Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 3 novembre 2016, n. 22284

Una volta omologato il concordato fallimentare, al curatore spetta esclusivamente – di concerto con gli altri organi della procedura – di sorvegliarne l’adempimento, essendo peraltro prevista espressamente oggi, con la novella introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, anche la necessita’, dopo l’approvazione del rendiconto finale del curatore, di un formale provvedimento di chiusura del fallimento (articolo 130, comma 2, l. fall.), con conseguente “decadenza” degli organi del fallimento (articolo 120, comma 1, l. fall.).

Con riguardo al fallimento riaperto in seguito alla risoluzione di un concordato fallimentare per inadempimento agli obblighi assunti con la proposta di concordato, la legittimazione ad agire in giudizio, per far valere la garanzia prestata da un terzo per l’esecuzione del concordato poi risolto, non spetta al curatore del fallimento, bensi’ ai singoli creditori ammessi al passivo prima del concordato, atteso che sono questi ultimi a conservare, nel caso di riapertura del fallimento, ai sensi dell’articolo 140, comma 3, l. fall., il diritto di garanzia verso il terzo, nonostante la risoluzione del concordato; e che non ricorre, in mancanza di una espressa previsione normativa, una ipotesi di sostituzione processuale ai sensi dell’articolo 81 c.p.c.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 3 novembre 2016, n. 22284

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. GENOVESE F. Antonio – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3484-2010 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN CONCORDATO FALLIMENTARE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere reso il 30 novembre 2009, nel procedimento iscritto al n.r.g. 30/2009;

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5 ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Aniello Nappi;

udito l’avv. (OMISSIS) per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento (OMISSIS) s.p.a., in concordato fallimentare, impugna il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 30 novembre 2009, che ne respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., dal quale era stato escluso il credito vantato per l’inadempimento della detta societa’ agli obblighi di assuntore del concordato fallimentare della (OMISSIS).

Secondo il tribunale, una volta omologato il concordato fallimentare, la legittimazione ad agire per l’adempimento delle obbligazioni assunte da terzi in sede concordataria spetta esclusivamente ai creditori gia’ ammessi al passivo, difettando un potere di iniziativa del curatore del fallimento.

Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., che ha avanzato altresi’ ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 136 l. fall., in quanto anche dopo la chiusura del fallimento a seguito dell’omologa del concordato fallimentare, il curatore mantiene la legittimazione ad agire in tutte le azioni relative al patrimonio fallimentare.

2. – Il motivo e’ infondato.

Com’e’ noto, ai sensi dell’articolo 136 l. fall., una volta omologato il concordato fallimentare, al curatore spetta esclusivamente – di concerto con gli altri organi della procedura – di sorvegliarne l’adempimento, essendo peraltro prevista espressamente oggi, con la novella introdotta dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, anche la necessita’, dopo l’approvazione del rendiconto finale del curatore, di un formale provvedimento di chiusura del fallimento (articolo 130, comma 2, l. fall.), con conseguente “decadenza” degli organi del fallimento (articolo 120, comma 1, l. fall.).

Ora, secondo l’orientamento di questa Corte espresso con riguardo al fallimento riaperto in seguito alla risoluzione di un concordato fallimentare per inadempimento agli obblighi assunti con la proposta di concordato, la legittimazione ad agire in giudizio, per far valere la garanzia prestata da un terzo per l’esecuzione del concordato poi risolto, non spetta al curatore del fallimento, bensi’ ai singoli creditori ammessi al passivo prima del concordato, atteso che sono questi ultimi a conservare, nel caso di riapertura del fallimento, ai sensi dell’articolo 140, comma 3, l. fall., il diritto di garanzia verso il terzo, nonostante la risoluzione del concordato; e che non ricorre, in mancanza di una espressa previsione normativa, una ipotesi di sostituzione processuale ai sensi dell’articolo 81 c.p.c. (Cass. 28 novembre 2002, n. 16878; Cass. 19 febbraio 1964, n. 372; Cass. 30 settembre 1954, n. 3173).

2.1 – Va soggiunto che la garanzia prestata dal terzo assuntore del concordato, benche’ corrisponda anche all’interesse del debitore che formula la proposta di concordato cui essa serve da supporto, e’ ovviamente prestata a beneficio esclusivo dei creditori La titolarita’ attiva del rapporto di garanzia non e’ dunque certamente in capo al fallito; e tanto basta a escludere che la pretesa legittimazione del curatore a escuterla possa trovare fondamento nella previsione dell’articolo 43 l. fall., giacche’ tale norma attribuisce al curatore la legittimazione a far valere in giudizio i diritti esistenti nel patrimonio del fallito, ma non quelli facenti capo a terzi.

La legittimazione del curatore non troverebbe un appiglio sufficiente neppure nella sua naturale funzione di tutore dell’interesse dei creditori tutti e nella conseguente titolarita’ delle cosiddette azioni di massa. Non e’ consentito invero sostenere l’esistenza di un generale potere-dovere del curatore di sostituirsi ai creditori del fallito nell’esercizio di azioni corrispondenti a diritti di cui essi siano titolari, quando non si tratti di azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del fallito o quando una siffatta legittimazione non sia stata espressamente prevista dal legislatore, come ad esempio accade nel caso dell’azione di responsabilita’ spettante ai creditori sociali contro gli amministratori della societa’ fallita, che gli articoli 2394 e 2394-bis c.c. esplicitamente legittimano il curatore ad esperire (conforme, Cass. s.u. 18 maggio 2009, n. 11396).

2.2- Nella vicenda in esame, allora, non solo il concordato fallimentare non risulta essere stato risolto, con conseguente riapertura del fallimento e riviviscenza degli organi fallimentari, ma anche a ritenere per ipotesi il curatore nel pieno dei suoi poteri, resta escluso, per le ragioni anzidette, che egli fosse legittimato ad agire in giudizio per fare valere le garanzie prestate dal terzo assuntore in favore dei creditori concorrenti.

3.- In definitiva il ricorso principale deve essere respinto, mentre resta assorbito, per carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto dal fallimento della (OMISSIS) s.r.l., teso ad ottenere la dichiarazione di inammissibilita’ dell’opposizione allo stato passivo proposta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 7.200, oltre accessori

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