Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 2 gennaio 2017, n. 49

Nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio, investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro ufficio giudiziario, promuovere il conflitto di competenza di cui all’articolo 28 c.p.p., essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di un’ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta gia’ rigettata a norma dell’articolo 666 c.p.p., comma 2

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 2 gennaio 2017, n. 49

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella Patriz – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

Tribunale di Roma, Sezione 9 collegiale, nei confronti di:

Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratica;

con decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, l’ordinanza che solleva il conflitto;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BIRRITTERI Luigi Giuseppe, che ha concluso per la competenza del Tribunale di Roma, Sezione 6, in composizione monocratica.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, veniva denunciato il conflitto di competenza con il Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratico, che con ordinanza del 22 marzo 2016 aveva declinato la propria competenza, quale giudice dell’esecuzione, a favore dell’autorita’ denunciante, ravvisando la competenza di quest’ultima a norma dell’articolo 665 c.p.p., comma 4-bis, in relazione all’istanza avanzata dal condannato.

La questione di competenza verte in ordine all’applicazione, all’interno del medesimo ufficio giudiziario, della disposizione da ultimo citata la cui applicazione, nel caso di specie, e’ contestata dall’autorita’ che ha proposto il conflitto sulla base del rilievo che l’esecuzione concerne provvedimenti emessi non esclusivamente dal Tribunale di Roma, tanto che non potrebbe farsi applicazione della disposizione derogatoria all’ordinario criterio concernente la irrevocabilita’ dell’ultimo provvedimento, risultando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e’ quella pronunciata dall’autorita’ che si e’ spogliata della competenza (resistente in conflitto), mentre quella pronunciata dall’autorita’ denunciante non e’ neppure ricompresa nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 8 gennaio 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva, in via preliminare, il Collegio che il provvedimento emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma e’ nullo ~ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera a), per violazione delle norme sulla costituzione del giudice.

Appare, infatti, non contestato che della questione di competenza sia stato investito, con il provvedimento in conflitto, il Tribunale di Roma, sezione 9, in composizione collegiale.

Nel provvedimento che promuove il conflitto manca, pero’, qualsiasi riferimento alla collegialita’ della decisione, non essendo indicati, tra l’altro, la natura collegiale del provvedimento, i componenti del collegio e l’effettuazione della camera di consiglio.

A norma dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, il presidente del collegio puo’ provvedere de piano unicamente nei casi ivi previsti, tra i quali non rientra la questione di competenza, dovendo in ogni altro caso rimettere ogni decisione al collegio, a norma del successivo comma 3 del medesimo articolo.

Infatti, “in materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilievo dell’inammissibilita’ senza contraddittorio e’ limitato ai casi in cui appaiono ictu oculi insussistenti i presupposti normativi della richiesta, sicche’ rimangono riservate al collegio – ed al rito camerale – sia la pronuncia di incompetenza, sia questioni di diritto di non univoca soluzione, sia la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 1, Sentenza n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).

Nel caso di specie, dunque, il presidente del collegio non aveva il potere di sollevare de plano il conflitto di competenza essendo stato investito il collegio dell’incidente di esecuzione a seguito della rituale declinatoria di competenza del Tribunale di Roma, Sezione 6 monocratico.

Trattandosi di inosservanza di norma processuale sulla costituzione dell’organo decidente, che determina la nullita’ assoluta del provvedimento emesso, essa puo’ essere rilevata d’ufficio dal Collegio nel giudizio di legittimita’, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera a), e articolo 179 c.p.p., comma 1.

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto:

“Nel procedimento di esecuzione, non spetta al presidente del collegio, investito a seguito della declinatoria di competenza da parte di altro ufficio giudiziario, promuovere il conflitto di competenza di cui all’articolo 28 c.p.p., essendo la questione riservata al collegio, non trattandosi di un’ipotesi di manifesta infondatezza o di mera riproposizione di una richiesta gia’ rigettata a norma dell’articolo 666 c.p.p., comma 2”.

Va, quindi, annullato senza rinvio il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma.

Spetta al collegio, designato per la trattazione dell’incidente di esecuzione a seguito della declinatoria di competenza, procedere alla adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi inclusi quelli eventualmente attinenti la competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto del 17 giugno 2016 emesso dal Presidente della Sezione 9 del Tribunale di Roma

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