diversificazione in esso presenti.

In particolare, ha ritenuto che “anche se si ritenesse (OMISSIS) proteggibile per i suoi aspetti meramente formali, non sarebbe comunque ravvisabile un plagio.

Il pupazzo del (OMISSIS) e’ invero anch’esso costituito da un umanoide di colore rosso, dalla grande testa, occhi bianchi con pupille nere, bocca larga. Il pupazzo presenta notevoli analogie formali con i personaggi in precedenza citati, ma si distingue dal (OMISSIS) (a prescindere dalla scritta (OMISSIS) che in alcune raffigurazioni compare sul petto del (OMISSIS) ed ovviamente non e’ presente su (OMISSIS) e dalla presenza su quest’ultimo di papillon, pettorina e polsini: si tratta infatti di elementi di dettaglio che non incidono sulla valutazione degli aspetti formali complessivi dei pupazzi e che, per quanto riguarda il (OMISSIS), sono stati aggiunti in un secondo tempo) per diversi elementi, la maggior parte dei quali gia’ evidenziati dal giudice a quo.

Piu’ precisamente: gli occhi del (OMISSIS) sono bianchi con pupille nere. mentre il (OMISSIS) ha anche folte sopracciglia; il (OMISSIS) ha il naso, che invece non e’ presente nel (OMISSIS); la bocca del (OMISSIS) ha un andamento trasversale, mentre quella del (OMISSIS) e’ rettilinea; le gambe del (OMISSIS) sono decisamente piu’ corte di quelle del (OMISSIS); il (OMISSIS) indossa scarpe bianche da ginnastica, mentre (OMISSIS) non ha scarpe; il corpo del (OMISSIS) e’ piu’ a forma di sacco e meno definito rispetto a quello del (OMISSIS) (v. docc. 1011 (OMISSIS), n. 28 (OMISSIS)- (OMISSIS) e n. 19 (OMISSIS), nonche’ le immagini raffrontate a pag. da 45 a 49 del doc. n. 12 di (OMISSIS)).

Se e’ vero, dunque, che (come sostenuto dagli appellanti) la valutazione in ordine alla confondibilita’ va effettuata sulla base dell’impressione d’insieme suscitata nel comune osservatore, e’ altrettanto vero che le differenze formali, valutate nel loro insieme (con particolare riferimento alla forma complessiva del corpo), sono sufficientemente rilevanti per escludere il plagio”.

Anche in questo caso si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata che non appare suscettibile di sindacato da parte di questa Corte per le medesime ragioni in precedenza esplicate.

L’inammissibilita’ delle esaminate censure comporta l’assorbimento della ulteriore questione sollevata con il primo motivo, inerente alla individuazione del personaggio protetto dal diritto d’autore oltre che dalla sua descrizione figurativa anche in ragione della sua personalita’.

Per le medesime ragioni risultano assorbiti il secondo ed il terzo motivo.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri, condanna in solido i ricorrenti a pagare a ciascuno del controricorrenti le spese di giudizio liquidate in Euro 4.200,00 oltre Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettarie

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