Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 22 giugno 2017, n. 15481

Il giudice al quale viene richiesta, per sopraggiunti giustificati motivi, la revisione dell’assegno di divorzio, che incida sulla spettanza di un diritto prima riconosciuto, deve verificare conformandosi ai principi affermati dalla Suprema corte con la sentenza 11504 del 2017, se i motivi giustifichino o meno la negazione del diritto all’assegno per sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge beneficiario. Circostanze che vanno desunte dagli indici individuati della recente sentenza, ricordando che l’onore probatorio spetta all’ex coniuge obbligato mentre il beneficiario ha diritto di “replica” con la controprova

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 22 giugno 2017, n. 15481

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8917/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per: istanza di rimessione alle Sezioni Unite;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto dal signor (OMISSIS) nei riguardi dall’ex coniuge (OMISSIS), contro il decreto del Tribunale di quella stessa citta’ che, in accoglimento della domanda del primo, di revisione, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 9, delle condizioni del divorzio, statuite nel 2005, riduceva da Euro 250,00 a Euro 100,00 l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge, la predetta signora (OMISSIS), “sino alla liquidazione in favore di quest’ultima della quota di TFR L. n. 898 del 1970, ex articolo 12-bis”, compensando le spese del giudizio tra le parti.

2. Il giudice distrettuale, premesso che la revisione delle condizioni di divorzio potevano essere disposte soltanto in presenza di giustificati motivi sopravvenuti e che l’assegno in favore del coniuge divorziato andava riconosciuto quando questi non abbia mezzi adeguati e ne’ potrebbe procurarseli per ragioni oggettive, ha affermato che l’originario assegno (di Euro 250,00 mensili) venne disposto (nel 2005) quando la (OMISSIS) non aveva redditi e si manteneva con la somma ricevuta, nel corso dell’anno 1999, a seguito del suo collocamento in mobilita’, mentre dal gennaio 2010. Ella aveva iniziato a percepire una pensione di Euro 1.141,00 Euro mensili netti, oltre tredicesima, sua unica entrata.

3. Alla luce delle risultanze (non avendo la (OMISSIS) al pari del (OMISSIS) depositato gli estratti conto richiesti dalla Corte), pur considerando il sopravvenuto miglioramento delle condizioni della donna ed il pensionamento del (OMISSIS) (con un reddito di circa 2.000,00 Euro netti mensili e la percezione di un TFR di Euro 61.000,00), la Corte ha osservato che permaneva “un evidente divario economico tra le due parti” in quanto la condizione della ex coniuge (non piu’ giovane e, quindi, tale da non poter ovviare al suo “tenore di vita in linea con quello della convivenza”) giustificava la previsione, peraltro molto contenuta, dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor (OMISSIS), con tre mezzi di impugnazione.

5. La signora (OMISSIS) non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.) il ricorrente, censurata l’incompleta documentazione raccolta dal giudice distrettuale, e la mancata considerazione di ulteriori fonti di reddito (le ammissioni della (OMISSIS) circa la percezione di redditi da lavoro nella memoria nella fase di reclamo; la mancata produzione delle dichiarazioni reddituali e gli estratti dei conti correnti; la mancata inclusione nel reddito dell’assegno divorzile), nonche’ il mancato esame e valutazione della documentazione da Lui fornita (con note di deposito del gennaio e settembre 2015, contenente proprio gli estratti conto) in piena rispondenza con le richieste giudiziali, lamenta che il giudice non abbia valutato le risultanze e i comportamenti difformi tenuti dalle parti, escludendo il dovere di corrispondere l’assegno divorzile da parte dell’obbligato.

2. Con il secondo (violazione della L. n. 898 del 1971, articolo 9), il ricorrente lamenta il mancato esame degli elementi che avrebbero portato a dichiarare cessato il suo obbligo contributivo al primo gennaio 2011, invece che al momento della proposizione della domanda (introdotta dopo gli accertamenti relativi al mutamento delle condizioni economiche del coniuge, non collaborativo in ordine a quanto a lei richiesto) sicche’, al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro (il 30 giugno 2012) l’ex coniuge non avrebbe avuto diritto a percepire la quota del suo TFR, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 12-bis.

