Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 14 dicembre 2016, n. 52964

Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato con la scusa che i genitori avessero acquisito la cittadinanza italiana

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 14 dicembre 2016, n. 52964

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. BONITO Francesco M. S. – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. – rel. Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 737/2015 TRIBUNALE di TREVISO, del 12/06/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

lette le conclusioni del PG Dott. D’Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in rubrica, pronunciata all’esito dell’udienza di convalida ex articolo 391 c.p.p., il Tribunale di Treviso ha convalidato l’arresto di (OMISSIS), operato dalla p.g. per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 13, rilevando che l’arresto era stato eseguito nella flagranza del reato e ritenendo non rilevanti le questioni di illegittimita’ della norma incriminatrice prospettate dalla difesa; rigettava contestualmente la richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal pubblico ministero, ritenendo che non sussistessero esigenze cautelari.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, commi 13 e 13-ter, e articolo 391 c.p.p., nonche’ alla direttiva 2008/115/CE recepita con legge n. 129 del 2011; rileva l’illegittimita’ dell’atto amministrativo presupposto, costituito dal provvedimento di espulsione del (OMISSIS) emesso l’8.07.2014 dal Prefetto di Treviso in forza del quale l’indagato era stato accompagnato alla frontiera, in quanto contemplante un divieto di rientro per 10 anni, in contrasto col limite massimo di 5 anni previsto dall’articolo 11 comma 2 della direttiva UE, e non contenente la previsione di un termine per la partenza volontaria del soggetto espulso; deduce il contrasto dell’incriminazione della condotta di reingresso con l’esigenza di un celere rimpatrio, non finalizzato o conseguente all’esecuzione di una sanzione penale, sottesa alla disciplina della direttiva europea, che doveva trovare immediata applicazione nello Stato; rileva che il (OMISSIS) aveva fatto rientro in Italia dopo che entrambi i genitori, con lui conviventi, avevano ottenuto la cittadinanza italiana, recandosi presso l’ufficio immigrazione della Questura di Treviso per formalizzare la conseguente richiesta di permesso di soggiorno; contesta la legittimita’ dell’arresto, essendo nota all’autorita’ di polizia sia l’identita’ del (OMISSIS), sia la sua presenza in Italia risalente di alcuni mesi, sia il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 28.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato, alla stregua del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in sede di convalida dell’arresto in flagranza, il giudice (oltre a controllare l’osservanza dei termini previsti dall’articolo 386 c.p.p., comma 3 e articolo 390 c.p.p., comma 1) deve limitarsi alla verifica della legittimita’ dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilita’ di uno dei reati che obbligano o consentono l’arresto, senza valutare l’idoneita’ o meno del materiale indiziario a configurare il reato ipotizzato, ne’ in termini di gravita’ degli indizi di colpevolezza (il cui apprezzamento e’ riservato alla fase successiva riguardante l’applicabilita’ di una misura coercitiva), ne’ in termini di sussistenza della responsabilita’ dell’indagato, demandata alla cognizione del giudice di merito (ex plurimis, Sez. 6 n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502; Sez. 6 n. 21172 del 28/03/2007, Rv. 236672).

A tali principi si e’ attenuto il provvedimento di convalida qui impugnato, emesso a fronte del dato pacifico e accertato del reingresso (non autorizzato) in Italia del ricorrente dopo la materiale esecuzione, in data 8.07.2014, dell’espulsione dal territorio dello Stato mediante accompagnamento alla frontiera in forza del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Treviso, situazione che ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 13-ter impone l’arresto obbligatorio dello straniero anche fuori dei casi di flagranza; le questioni, sollevate nel ricorso, sulla legittimita’ del provvedimento amministrativo (di espulsione) presupposto, alla stregua della normativa comunitaria e di quella nazionale emessa in attuazione della direttiva 2008/115/CE (rilevandosi, peraltro, che il reingresso, nella specie, era comunque avvenuto prima della scadenza del termine di cinque anni previsto dal testo attuale del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 14), e sull’aspettativa del (OMISSIS) circa la sussistenza delle condizioni per ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento al nucleo familiare, potenzialmente incidenti – in tesi – sull’elemento soggettivo del reato, esulavano dai limiti della verifica demandata al giudice della convalida, postulando valutazioni di merito o che implicavano l’esame di piu’ complesse questioni di diritto, incompatibili con la sommarieta’ del procedimento di convalida.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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