Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 23 maggio 2016, n.10630

La mancata indicazione, nella relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notificazione della sentenza, non determina nullità della notificazione stessa nel caso in cui dall’atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l’ha richiesta; né sulla validità della notifica può incidere la mancata specificazione, nella relazione predetta, delle complete generalità del destinatario e del ricevente, ove tali dati siano desumibili dall’atto da notificare

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 23 maggio 2016, n.10630

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 15 gennaio 2007 il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta da C.I.V. , I.G. e I.M. nei confronti della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, ammettendo gli opponenti, quali eredi dell’avvocato I.F. , a titolo di compenso per prestazioni professionali, per gli importi di Euro 247.396,71 in privilegio ex articolo 2751 bis numero 2 c.c. per diritti ed onorari, nonché di Euro 5.971,00 per spese imponibili e 30.820,61 per anticipazioni in chirografo, rigettando altresì l’opposizione concernente il mancato riconoscimento degli interessi e delle spese generali.
p.2. – Contro la sentenza ha proposto appello la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, mentre C.I.V. , I.G. e I.M. hanno resistito e spiegato appello incidentale volto ad ottenere l’ammissione del credito per interessi su diritti e onorari dall’apertura della procedura nonché per spese generali secondo tariffa forense.
p.3. – Con sentenza del 10 settembre 2012, numero 4073, la Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente l’appello principale e quello incidentale, ammettendo il credito solidale di C.I.V. , I.G. e I.M. per diritti, onorari e spese generali in privilegio ex articolo 2751 bis numero 2 c.c. per Euro 203.923,69, già detratto l’importo di Euro 24.419,48 corrisposto dalla società in bonis, confermando nel resto la statuizione della sentenza gravata e regolando le spese di lite.
Per quanto rileva in questa sede, con riguardo alla domanda di interessi, dopo avere affermato che essi, non riconosciuti nella fase amministrativa, potevano essere richiesti in sede di opposizione allo stato passivo, la Corte d’appello ha affermato che gli stessi interessi non potevano essere riconosciuti in assenza di costituzione in mora, trattandosi di crediti non liquidi ed esigibili in presenza di contestazione sul loro ammontare.
p.4. Contro la sentenza C.I.V. , I.G. e I.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

p.5. Il ricorso contiene sette motivi così rubricati:

i) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.p.c., con riferimento all’articolo 98 ss. legge fallimentare e conseguente nullità della sentenza e del procedimento con riferimento all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c., per effetto della mancata quantificazione degli interessi riconosciuti spettanti all’avvocato I.F. (e per esso i suoi eredi);

ii) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.p.c., con riferimento all’articolo 112 c.p.c. e agli articoli 98 ss. legge fallimentare e conseguente nullità della sentenza con riferimento all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c., per effetto della mancata quantificazione degli interessi riconosciuti spettanti all’avvocato I.F. (e per esso ai suoi eredi;

iii) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento agli articoli 1219 e 1224 c.c. e all’articolo 98 ss. legge fallimentare in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. (norma applicabile ratione temporis);

iv) Violazione e falsa applicazione con riferimento agli articoli 1219 e 1224 c.c. in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c.;

V) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1219 e 1224 c.c. con riferimento agli articoli 93 e 98 legge fallimentare in relazione all’articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c.;

vi) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1219 e 1224 c.c. con riferimento agli articoli 98 ss. legge fallimentare in relazione all’articolo 360 numero 3 e 4 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.c.;

vii) violazione e falsa applicazione degli articoli 1219 e 1224 c.c. e 98 legge fallimentare con riferimento all’articolo 360 numero 3 e 4 c.p.c..

p.6. – Il ricorso, come eccepito dalla resistente, è inammissibile.

Risulta dal ricorso che la sentenza d’appello pronunciata tra le parti è stata notificata in data 3 ottobre 2012 sia al procuratore costituito per la Compagnia appellata, sia personalmente al Commissario liquidatore.

Orbene, la notificazione della sentenza al procuratore costituito della controparte (ove pure effettuata alla parte presso il procuratore costituito ed anche se munita di formula esecutiva: Cass. settembre 2014, n. 18493) fa decorrere il termine breve per l’impugnazione anche nei confronti del notificante (Cass. 8 gennaio 2001, n. 191; Cass. 25 luglio 2002, n. 10952; Cass. 24 settembre 2002, n. 13879; Cass. 12 giugno 2007, n. 13732).

