cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 1 giugno 2015, n. 23443

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1349/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA, del 11/06/2014;

sentita la rotazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.6.2014 il Tribunale di sorveglianza di Catania respingeva l’istanza avanzata da (OMISSIS), volta all’applicazione della detenzione domiciliare per ragioni di salute.

Premesso che il fine pena e’ fissato al 17.7.2019, rilevava che dalla relazione sanitaria risulta che il detenuto, pur affetto dalle patologi’e descritte, e’ sottoposto ad adeguata terapia farmacologica e presenta condizioni di salute generali discrete, ritenute compatibili con il regime detentivo ordinario; quindi, “le patologie, allo stato, paiono adeguatamente monitorate e contenute in ambito penitenziario, attesa la possibilita’ di ricorre agli strumenti di cui all’articolo 11 Ord. Pen., qualora si manifestino episodi acuti delle suddette patologie”. Dava atto, inoltre, che il condannato non si trova in condizione di grave infermita’ fisica e che deve ritenersi attualmente pericoloso stante la gravita dei reati cui si riferisce la pena in esecuzione ed i precedenti penali.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS), a mezzo dei difensori di fiducia, e denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione.

Ripercorso il contenuto dell’stanza alla luce delle gravi patologie di cui soffre, in specie con riferimento al doppio trapianto di cornea subito nel 2010 cui era seguita la perdita di funzionalita’ dell’occhio sinistro a causa delle cure inadeguate nel regime detentivo, evidenzia le conclusioni della consulenza specialistica di parte,in data 19.4.2014, allegata agli atti, e lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato che non ha indicato neppure quali sono le patologie di cui soffre il detenuto, ne’ ha preso in considerazione le relazioni del consulente depositate in atti. Rileva, ancora, che nessuna valutazione e’ stata operata quanto ai presupposti per disporre il rinvio dell’esecuzione della pena, ai sensi degli articoli 146 e 147 cod. pen. che pure era stato richiesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, e’ fondato per le ragioni di seguito indicate.

La concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermita’ fisica ai sensi dell’articolo 146 c.p., comma 1, n. 3 e articolo 147 c.p., n. 2, e la misura di cui alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47-ter, comma 1 ter, fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita’ ed, infine, su quello secondo il quale la salute e’ un diritto fondamentale dell’individuo.

A fronte di una richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena o detenzione domiciliare per grave infermita’ fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalita’ rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanita’, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell’eta’ del detenuto a loro volta soggette ad un’analisi comparativa con la pericolosita’ sociale del condannato.

Il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilita’ della pena, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un’esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanita’, dall’altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza.

Di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorche’ sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.

Nella specie, la motivazione che sorregge la decisione di rigetto della richiesta non consente tale verifica, palesandosi tanto generica su tutti i punti da doversi ritenere apparente. Ed invero, non e’ stata neppure indicata la patologia dalla quale e’ affetto il detenuto; non e’ stato indicato alcun riferimento concreto al contenuto della relazione sanitaria della quale neppure e’ stata indicata la data; alcuna valutazione e’ stata operata in ordine al contenuto delle consulenze di parte.

Per queste ragioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.

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