3. Con il terzo mezzo (violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento alla L. n. 898 del 1970, articolo 9 e agli articoli 155-ter e 156 c.c. e articolo 710 c.p.c.) il ricorrente, in subordine al mancato accoglimento del secondo mezzo, chiede che la decorrenza della modifica sia effettuata al 27 giugno 2012 (data di deposito del ricorso) e non gia’ al luglio del 2012, come erroneamente affermata dal Tribunale e confermata dalla Corte territoriale.

4. Le questioni discusse tra le parti in questo giudizio attengono alle modifiche delle condizioni nel rapporto tra gli ex coniugi, ai sensi della Legge di disciplina del divorzio n. 898 del 1970, articolo 9.

4.1. Nel caso di specie – in cui il ricorrente chiede in sostanza, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 9, di essere esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno stabilito in sede di divorzio alla ex coniuge, per il sopravvenuto raggiungimento dell’eta’ pensionabile e per la sopravvenuta percezione dell’assegno pensionistico da parte dello stessa – si tratta di stabilire se, in tale caso, siano applicabili i principi di diritto di seguito richiamati (cfr., infra, nn. 5.1 e 5.3).

4.2. Al riguardo, il P.G. di udienza ha chiesto – senza peraltro-r formulare conclusioni subordinate sul merito del ricorso – la rimessione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite, sottolineando che tale rimessione sarebbe giustificata dalla necessita’ di esaminare l’impatto della sentenza n. 11504 del 2017 sugli assegni divorzili “in corso”, di dare una migliore definizione degli “indici” della “indipendenza o autosufficienza economica” in termini di concorrenza o di alternativa tra gli stessi, di specificare il termine “attitudini” riferito all'”indice” delle “capacita’ e possibilita’ effettive di lavoro personale” dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile.

Tale richiesta non puo’ essere accolta proprio in base alle argomentazioni gia’ svolte nella sentenza n. 12962 del 2016 e ribadite nella sentenza 19599 del 2016. In particolare, la sentenza n. 12962 del 2016 ha, tra l’altro, affermato: “(….) il Collegio osserva innanzitutto che, secondo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4219 del 1985, 359 del 2003, 8016 del 2012), l’istanza di parte volta all’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell’articolo 376 c.p.c. (nella specie, ai sensi del terzo corna dello stesso articolo 376) e dell’articolo 139 disp. att. c.p.c., costituisce mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, che non solo non e’ soggetto ad un dovere di motivazione, ma non deve neppure necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza. Fermo restando quanto ora ribadito, puo’ in ogni caso osservarsi che la Corte di cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili (….). Deve, pertanto, ritenersi che non tutte le questioni riguardanti diritti individuali o relazionali di piu’ recente emersione ed attualita’ sono per cio’ solo qualificabili come “di massima di particolare importanza” nell’accezione di cui all’articolo 374 c.p.c., comma 2″.

Non si scorge, percio’, per quali ragioni – che non si risolvano, pero’, nel mero, legittimo dissenso dell’Ufficio del Procuratore generale rispetto all’orientamento giurisprudenziale assunto da una Sezione semplice – l’applicazione e lo svolgimento dei principi di diritto enunciati con la sentenza n. 11504 del 2017 debbano ritenersi istituzionalmente attribuiti alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Corte.

5. Tanto premesso e venendo al merito delle censure, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale, investita del reclamo sul provvedimento del Tribunale ha accolto parzialmente la domanda (di revisione dell’assegno) proposta dal coniuge onerato, ai sensi della cit. L. n. legge 898, articolo 9, ha confermato l’an debeatur e poi ridimensionato il quantum.

5.1. Tuttavia, la conferma dell’an, in un procedimento di revisione L. n. 898 del 1970, ex articolo 9, come quello in questa sede esaminato, suppone comunque la esistenza del diritto ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 10; cosi’ che, per poter confermare la debenza (an debeatur) dell’assegno divorzile, occorre verificare, con riferimento alla domanda della sua esclusione, se sussista la lamentata mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, l’impossibilita’ “di procurarseli per ragioni oggettive”, senza condurre l’indagine giudiziale con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, cosi’ come affermato nel decreto in questa sede impugnato.