Dopodiché occorre aggiungere che, in materia di opposizione allo stato passivo, il termine dimidiato previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 99, quinto comma, della legge fallimentare (nel testo vigente ratione temporis, anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, trattandosi di procedura di liquidazione coatta amministrativa esordita in epoca precedente: v. per il fallimento Cass. 27 dicembre 2011, n. 28885) è operante anche per la liquidazione coatta amministrativa in virtù del richiamo di cui all’articolo 209, terzo comma, della stessa legge (Cass. 25 settembre 2014, n. 20291).

Ciò detto, resta da aggiungere che il ricorso per cassazione è stato passato alla notifica il 30 novembre 2012, quando il termine (dimidiato: 30 giorni) di cui si è detto era ormai spirato.

Né l’inammissibilità può essere esclusa in ragione delle pur pregevoli considerazioni in diritto svolte dai ricorrenti nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’articolo 378.

La tesi difensiva dei ricorrenti è difatti argomentata, in fatto, sul presupposto:

-) che la sentenza impugnata fosse stata notificata, ma ad iniziativa di uno soltanto degli interessati, ossia un non identificato né identificabile avvocato I. (essendo avvocati sia Gianluigi che I.M. );

-) che, in ogni caso, vi era incertezza assoluta sull’identità di colui che aveva chiesto la notificazione della sentenza.

Vale infatti osservare, in fatto, che la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello nei confronti di C. Iannetti.V. , I.G. e I.M. , tutti nella qualità di eredi di I.F. , è stata spedita in forma esecutiva, in data 25 settembre 2012, ad istanza del ‘Sig./Avv. L. Romano nell’interesse di C. IANNETTI.V. +2’. Dopodiché, ‘Ad istanza come in atti’, l’assistente ufficiale giudiziario presso la Corte d’appello di Roma ha effettuato la notifica, sia alla parte personalmente che al difensore, in entrambi i casi mediante consegna a persona incaricata della ricezione degli atti.

Tali essendo le circostanze di fatto dalle quali occorre muovere, si deve rammentare che deve ritenersi esistente un’istanza di notificazione riconducibile al soggetto legittimato a richiederla ogni qual volta sia possibile risalire all’identificazione dell’istante, come, per l’appunto, nel caso delle notificazioni eseguite ‘ad istanza di chi in atti’ e simili (Cass. 3 aprile 1979, n. 1917; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1781; Cass. 25 settembre 1999, n. 10630). Perciò, la mancata indicazione, nella relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario, della persona ad istanza della quale viene eseguita la notificazione della sentenza (ed è il caso appena menzionato della notificazione effettuata ‘a richiesta come in atti’: in particolare, di recente, per la validità della notificazione della sentenza effettuata ‘a richiesta come in atti’, v. Cass. 31 ottobre 2012, n. 18705; Cass. 31 maggio 2011, n. 11971), non determina nullità della notificazione stessa nel caso in cui dall’atto notificato sia possibile desumere le generalità del soggetto che l’ha richiesta; né sulla validità della notifica può incidere la mancata specificazione, nella relazione predetta, delle complete generalità del destinatario e del ricevente, ove tali dati siano desumibili dall’atto da notificare (Cass. 1 dicembre 1997, n. 12126; Cass. 15 febbraio 1995, n. 1615; Cass. 4 gennaio 1995, n. 140; Cass. 8 febbraio 1991, n. 1300). L’istante, insomma, è sufficientemente individuato ogniqualvolta non vi sia incertezza assoluta sulla sua identità (Cass. 10 dicembre 1981, n. 6540; Cass. 6 novembre 1982, n. 5830; Cass. 3 marzo 1983, n. 1581; Cass. 18 giugno 1985, n. 3670; Cass. 27 maggio 1987, n. 4750; Cass. 8 giugno 1991, n. 6522; Cass. 23 maggio 1992, n. 6186; Cass. 15 marzo 1994, n. 2467; Cass. 26 maggio 1994, n. 5169; Cass. 4 settembre 1999, n. 9391; Cass. 10 maggio 2000, n. 5991; Cass. 22 settembre 2000, n. 12538; Cass. 21 maggio 2004, n. 9749; Cass. 22 luglio 2005, n. 15500).

Nel caso in esame, allora, detta incertezza appare da escludere, ove si consideri che, pronunciata la sentenza nei confronti di tutti e tre gli odierni ricorrenti, richiesta dai medesimi la spedizione in forma esecutiva, la notificazione della sentenza munita del ‘comandiamo’, ‘ad istanza come in atti’, non può che farsi risalire a tutti e tre gli originari attori, nulla rilevando l’indicazione ‘AVV. I. ‘ contenuta quale indicazione del richiedente nella relazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario.

p.7. – Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della resistente, della somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge

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