Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 5 agosto 2016, n. 16528

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa va notificato al curatore ed alle “altre parti” del procedimento per la dichiarazione di fallimento, fra le quali indubitabilmente rientra il fallito non reclamante

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 5 agosto 2016, n. 16528

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24861-2012 proposto da:
(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO LOGISTICA (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, LOGISTICA (OMISSIS) S.R.L., PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4126/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10.9.012, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da (OMISSIS) contro la sentenza dichiarativa del fallimento di Logistica (OMISSIS) s.r.l., di cui il reclamante era stato amministratore. La corte del merito, premesso che la notifica del reclamo eseguita presso la sede della societa’ fallita aveva avuto esito negativo, ha ritenuto inesistente, e percio’ non suscettibile di rinnovo, la successiva notifica che, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, (OMISSIS) aveva eseguito nei confronti dell’amministratore di Logistica (OMISSIS), il cittadino straniero (OMISSIS), ai sensi dell’ad. 143 c.p.c., mediante consegna di una copia dell’atto al P.M., per non essere noti ne’ il suo luogo di nascita ne’ il suo domicilio; ha osservato al riguardo che, poiche’ dalla visura del R.I. (OMISSIS) risultava nato a (OMISSIS) ed ivi residente all’indirizzo di (OMISSIS), il procedimento notificatorio avrebbe dovuto essere quello dettato dal regolamento CE 2007/1393 e che, nel caso di irreperibilita’ di fatto del destinatario, si sarebbe dovuto ricorrere alle forme di notificazione presuntiva previste dall’ordinamento di destinazione.
La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il curatore del Fallimento ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilita’ del reclamo, contestando, da un lato, che la notificazione dell’atto eseguita nei confronti dei legale rappresentante di Logistica (OMISSIS) potesse ritenersi inesistente ed assumendo, dall’altro, che il debitore fallito non e’ litisconsorte necessario nei procedimento di reclamo.
1.1)La seconda delle censure nelle quali si articola il motivo e’ palesemente infondata, atteso che, a norma della L. fall., articolo 18, comma 6, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa va notificato al curatore ed alle “altre parti” del procedimento per la dichiarazione di fallimento, fra le quali indubitabilmente rientra il fallito non reclamante (cfr. Cass. n. 2281/012).
1.2) La prima censura deve invece essere accolta.
La corte del merito ha, innanzitutto, omesso di considerare che l’avvenuta effettuazione di un primo tentativo di notifica, correttamente (ancorche’ inutilmente) eseguita da (OMISSIS) presso la sede legale di Logistica (OMISSIS), risultata chiusa, era di per se’ sufficiente ad escludere l’inesistenza della notificazione nei confronti della societa’, effettiva destinataria dell’atto.
La stessa corte del merito, peraltro, ha accertato che il legale rappresentante della fallita era domiciliato in Italia, anche se ad un indirizzo presso il quale era risultato irreperibile nel corso del procedimento penale promosso a suo carico, che lo aveva visto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.
Se e’ vero, dunque, che, prima di poter procedere alla notificazione con il rito degli irreperibili, (OMISSIS) avrebbe dovuto verificare se (OMISSIS) fosse rintracciabile presso la cittadina bulgara nella quale – pur essendosi pacificamente trasferito in Italia – risultava ancora formalmente residente, deve escludersi che la notifica eseguita nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., sulla scorta delle informazioni raccolte dall’autorita’ giudiziaria italiana, potesse ritenersi inesistente anziche’ meramente nulla.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimita’.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, in cui si prospettano le questioni che formano oggetto del reclamo, sulle quali dovra’ pronunciare il giudice del merito.
P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *