Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 27 giugno 2016, n. 26687

Poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 27 giugno 2016, n. 26687

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 3713/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 16/07/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MINCHELLA ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 16.07.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare avanzate da (OMISSIS), nei cui confronti residua una pena espianda di mesi nove e giorni dodici di reclusione di cui alla sentenza in data 12.11.2013 del Tribunale di Roma per atti persecutori.
Rilevava il Giudice che la condannata era gravata da precedenti penali per molestie e che ella aveva allegato alla sua istanza documentazione attestante una offerta di lavoro a progetto ed un percorso terapeutico svolto; tuttavia, agli atti risultava che la Questura di Roma aveva segnalato che la (OMISSIS) ancora nell’anno (OMISSIS) era stata nuovamente denunziata per reati della stessa tipologia poiche’, nonostante fosse stata colpita dal divieto di avvicinamento al querelante, emergeva – da accertamenti tecnici – avere continuato a contattare il querelante da telefoni pubblici e ad inviargli sms. Cosi’, rilevato il precedente penale specifico, la data di commissione del reato la cui pena andava ancora espiata e la denunzia successiva per il medesimo reato, si concludeva per l’impossibilita’ di formulare una ragionevole prognosi positiva in relazione alle misure alternative richieste.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessata a mezzo del Difensore, deducendo inosservanza di legge ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), e illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e): si rilevava che la denunzia successiva si riferiva ad avvenimenti occorsi pochi mesi dopo la sentenza di condanna la cui pena era espianda e che successivamente, dall’inizio del (OMISSIS), non vi era stata piu’ alcuna segnalazione negativa, grazie alla resipiscenza ed al percorso terapeutico svolto; si sottolineava che la segnalazione della Questura di Roma non risultava avere condotto, inoltre, ad alcun procedimento penale. Si lamentava un rigetto di istanza sulla base di una mera denunzia non verificata in alcun modo e si lamentava altresi’ la mancata concessione almeno della misura alternativa piu’ restrittiva, considerato che la ricorrente poteva certamente almeno beneficiare della misura di cui alla L. n. 199 del 2010. Questi elementi facevano denunziare una illogicita’ della motivazione con riferimento alla volonta’ legislativa recente relativa alla restrizione carceraria.
Il P.G. chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, poiche’ l’esame della documentazione di polizia giudiziaria allegata al ricorso evidenzia che la ricorrente non ha effettuato telefonate rilevanti in epoca successiva ai reati di cui alla sentenza di condanna, per cui occorre una rivalutazione del comportamento.
Fa fatta poi menzione del deposito, da parte della difesa dell’interessata, di una memoria, alla quale si allegava una certificazione della ASL di (OMISSIS) circa il percorso riabilitativo intrapreso nell’agosto 2013 con risultati positivi (in essa si indicava la presa di coscienza degli errori commessi, la recisione dei contatti con l’ex fidanzato, lo svolgimento regolare di una nuova attivita’ lavorativa e l’inizio di una nuova relazione sentimentale): la memoria censurava l’omessa considerazione dei suddetti elementi da parte del Tribunale di Sorveglianza, il quale sarebbe cosi’ giunto ad una conclusione motivata in modo non logico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, nei termini precisati in prosieguo, e’ fondato e merita accoglimento.
Per come gia’ scritto, la reiezione dell’istanza di misura alternativa e’ stata basata dal Tribunale di Sorveglianza sul dato formale della pendenza di una ulteriore denunzia a carico dell’interessata: nel dettaglio, il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che la ricorrente era stata condannata per atti persecutori posti in essere tra l’anno (OMISSIS) e l’anno (OMISSIS) e doveva espiare una pena modesta, la quale pero’ faceva seguito a precedenti penali per molestie; si prendeva atto che alla richiesta di beneficio era stata allegata documentazione medica relativa ad un percorso terapeutico svolto nonche’ documentazione relativa ad una possibilita’ di lavoro a progetto; tuttavia, il giudice, fondandosi su di una informativa della Questura di Roma, aveva constatato che la ricorrente anche nell’anno (OMISSIS) era stata denunziata nuovamente per reati di analogo tenore, e cioe’ per avere nuovamente contattato telefonicamente la persona offesa che l’aveva denunziata proprio nel procedimento che aveva poi trovato sbocco nella condanna de qua.
Il ricorso articola motivi di doglianza che, sfrondati da aspetti che attengono piu’ propriamente il merito, si dipanano tanto sulla sostanziale infondatezza della segnalazione della polizia giudiziaria quanto sulla tenuta logica dell’argomentare in ordine al diniego di un beneficio per una persona dal modesto carico penale che deve espiare una pena detentiva molto contenuta, tanto da poter beneficiare di istituti deflattivi di recente introduzione.
Va detto che la prima argomentazione del ricorso e’ fondata.
L’ordinanza impugnata ha fatto riferimento, per giustificare il diniego delle misure alternative richieste, alla reiterazione, nel corso dell’anno (OMISSIS), di condotte illecite dello stesso tipo di quelle per le quali e’ oggi esecutiva la sentenza di condanna indicata in precedenza.
Tuttavia, il provvedimento incorre in un travisamento, con ogni probabilita’ dovuto all’impreciso contenuto dell’informativa di polizia, la quale puo’ avere generato un equivoco: infatti, dai completi atti di polizia giudiziaria prodotti dalla difesa in allegato al ricorso, emerge che soltanto una telefonata molesta attribuibile alla ricorrente risulta effettuata successivamente alla sentenza di condanna del 12.11.2013 e precisamente quella fatta in data 28.11.2013; le altre telefonate menzionate nella informativa non risultano attribuibili, almeno allo stato degli atti, alla ricorrente con certezza.
Questo solo dato imporrebbe una rivalutazione del comportamento tenuto successivamente alla sentenza di condanna: appare utile rilevare che attraverso la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalita’ e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa. I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 4.3.1999, Danieli, Rv. 213062) nelle pendenze processuali (Sez. 1, cit.) nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11.3.1997, Capiti, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, dalla condotta carceraria e dai risultati dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture di osservazione dappoiche’ in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalita’ della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non puo’ in questa sede rimanere nell’ombra.
Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilita’ della pericolosita’ sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato (Sez. 1, 13.02.1982 n. 1999). Del resto, poiche’ non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilita’ di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento puo’ considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalita’ dell’istante (Sez. 1, 27.07.1992 n. 2762).
In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si e’ fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piu’ profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruita’ della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Parimenti, ai fini dell’ammissione alla detenzione domiciliare, il potere discrezionale del giudice di sorveglianza e’ eccezionalmente ampio e, in assenza di parametri legislativi predeterminati, deve ancorarsi a qualsiasi ragione che abbia una certa pregnanza sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari (eta’, condizioni di salute, affidabilita’ e cosi’ via) o sul piano della durata della pena.
Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata ha fondato interamente il convincimento finale sulle informazioni di polizia, giungendo alla conclusione di una inidoneita’ di qualsiasi misura alternativa alla rieducazione della ricorrente.
Ma, oltre alle notizie non precise riportate dalla polizia giudiziaria, deve anche rilevarsi che la stessa ordinanza impugnata fa menzione di documentazione che era allegata alla richiesta di concessione di una misura alternativa, e cioe’ documentazione attestante il percorso terapeutico intrapreso e l’attivita’ lavorativa prospettata (trattasi di documentazione richiamata dalla difesa nella sua memoria sopra citata): su questi aspetti il Tribunale di Sorveglianza non ha appuntato la sua attenzione, mentre – considerata la distanza temporale dai reati e il possibile mutamento sostanziale della condotta di vita della ricorrente che quella documentazione poteva dimostrare – la motivazione avrebbe dovuto affrontare anche questi temi; al contrario, essa ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento di una situazione di pericolosita’ sociale desumibile dai reati in espiazione e da informative di polizia, facendo di esso una considerazione assoluta e ponendolo di per se’ solo a sostegno della motivazione impugnata, nonostante l’esistenza di documentazione relativa a diversi altri fattori riguardanti l’evoluzione della personalita’ della ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
La Cancelleria provvedera’ alla comunicazione prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 107 incidendo il provvedimento impugnato sulla pena in esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

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