Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 22 novembre 2016, n. 49578

La materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilità economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l’esenzione da responsabilità per assenza di “colpevolezza” (intesa quale rimproverabilità concreta dell’agente).

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 22 novembre 2016, n. 49578

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1380/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/10/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avv. PIGNATELLI ANGELO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 06/10/14 la Corte di appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica, che affermava la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 76, comma 4 per avere quest’ultimo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omesso il versamento alla cassa delle ammende della cauzione di duemila euro entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione, ha ridotto la pena inflitta al suddetto a mesi sei di arresto, confermando nel resto.

1.1 La Corte territoriale si confronta con quanto dedotto sia in appello che in primo grado dalla difesa circa l’impossibilita’ del (OMISSIS), padre di due figli minori, con il reddito annuo documentato – in relazione all’anno 2012, come sottolineato dal Giudice monocratico – pari a seimila Euro (equivalenti al sussidio di disoccupazione), assorbito dagli oneri relativi al mantenimento della famiglia, di adempiere al versamento della cauzione imposta con la misura di prevenzione. E, pur prendendo atto delle disagiate condizioni economiche e conseguentemente riducendo la pena base da anni uno di arresto a mesi 9 (ridotti per il rito a mesi sei), rileva che dette condizioni non assumono “alcuna valenza scriminante nel senso che, non potendo assolutamente configurarsi…lo stato di necessita’, esse non sono idonee a scalfire l’accusa sotto il profilo dell’assenza dell’elemento psicologico come assunto dalla Difesa”, considerato che l’appellante si era consapevolmente esposto a responsabilita’ penale, privilegiando il soddisfacimento delle esigenze di mantenimento della famiglia al versamento della cauzione, pur conscio della rilevanza penale dell’inadempimento.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, (OMISSIS).

2.1 Con il primo motivo di impugnazione vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 76, comma 4, e articolo 42 c.p., per avere la Corte erroneamente ritenuto sussistente la colpa in capo all’imputato pur in presenza di una comprovata impossibilita’ di provvedere al versamento della cauzione, documentata dalla mancanza di disponibilita’ economiche.

2.2 Con il secondo motivo si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 76, comma 4, per avere la suddetta Corte erroneamente escluso lo stato di necessita’ in capo al ricorrente, pur avendone riconosciuto l’incapacita’ economica.

2.3 Con il terzo motivo ci si duole dell’evidente illogicita’ e contraddittorieta’ della sentenza nella parte in cui, per un verso, riconosceva le difficili condizioni economiche del (OMISSIS) e, dall’altro, lo riteneva colpevole, escludendo lo stato di necessita’, per avere privilegiato le esigenze di mantenimento rispetto al versamento della cauzione.

La difesa, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in relazione a detto reato, rileva che, avendo l’imputato assolto l’onere di dimostrare l’indisponibilita’ economica non preordinata ne’ colposamente determinata, l’affermazione della sua responsabilita’ penale e’ in contrasto con i criteri di imputazione soggettiva del reato contenuti nell’articolo 42 c.p. e da’ vita ad un’inammissibile forma di responsabilita’ oggettiva. L’indisponibilita’ economica documentata consentirebbe, secondo la difesa, di ravvisare un’inesigibilita’ tale da invocare la forza maggiore e/o lo stato di necessita’. Si critica, pertanto, la pronuncia impugnata laddove, pur prendendo atto dell’impossibilita’ di adempiere per le condizioni economiche “in cui pacificamente versava l’appellante”, non riconosce, con illogica e contraddittoria motivazione, alle stesse valenza scriminante e idoneita’ ad escludere l’elemento soggettivo. Con violazione, altresi’, del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’articolo 533 c.p.p., comma 1.

Il difensore chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione relativo all’assenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, con assorbimento dei restanti due.

Invero, sul punto la motivazione della Corte di appello di Napoli, come esaminato sopra nel fatto, e’ contraddittoria, in quanto, se da un lato parla di “difficili condizioni economiche, in cui pacificamente versava l’appellante”, dall’altro afferma che le stesse “non sono idonee a scalfire l’accusa sotto il profilo dell’assenza dell’elemento psicologico” del reato, concludendo per la configurazione nella specie di una consapevole esposizione a responsabilita’ penale per la scelta di privilegiare le esigenze di mantenimento della famiglia in grado di assorbire le “risorse da destinare al versamento della cauzione”.

Tanto osservato, va premesso che il reato di omesso versamento della cauzione (entro il termine stabilito dal giudice della prevenzione) risulta attualmente previsto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 76, comma 4, in termini del tutto corrispondenti alla previgente disposizione incriminatrice (L. n. 575 del 1965, articolo 3 bis, comma 4). Resta punibile la condotta di inottemperanza, anche colposa, cosi’ come restano attuali le considerazioni operate dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 218 del 19 giugno 1998. In tale pronunzia, si e’ affermato – in modo significativo – che la materiale impossibilita’ di provvedere al versamento della cauzione, causata dalla mancanza di disponibilita’ economiche, evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta l’esenzione da responsabilita’ per assenza di “colpevolezza” (intesa quale rimproverabilita’ concreta dell’agente). Su detta scia si e’ attestata la successiva giurisprudenza di legittimita’, tesa a riconoscere il rilievo della “impossidenza” a fini di esclusione della penale responsabilita’, sempre che l’imputato assolva in concreto un “onere di allegazione” di circostanze idonee a rappresentare la condizione de qua (in tal senso Sez. 5 n. 32615 del 2007, Sez. 5 n. 39359 del 15.7.2011 Rv. 251532, Sez. 1 n. 13521 del 3.3.2010, Rv. 246830, Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Rv. 260843). Si e’ evidenziato, in alcune di dette decisioni, che a fronte di tale allegazione concreta il giudice investito della decisione sulla responsabilita’ ha il potere/dovere di accertare – anche servendosi delle verifiche operate in sede applicativa della misura di prevenzione – la reale condizione economica del soggetto tratto a giudizio nel momento in cui si e’ verificata l’inottemperanza.

Orbene, nel caso di specie, e’ la stessa Corte territoriale che da’ per accertata l’impossidenza alla base dell’omesso adempimento e ritiene adempiuto l’onere di allegazione, attraverso la produzione effettuata in primo grado anche in relazione alla composizione del nucleo familiare al cui mantenimento l’imputato era all’epoca del fatto tenuto. Senza, pero’, escludere, come era doveroso alla luce della giurisprudenza di legittimita’ costituzionalmente orientata sopra citata, da cui questa Corte non intende discostarsi, l’elemento soggettivo del reato contestato. Allineandosi, cosi’, la Corte a qua, all’interpretazione giurisprudenziale antecedente all’intervento della Corte Costituzionale, secondo cui il reato previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3-bis si perfeziona al momento della scadenza del termine per la applicazione della cauzione, senza che il sottoposto possa fare valere la esistenza di sopravvenute gravi esigenze personali o familiari, deducibili esclusivamente nell’ambito del procedimento di prevenzione. Interpretazione, che dalla Corte Costituzionale e’ stata criticata, in quanto da’ adito ad un’inammissibile forma di responsabilita’ oggettiva ponendo a carico di persona non abbiente una omissione sostanzialmente incolpevole.

La decisione va, pertanto, annullata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non costituisce reato

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