Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

ordinanza 16 aprile 2015, n. 7749

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23860/2008 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. BLSGPP65C03E023P), nella qualita’ di procuratore di (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;

_- ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il 18/04/2008, n. 708/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che l’avv. (OMISSIS) ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto del 18.4.08 con il quale la Corte d’Appello di Palermo, nel respingere il reclamo L.F., ex articolo 22, proposto da (OMISSIS) s.p.a. contro il decreto del Tribunale di Marsala che aveva a sua volta respinto l’istanza di fallimento avanzata dalla societa’ nei confronti di (OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS), ha condannato la reclamante al pagamento delle spese in favore del reclamato;

che, con l’unico motivo di ricorso, l’avvocato (OMISSIS), difensore del (OMISSIS) nella procedimento di reclamo, lamenta che la corte territoriale abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di distrazione delle spese da lui ritualmente avanzata;

che il collegio, in camera di consiglio, ha deciso che la presente sentenza sia redatta con motivazione semplificata;

che il ricorso va dichiarato inammissibile;

che infatti, secondo la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 16037/010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

che, poiche’ (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attivita’ difensiva, non v’e’ luogo alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso

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