Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 23 novembre 2016, n. 49824

Salva l’ipotesi in cui sulla questione non si sia già provveduto in sede di cognizione, non vi è preclusione processuale per il giudice dell’esecuzione a disporre la confisca allargata a seguito di condanna o applicazione della pena per il delitto usura, anche se il giudice della cognizione ha già disposto la confisca degli interessi usurari ai sensi dell’art. 644, ultimo comma, c.p..

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 23 novembre 2016, n. 49824

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. MAZZEI Antonella – rel. Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 14/03/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Spinaci Sante, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ stato giudicato per il delitto di usura con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona del 28 aprile 2014, resa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., concordando la pena di anni quattro di reclusione ed Euro seimila di multa.

Con la medesima sentenza, divenuta irrevocabile, e’ stata disposta la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilita’ nella disponibilita’ dell’imputato, anche per interposta persona, “per un importo pari al valore complessivo degli interessi usurari”, con espresso richiamo dei decreti di sequestro preventivo emessi dallo stesso Giudice in date 14 aprile, 18 aprile e 14 maggio dell’anno 2011.

Pronunciando in sede di esecuzione, a norma dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, sulle opposte richieste del condannato e del pubblico ministero, riunite in un solo procedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha respinto la domanda di (OMISSIS), tesa ad ottenere la restituzione delle somme in sequestro eccedenti gli importi corrispondenti agli interesse usurari illecitamente lucrati; mentre ha accolto la richiesta del pubblico ministero di confisca delle somme in sequestro, ai sensi del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, stabilendone l’importo in Euro 306.967,47.

Ha osservato il giudice dell’esecuzione che non sussisteva alcuna preclusione processuale per avere il giudice della cognizione limitato il sequestro, in sentenza, ai soli valori (somme di denaro, beni ed utilita’) corrispondenti agli importi degli interessi usurari applicati dal condannato; e, nel merito, ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti della confisca allargata o atipica, di cui al cit. Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 sexies, costituiti dalla sproporzione tra i beni (conti correnti, titoli e denaro contante) nella disponibilita’ di (OMISSIS) ed i redditi dichiarati a livello personale e familiare, rilevando che non erano tracciabili, come da indagine svolta dal Gico (Gruppo di investigazione sulla criminalita’ organizzata) e da esiti della consulenza di commercialista di fiducia dello stesso ricorrente, dott. (OMISSIS), le fonti di essi ne’ l’interessato ne aveva dato adeguata giustificazione.

Il Giudice adito, pertanto, con iniziale decisione del 25 novembre 2014, a norma dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, e successivamente, con ordinanza del 14 marzo 2015 in sede di opposizione, ha respinto la richiesta di (OMISSIS) e accolto invece l’istanza del pubblico ministero, disponendo sulla complessiva somma in sequestro di oltre trecentomila Euro la restituzione a (OMISSIS) del solo importo di Euro 12.942,73, per esserne tracciabile la lecita provenienza, ordinando invece la confisca del residuo pari ad Euro 294.024,74, a norma del cit. Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) tramite i due difensori, i quali deducono sostanzialmente due motivi.

2.1. Con il primo motivo denunciano violazione di legge e vizio della motivazione per avere il giudice dell’esecuzione omesso di rilevare la preclusione processuale all’adozione di confisca diversa e piu’ estesa rispetto a quella gia’ disposta dal giudice della cognizione con sentenza divenuta irrevocabile.

2.2. Con il secondo motivo lamentano violazione di legge e vizio della motivazione per avere il giudice dell’esecuzione ordinato la confisca allargata sul mero rilievo della non tracciabilita’ degli importi di denaro nella disponibilita’ di (OMISSIS), senza svolgere accurata istruttoria, pur sollecitata dall’istante con specifiche allegazioni e deduzioni probatorie, in punto di asserita assenza di sproporzione tra beni posseduti e valore della fiorente attivita’ economica svolta da (OMISSIS) come gommista (da apprezzare in termini concorrenti e non alternativi ai redditi dichiarati, come da giurisprudenza di legittimita’), con attenzione alle reali risorse dell’interessato, indipendentemente da eventuali condotte di evasione fiscale, non rilevanti in senso contrario, come da autorevole giurisprudenza di legittimita’.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo insussistente la preclusione processuale (confisca disposta in sentenza a norma dell’articolo 644 c.p., u.c., compatibile con la confisca di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, applicata dal giudice dell’esecuzione); e rilevando la sussistenza delle condizioni di adozione della confisca allargata sulla base delle indagini della guardia di finanza e della documentazione prodotta dallo stesso interessato (relazione del consulente di parte), non ignorata dal giudice dell’esecuzione, ma al contrario assunta a conforto della decisione presa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

1.1. Infondata e’ l’eccezione di preclusione processuale.

La L. 7 marzo 1996, n. 108, articolo 6, intitolata “Disposizioni in materia di usura”, fa espressamente salve le disposizioni contenute nel Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal Decreto Legge 20 giugno 1994, articolo 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 501, intitolata “Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati”.

La stessa L. n. 108 del 1996, articolo 1, in materia di usura, ha interamente sostituito l’articolo 644 c.p.. Il nuovo testo di tale norma, ultimo comma, prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dallo stesso articolo 644, l’obbligatoria confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero somme di denaro, beni ed utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’ anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Ne consegue, per letterale dettato normativo emergente dal combinato disposto dell’articolo 644 c.p., u.c., nel testo come sopra sostituito, e della L. n. 108 del 1996, articolo 6, la prevista concorrenza e non la alternativita’ delle due confische, di cui tipica a norma dell’articolo 240 c.p. e per equivalente quella imposta dall’articolo 644 c.p., u.c., ed atipica o allargata quella parimenti obbligatoria prevista dal cit. Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, espressamente richiamata dalla predetta L. n. 108 del 1996, articolo 6 in materia di usura.

