Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 8 febbraio 2017, n. 3311

Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA 8 febbraio 2017, n.3311

Ragioni della decisione

La preliminare eccezione, sollevata dall’intimata SIAA, di inammissibilità del ricorso per cassazione per saltum è infondata: infatti, le sentenze in materia di tutela della privacy non sono appellabili ma ricorribili direttamente per cassazione, a norma dell’art. 152, comma 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. l settembre 2011, n. 150, le cui norme sono applicabili (ex art. 36) esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, mentre quello in esame è stato introdotto dal S. in data 2 maggio 2011, tanto più che l’art. 10, sesto comma, del d.lgs. n. 150/2011 ha ribadito l’inappelabilità delle sentenze in materia.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame su un fatto decisivo, consistente nella richiesta di ordinare alla convenuta la cessazione definitiva degli invii dei messaggi di posta elettronica, essendosi il tribunale pronunciato soltanto sulla domanda di risarcimento del danno.

Il motivo è inammissibile. L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza introdotta in giudizio integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente al giudice di legittimità di effettuare – a condizione che il motivo di ricorso sia adeguato e indipendentemente dall’esistenza di vizi della motivazione sul punto – l’esame degli atti del giudizio di merito, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto, come nella specie, a norma dell’art. 360, primo comma, n 5, c.p.c. (Cass. n. 1196/2007, n. 22759/2014, n. 22952/2015). Inoltre, alla luce della novella della citata norma, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, e cioè nei casi di radicale carenza di essa o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi (Cass., sez. un., n. 8053 e 8054/2014).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 15 e 152 n. 2 d.lgs. n. 196 del 2003 e 91 c.p.c., per avere esaminato la domanda risarcitoria sotto il profilo della responsabilità civile di diritto comune (art. 2043 c.c.), anziché a norma dell’art. 2050 c.c. richiamato dall’art. 15 d.lgs. n. 196 cit., nonché per la condanna alla rifusione delle spese di lite.

Il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto applicazione del condivisibile principio secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della ‘gravità della lesione’ e della ‘serietà del danno’ (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva; il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass. n. 16133/2014) che, nella specie, lo ha espresso con motivazione adeguata e incensurata. Il generico profilo concernente la doglianza sulle spese è inammissibile, avendole il giudice di merito regolate secondo il principio della soccombenza.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Merita accoglimento l’istanza del PG di condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, a norma dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., che ha introdotto (ex art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69) una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario, avendo il ricorrente abusato dello strumento processuale e dovendo per questo essere sanzionato (Cass. n. 7726/2016, n. 17902/2010). Egli ha percorso tutti i gradi di giudizio per un danno, indicato in Euro 360,00, ipotetico e futile, consistente al più in un modesto disagio o fastidio, senz’altro tollerabile (v. Cass., sez. un., n. 26972/2008), collegato al fatto, connesso ad un uso ordinario del computer, di avere ricevuto dieci email indesiderate, di contenuto pubblicitario, nell’arco di tre anni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonché al pagamento di Euro 1500,00 per responsabilità aggravata.

Sussistono i presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi

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