Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 27 giugno 2017, n. 15944

Condanna per la Provincia di Napoli e del Consorzio cooperative costruzioni in solido tra loro a pagare gli interessi per tardiva corresponsione del contributo per la ricostruzione relativa al sisma del 1980

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 27 giugno 2017, n. 15944

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18231/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentanti e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia di Napoli, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

Comune di Napoli, Consorzio Cooperative Costruzioni;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2690/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e rigetto del secondo motivo.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 1995, l’avvocato (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Comune di Napoli, la Provincia di Napoli ed il Consorzio Cooperative Costruzioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima occupazione, da parte del Consorzio quale concessionario dell’Amministrazione Provinciale, di un fondo irriguo sito in (OMISSIS), di circa mq. 42.0000, sul quale sorge un fabbricato seicentesco danneggiato dal sisma del 1980 ed oggetto di lavori di ristrutturazione, con assegnazione di buono contributo L. 14 maggio 1981, n. 219, ex articoli 9 e 10. Si doleva, in particolare, l’attore – per quel che ancora rileva – della ritardata percezione di detto contributo, dovutogli dal Comune di Napoli quale Commissario di Governo, a causa del mancato tempestivo completamento dei lavori, conseguente all’illegittima occupazione del fondo da parte dei convenuti.

Il giudice adito, con sentenza n. 3627/1999, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli, ed accoglieva la domanda di risarcimento danni nei confronti della Provincia di Napoli e del Consorzio Cooperative Costruzioni, condannando entrambi al pagamento della somma di Lire 75.558.000, oltre rivalutazione ed interessi, a favore dell’avvocato (OMISSIS). La sentenza di primo grado nulla statuiva, invece, sulla domanda di liquidazione degli interessi per il ritardato pagamento del contributo per la ristrutturazione del fabbricato di proprieta’ dell’attore.

2. L’appello proposto dall’avv. (OMISSIS), sul punto concernente il mancato riconoscimento degli interessi in questione, veniva, del pari, rigettato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 666/2002, avverso la quale (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), deceduto nelle more, proponevano ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 2595/2006, accogliendo il motivo di ricorso concernente gli interessi moratori, rinviava la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio di verificare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione dei ricorrenti al contributo ai sensi della L. n. 219 del 1981, e di accertare l’eventuale ritardo nel pagamento del contributo medesimo, ai fini della decorrenza degli interessi sulle somme dovute.

3. Riassunto il giudizio ex articolo 392 cod. proc. civ., la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2690/2011, depositata il 19 luglio 2011, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello proposto a suo tempo dall’avv. (OMISSIS), quantificando in Euro 12.315,68 gli interessi spettanti all’appellante, oltre agli ulteriori interessi moratori a decorrere dalla data di pubblicazione della sua sentenza di secondo grado, che poneva a carico della Provincia di Napoli e del Consorzio Cooperative Costruzioni in solido tra loro.

4. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi dell’avvocato (OMISSIS), affidato a due motivi, illustrati con memoria ex articolo 378 cod. proc. civ.. La Provincia di Napoli ha replicato con controricorso. Gli intimati Comune di Napoli e Consorzio Cooperative Costruzioni non hanno svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente considerato il mandato di pagamento, emesso dal Comune di Napoli il 17 marzo 2005, ed il relativo assegno circolare in data 14 aprile 2005, come pagamento parziale degli interessi sulla somma liquidata a titolo di buono contributo per la ricostruzione, per l’importo di Lire 101.200.000 (pari ad Euro 52.265,00, somma per errore indicata in sentenza in Euro 100.835,01) La Corte avrebbe, quindi, del tutto erroneamente detratto dal totale complessivo degli interessi dovuti, pari ad Euro 64.580,68 (52.265+12.315,68), l’importo di Euro 52.265,00, mai corrisposto dai debitori a tale titolo. Ed invero, osservano gli istanti che il suddetto importo di Euro 52.265,00 costituirebbe il pagamento della sorte capitale, corrispondente alla quota del contributo per la ricostruzione ancora spettante agli (OMISSIS), e non la corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento di detto contributo.

1.2. La doglianza e’ fondata.

Il denunciato vizio di motivazione – nel testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis – sussiste, invero, quando dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerge la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. Sez. U. 25/10/2013, n. 24148). Nel caso di specie, e’ del tutto evidente il non corretto ed incompleto esame del mandato di pagamento in atti, operato dalla Corte territoriale, che lo ha ritenuto come una parziale liquidazione degli interessi, omettendo di rilevare che dalla causale del pagamento si desume con chiarezza che si trattava, invece, della “liquidazione intero contributo a seguito collaudo lavori via (OMISSIS) (…) sig. (OMISSIS)”, e che, quindi, il mandato in questione aveva ad oggetto il pagamento della sorte capitale, e non degli interessi.

1.3. Il motivo deve essere, pertanto, accolto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano la violazione degli articoli 1283, 2043, 2056, 1224 e 1225 cod. civ. e articolo 112 cod. proc. civ..

2.1. I ricorrenti lamentano che la Corte di Appello abbia riconosciuto gli ulteriori interessi moratori – sugli interessi riconosciuti

a titolo di risarcimento del danno conseguente alla ritardata percezione, per fatto imputabile all’amministrazione che aveva illegittimamente occupato il fondo di loro proprieta’, del contributo ex L. 14 maggio 1981, n. 219 – soltanto con decorrenza dalla sentenza emessa in sede di rinvio, anziche’, come richiesto dagli istanti, dal momento della domanda, ai sensi dell’articolo 1283 cod. civ., ovvero dalla data di cessazione del danno (14 aprile 2005, quando il contributo fu effettivamente erogato), in applicazione delle norme in tema di risarcimento del danno da illecito aquiliano.

2.2. Il mezzo e’ fondato, con le precisazioni che seguono.

2.2.1. Non puo’ trovare, invero, applicazione, nella specie, l’articolo 1283 cod. civ., atteso che tale disposizione che ammette l’anatocismo, dettata in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non e’, quindi, estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti – come nel caso concreto (occupazione illegittima di un fondo – da responsabilita’ aquiliana (Cass. 5/12/2014, n. 25729).

2.2.2. Tuttavia, deve ritenersi che la decisione di appello sia comunque erronea sotto il diverso profilo della riparazione del danno da illecito extracontrattuale, considerato che – in siffatta ipotesi – gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono addirittura (cd. mora ex re) dal giorno della consumazione dell’illecito (Cass. 20/4/2009, n. 9338; Cass. 5/4/2016, n. 6545). Ne discende che, nel caso di specie, la decorrenza degli interessi – in conformita’ alla richiesta dai ricorrenti va fissata con riferimento alla data di cessazione della consumazione dell’illecito, trattandosi di illecito di natura permanente, ossia al 14 aprile 2005, data nella quale – come dianzi detto l’amministrazione ha provveduto al pagamento del dovuto.

2.3. La censura va, di conseguenza, accolta.

3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’articolo 384 c.p.c., comma 2, riconosce ai ricorrenti gli ulteriori interessi legali sul ritardato pagamento del contributo per la ricostruzione, oltre quelli riconosciuti in sentenza (Euro 12.315,68), nella misura di Euro 52.265,00, oltre agli interessi moratori dal 14 aprile 2005 all’effettivo soddisfo.

4. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dei resistenti nella misura di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per una integrale compensazione delle spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce ai ricorrenti gli ulteriori interessi legali sul ritardato pagamento del contributo per la ricostruzione, oltre quelli riconosciuti in sentenza (Euro 12.315,68), nella misura di Euro 52.265,00, oltre agli interessi moratori dal 14 aprile 2005 all’effettivo soddisfo. Condanna i controricorrenti al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Dichiara compensate le spese di merito.

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