Non sussiste, quindi, la preclusione eccepita dal ricorrente. In particolare, la confisca di cui all’articolo 12-sexies, che non sia stata disposta dal giudice della cognizione, puo’ essere ordinata dal giudice dell’esecuzione che provvede “de plano”, a norma dell’articolo 676 c.p.p. e articolo 667 c.p.p., comma 4, ovvero all’esito di procedimento in contraddittorio a norma dell’articolo 666 c.p.p., in sede di opposizione, come avvenuto nel caso in esame (Sez. 6, n. 27343 del 20/05/2008, Ciancimino, Rv. 240585; Sez. 1, n. 22752 del 09/03/2007, Billeci, Rv. 236876; Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221).

1.2. Parimenti infondata e’ la denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza, nel provvedimento impugnato, delle condizioni legittimanti la confisca ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, convertito dalla L. n. 356 del 1992.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimita’, in tema di sequestro e confisca ai sensi del Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di ablazione, deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall’attivita’ economica svolta benche’ non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, e il giudice ha l’obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta in merito dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati circa la lecita provenienza dei beni (Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati, Rv. 259468; Sez. 1, n. 13425 del 21/02/2013, Coniglione, Rv. 255082; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252855).

Nel caso in esame, contrariamente all’assunto del ricorrente, il giudice dell’esecuzione non si e’ sottratto a tale verifica ed obbligo motivazionale, perche’, dopo aver richiamato non solo le considerazioni svolte nell’ordinanza oggetto di opposizione, ma anche le memorie e la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente e, in particolare, la relazione del consulente tecnico di sua fiducia, dottor (OMISSIS), ha confermato, all’esito di accurata verifica, il giudizio di sproporzione del valore dei beni colpiti dal provvedimento ablativo rispetto sia ai redditi dichiarati dal condannato, sia all’attivita’ economica da lui esercitata.

Entrambi i predetti parametri sono stati presi in considerazione nell’esame delle ingenti disponibilita’ finanziarie del ricorrente, le quali sono risultate ingiustificate alla fonte, anche se rapportate alle entrate derivanti dall’attivita’ lavorativa esercitata; ne’ il ricorrente, onerato dalla prova della lecita derivazione delle risorse che assume non dichiarate ai fini fiscali, ha data congrua e non generica dimostrazione, affidata alle sole dichiarazioni del proprio fratello, (OMISSIS), della provenienza dell’ingente liquidita’ di cui disponeva dall’attivita’ svolta, in (OMISSIS), nella societa’ ” (OMISSIS)” avviata nel 1988 e nella ” (OMISSIS) s.r.l.” fino al 1998. Di tali societa’ non sono stati prodotti i bilanci e la verifica fiscale cui fu sottoposta la ” (OMISSIS)” nel 2003, richiamata a pag. 14 del ricorso, si riferisce a periodo in cui la societa’ non era gestita, per sua stessa ammissione, dal ricorrente (c.f.r. Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo, Rv. 261046, sull’onere dell’interessato di dimostrare che i beni sequestrati sono stati acquistati con il provento di attivita’ economiche non denunciate al fisco).

La valutazione di inattendibilita’ delle giustificazioni offerte circa la provenienza delle somme si e’ avvalsa, dunque, correttamente del prevalente criterio della tracciabilita’ degli investimenti e delle disponibilita’ finanziarie rapportati ai tempi della loro maturazione.

Tale criterio, utilizzato dallo stesso consulente della difesa, ha consentito di escludere, in assenza di concreti elementi contrari, la giustificata provenienza sia del deposito di titoli presso la (OMISSIS) per l’importo di Euro 168.409,13; sia del saldo attivo sul conto corrente n. (OMISSIS) della (OMISSIS) di Euro 22.481,74, al lordo dell’importo di Euro 12.942,73 di ritenuta lecita provenienza; sia del deposito amministrato presso la stessa (OMISSIS) nella misura di Euro 49.191,98, con esclusione dal novero delle somme giustificate – ricondotte invece dal consulente di parte, (OMISSIS), a quelle facenti parte della cosiddetta tracciabilita’ indiretta – degli importi corrispondenti alle somme conseguite per effetto di risarcimenti o liquidazioni di polizze assicurative, in quanto non accreditate su conti intestati o riconducibili al ricorrente o, se di sua pertinenza, gia’ a lui restituite dal Tribunale del riesame.

La disamina condotta dal giudice, nel contraddittorio delle parti e nel doveroso esame dei documenti e deduzioni difensive, si e’ pertanto conclusa con la riconosciuta ricorrenza dei presupposti per disporre la confisca cosiddetta allargata ad esclusione della predetta somma di Euro 12.942,73.

Tale decisione appare congrua con il dato normativo e con i principi ermeneutici, come sopra fissati dalla Corte in materia di confisca atipica, ex articolo 12-sexies, con riguardo ai requisiti di sproporzione e di assenza di credibili giustificazioni circa la legittima provenienza delle somme, e risulta sostenuta da argomentazioni puntuali, coerenti e corrette.

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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