Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 8 settembre 2016, n. 17767

L’iniziativa per la dichiarazione di fallimento può essere notificata dal creditore in via diretta dal suo avvocato sia mediante l’ausilio degli uffici postali sia con la PEC.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 8 settembre 2016, n. 17767

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), gia’ socio ed amministratore unico della (OMISSIS) s.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in (OMISSIS), come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore p.t.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza App. Genova n. 55 del 23.6.2014, Cron. 208, Rep. 951, nel giudizio iscritto al n. 162/2014 r.g.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 13 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi per il ricorrente l’avv. (OMISSIS) e per il resistente l’avv. (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Salvato Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IL PROCESSO

(OMISSIS), nella qualita’ di gia’ socio ed amministratore unico della (OMISSIS) s.p.a. impugna la sentenza App. Genova 23.6.2014 n.55, che ebbe a respingere il suo reclamo interposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della societa’, resa da Trib. Genova 7.3.2014 n.36.
Secondo la corte d’appello, premessa la legittimazione attiva del reclamante (OMISSIS) sulla base di una interpretazione necessariamente non restrittiva della nozione di “qualunque interessato” di cui alla L. Fall., articolo 18, comma 1, doveva respingersi l’eccezione di difetto di contraddittorio verso la societa’, apparendo questa attinta da regolare notifica (tra le piu’ esperite) all’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese ed in data 30.11.2013, con documentazione indicata alla prima udienza del 16.12.2013 e poi allegata dall’istante alla udienza del 10.2.2014. Per la sentenza ora impugnata, l’avvenuta cancellazione della societa’ dal registro delle imprese non impediva che la stessa fosse raggiunta dalla notifica ancora alla sua sede. Mentre quanto alle modalita’ della notifica, il suo compimento diretto da parte dell’avvocato ben poteva, come avvenuto nella specie, darsi senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario ed anche a mezzo della posta elettronica certificata, trattandosi di fattispecie maturata prima del 31.12.2013, data dopo la quale intervenne l’articolo 3 bis che ando’ ad innovare la L. n. 53 del 1994 (in tema di notifiche espletate dagli avvocati) mentre la disciplina posteriore alla L. n.183 del 2001, articolo 25 sin da gennaio 2012 consentiva loro la notifica a mezzo PEC, avvenuta in concreto con le prescritte autorizzazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Il ricorso e’ affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il gia’ creditore istante per il fallimento (OMISSIS) s.p.a. Le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, ai sensi della L. Fall., articolo 15 in relazione all’articolo 24 Cost. e articolo 111 Cost., commi 1 e 2, avendo erroneamente la corte d’appello considerato valida la notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza per come eseguita dall’avvocato dell’istante a mezzo PEC all’indirizzo telematico della societa’ cancellata, cui il liquidatore non poteva accedere e senza che risultassero gli atti processuali cosi’ inviati e se completi degli elementi di cui alla L. n. 53 del 1994.
1. Il motivo non e’ fondato. Preliminarmente, va osservato che, come ormai chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. s.u. 12.3.2013, nn. 6070, 6071 e 6072), nel caso di estinzione di una societa’ per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ex articolo 2495 c.c. (e’ la vicenda sottoposta all’esame del Collegio), il legislatore attraverso la L. Fall., articolo 10 ha riconosciuto per mera fictio la esistenza del soggetto collettivo, ai soli fini dell’istruttoria prefallimentare e delle successive impugnazioni, dovendosi quindi ritenere che la societa’ estinta sia comunque parte del giudizio avente per oggetto l’impugnazione della sentenza dichiarativa del suo fallimento. E come tale ben puo’ ricevere la notifica degli atti che la riguardano alla sede sociale ovvero all’indirizzo, parimenti emergente dalle risultanze del registro delle imprese, corrispondente alla relativa PEC.
Appare peraltro del tutto destituito di fondamento il rilievo critico, espresso in modo generico, per cui il liquidatore non avrebbe avuto accesso alla PEC della societa’, in quanto l’efficacia della notifica telematica – da intendersi perfezionata nel momento in cui viene emessa dal gestore di posta elettronica del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), integrante prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella – non puo’ essere contrastata ove non si pongano in evidenza difetti di funzionamento del congegno utilizzato ovvero della sequenza adottata, nella vicenda in nessun modo rappresentati dal ricorrente.
2. Non puo’ essere in ogni caso condivisa la prospettazione di nullita’, per come dedotta. In primo luogo, va rilevato che con chiarezza la sentenza impugnata ha riconosciuto la valida esecuzione della notifica attuata in via telematica all’indirizzo PEC della societa’ debitrice, e precisamente a quello risultante dal registro delle imprese, evidentemente ancora attivo al 30.11.2013. La decisione e’ dunque coerente con il principio, che va ribadito, per cui la previsione della L. Fall., articolo 10, per il quale una societa’ cancellata dal registro delle imprese puo’ essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris e come visto, nei confronti della societa’ estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacita’ processuale, conseguendone che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ essere validamente notificato presso la sede della societa’ cancellata, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1 (Cass. 24968/2013). La verifica di valida instaurazione del contraddittorio puo’ dunque limitarsi al riscontro della regolarita’ dell’incombente notificatorio in relazione alla disciplina ratione temporis vigente. Orbene, nella vicenda ha trovato corretta applicazione per un verso il regime della L. Fall., articolo 15 anteriore alla versione vigente dal 1.1.2014 e in via successiva l’assetto ordinamentale ammissivo, anche per gli avvocati, della forma di notifica nella specie attuata.