5.1. Infatti, con un recentissimo arresto (Sez. 1 -, Sentenza n. 11504 del 10/05/2017), reso in materia di disciplina delle conseguenze relative al divorzio tra i coniugi, mutando il precedente consolidato orientamento, questa Corte ha affermato i seguenti due principi di diritto:

a) Il diritto all’assegno di divorzio, di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 10, e’ condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda puo’ accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilita’ economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto e’ costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarieta’ economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente piu’ debole (articoli 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.

b) Il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui alla L. L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell’an debeatur, se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilita’ “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacita’ e possibilita’ effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’eta’, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilita’ di una casa di abitazione; cio’ sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma (“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, “reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova.

5.2. Alla luce di tali nuovi criteri, l’accertamento richiesto dalle parti nell’odierno giudizio – anche in questa sede – andava compiuto non gia’ con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” (cosi’ come testualmente affermato nel decreto impugnato), bensi’ alla luce del principio dell'”indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge che abbia richiesto l’assegno (ovvero la sua modifica o la sua revoca), considerando i principali “indici” richiamati nei riportati nuovi dicta: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente); la capacita’ e possibilita’ effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’eta’, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo); la stabile disponibilita’ di una casa di abitazione; ecc., secondo la seguente ulteriore specificazione.

5.3. Il giudice – richiesto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 9, comma 1 (come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 13) della “revisione” dell’assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto, ai sensi della stessa L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 10), in ragione della sopravvenienza di “giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” – deve verificare, conformemente ai principi di diritto enunciati con la sentenza n. 11504 del 2017, se i sopravvenuti “motivi” dedotti giustifichino effettivamente, o no, la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario, desunta dagli “indici” individuati con la stessa sentenza n. 11504 del 2017; cio’, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario.

5.4. E poiche’ i relativi accertamenti vanno compiuti, appunto, sulla base “delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge”, si rileva che fondatamente il ricorrente lamenta – con il primo mezzo – la mancata valutazione dei documenti versati e il mancato esame del comportamento tenuto dalle parti che, nel caso della (OMISSIS), e’ pacificamente costituito dal mancato deposito dell’estratto del proprio conto corrente (oltre che delle dichiarazioni reddituali) e, nel caso del ricorrente, dalla mancata valutazione delle produzioni allegate alle note di deposito del gennaio e settembre 2015.

5.5. Infatti, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui “in tema di prova in ordine alla capacita’ reddituale dei coniugi nei giudizi di separazione e divorzio, ove il giudice abbia chiesto ad entrambe le parti l’esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti, ed una sola di queste abbia ottemperato alla richiesta fornendo materia per gli accertamenti giudiziali, il giudice che di essi abbia fatto uso ha l’obbligo di motivare in ordine al significato del comportamento omissivo della parte inottemperante, costituendo l’asimmetria comportamentale ed informativa una condotta da cui desumere argomenti di prova ex articolo 116 c.p.c., comma 2” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 225 del 2016).

5.6. Ma v’e’ di piu’. Infatti, la Corte territoriale ha confermato il dovere contributivo in favore della (OMISSIS) non solo alla luce delle risultanze non compiutamente e puntualmente scrutinate (secondo il principio dianzi richiamato) ma anche non tenendo conto delle riflessioni che questa Corte ha di recente formulato ed espresso nei principi riportati sopra al § 4, non essendo sufficiente per l’affermazione dell’an debeatur la permanenza di “un evidente divario economico tra le due parti” e, addirittura, fuorviante il criterio del “tenore di vita in linea con quello della convivenza”, da non tenere piu’ in conto in materia di assegno divorzile.

6. Ne risulta l’assorbimento della seconda e terza doglianza di cassazione (quest’ultima proposta in subordine al mancato accoglimento della seconda) che in tanto possono essere esaminate, in riferimento al problema della decorrenza dell’assegno divorzile e delle sue modifiche anche in ordine all’incidenza sul diritto alla quota del TFR, in quanto sia superato – in senso affermativo – la questione della spettanza dell’emolumento.

7. Il decreto va pertanto cassato e la relativa causa va rinviata alla stessa Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, si uniformera’ al principio di diritto dianzi enunciato sub n. 5.3. e provvedera’ anche al regolamento delle spese del presente grado del giudizio.

7.1. Restano assorbiti i restanti mezzi.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, davanti alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

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