Sotto il primo profilo, si osserva che la corte d’appello, nell’attribuire valenza decisiva alla prima notifica – nonostante una sequenza di rinvii davanti al tribunale da un’udienza ad un’altra ai fini di procedere a ulteriori notifiche dell’iniziativa fallimentare alla societa’ debitrice, e cio’ per via della cancellazione dal registro delle imprese e della residenza all’estero del suo liquidatore, poi irreperibile -, ha dato atto della piena conformita’ dell’adempimento 30.11.2013 rispetto alla L. Fall., articolo 15, comma 3 nel testo anteriore alla sostituzione operata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 17, comma 1, lettera a), (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), reso dal citato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, comma 3 estensibile “ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013”. Essendo pacifico che il procedimento per la dichiarazione di fallimento si instaura (gia’ ai fini della competenza ratione loci) con la costituzione del rapporto processuale con l’ufficio giudiziario presso il quale vengono depositati il ricorso o la richiesta di fallimento, e dunque da quella data, trovava dunque applicazione il testo della L. Fall., articolo 15, comma 3 per il quale Il decreto di convocazione e’ sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e’ delega alla trattazione del procedimento ai sensi del comma 6. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. E stata cosi’ la parte istante a procedere alla notificazione del suo ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, con un adempimento la cui validita’ pure va parametrata al regime temporalmente vigente, come appena riportato e senza alcuna necessita’ di provvedimento giudiziale di tipo autorizzatorio verso la forma prescelta, altra essendo la potesta’ d’intervento derogatorio e di accelerazione eventualmente esercitabili dal tribunale nel procedimento ai sensi del vigente L. Fall., articolo 15, comma 5.
3. Va solo aggiunto, che di recente Corte cost. n. 146 del 2016, rigettando la questione di costituzionalita’ della L. Fall., articolo 5 sia pur nella versione vigente dal 1.1.2014, ha precisato che Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilita’, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, e’ adeguatamente garantito dalla norma… proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della societa’. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il suo indirizzo di PEC, del quale e’ obbligata a dotarsi, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, ex articolo 16 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ed e’ tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa; dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell’ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilita’ effettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Tale assetto normativo e’ stato cosi’ qualificato siccome conforme all’articolo 24 Cost. in una considerazione complessiva di salvaguardata specialita’ della notifica fallimentare rispetto a quelle ordinarie, posto che La specialita’ e la complessita’ degli interessi (comuni ad una pluralita’ di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito), che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, segnano, dunque, l’innegabile diversita’ tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex articolo 145 c.p.c..
4. Alla stessa data del 30.11.2013 occorre in secondo luogo avere di mira per esaminare se la parte creditrice-istante, che pacificamente era abilitata a svolgere l’adempimento, poteva giovarsi dell’attivita’ notificatoria per essa espletata in via diretta dal suo avvocato, mediante PEC. La risposta e’ ancora positiva, trattandosi di interrogativo che va risolto applicando il diritto intertemporale proprio del regime dei poteri notificatori permessi dalla L. n. 183 del 2011, articolo 25 che ebbe a consentire – gia’ pur nell’intervallo segnato dalla successiva modifica della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis – anche agli avvocati di effettuare le notificazioni senza ricorrere all’ufficiale giudiziario, dunque procedendo sia all’ausilio degli uffici postali sia al mezzo della PEC, cosi’ adattandosi la disciplina gia’ prevista piu’ in generale dalla cit. L. n. 53 del 1994. Infatti l’articolo 3-bis, quale introdotto dalla citata legge di stabilita’ del 2012, statuiva che la notifica e’ effettuata a metto della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8.
5. Il motivo e’ poi infondato ove la parte si lamenta della pretesa incompletezza della notifica, avendo la corte d’appello puntualmente dato atto della autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di cui era munito l’avvocato notificante per eseguire la notifica sostituendosi all’ufficiale giudiziario ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 (requisito allora previsto), nonche’ degli estremi degli atti introduttivi del procedimento, menzionati nella relata di notifica formata ai sensi dell’articolo 3bis L. cit. (documentazione versata all’udienza del 16.12.2013), con allegazione di tutti i verbali delle udienze, circostanza che ben avrebbe potuto permettere alla societa’ debitrice non solo di conoscere che il procedimento e’ volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (ai sensi dell’esplicitazione prescritta dalla L. Fall., articolo 15), ma anche di partecipare alle udienze fissate consecutivamente alla prima (sul punto, va solo ricordato che la regolare notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione e’ sufficiente per l’incardinamento del giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio, avendo il debitore non il diritto alla comunicazione del rinvio, ma l’onere di accertarsi della data della nuova udienza: Cass. 24721/2015).
Il ricorso va conclusivamente rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato infondato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1-quater al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 7.200 (di cui euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge.

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