Cassazione 14

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 1 settembre 2015, n.17393

Ritenuto in fatto

Con lodo del 13.9.2005 il Collegio arbitrale, adito dalla S.p.A. Centro Servizi Avanzati Calabria, condannò la Regione Calabria al pagamento della somma di Euro 271.600,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per l’erogazione di servizi connessi all’attività convegnistica e la fruizione di due sale convegno, giusta convenzione sottoscritta il 2.8.2002, oltre interessi legali e le spese di funzionamento del Collegio arbitrale.
L’impugnazione proposta dalla Regione fu accolta dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che per quanto interessa, dichiarò nullo il lodo, in quanto: a) la convenzione – e la clausola compromissoria in essa pattuita – era stata sottoscritta dal Presidente della Regione, invece che dal dirigente preposto, come avrebbe dovuto in base alla LR n. 7 del 1996, che individuava nel predetto dirigente l’unico organo autorizzato ad esternare la volontà dell’Ente; b) trattandosi di un contratto di affidamento di servizi, d’importo superiore alla soglia comunitaria, ex d.lgs. n. 157 del 1995, applicabile ratione temporis, lo stesso avrebbe dovuto esser preceduto dalla pubblicazione del bando e dall’espletamento della gara, in ossequio ai principi costituzionali di buona amministrazione e comunitari di trasparenza e libera concorrenza, e dunque, avrebbe dovuto esserne rilevata la nullità ex art. 1418 c.c..
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso la Fondazione Mediterranea Terina ONLUS, già Centro Servizi Avanzati Calabria S.p.A., in quattro mezzi. La Regione ha resistito con controricorso. Entrambe Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 829 e segg. cpc, 808 e segg. cpc della normativa sui contratti della p.A., della LR della Calabria n. 7 del 1996, della L n. 241 del 1990 e successive modifiche, oltre che insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, la ricorrente evidenzia che l’argomento secondo cui la stipula del contratto, da parte del Presidente, sarebbe avvenuta in usurpazione dei poteri del dirigente, non considera il dato fattuale, secondo cui il contratto stesso era stato approvato dalla Giunta Regionale, che aveva delegato il Presidente alla formale stipula della convenzione, di tal che la questione della competenza tra organi avrebbe, al più, potuto porsi in riferimento ai poteri della Giunta, profilo che restava, tuttavia, estraneo al processo, non essendo il relativo quesito posto al Collegio arbitrale, né dedotto nei motivi d’impugnazione del lodo. La ripartizione di competenza tra organi della Regione, prosegue la ricorrente, potrebbe costituire causa d’annullamento, sanabile a seguito di conferma, e deducibile mediante apposita azione d’annullamento – che non era stata proposta – da esperirsi da soggetto diverso dalla Regione che vi aveva dato causa.

Col secondo motivo, la ricorrente censura la statuizione sub b) della narrativa, deducendo la violazione degli artt. 829 e segg.; 808 e segg, cpc, della normativa degli appalti, del codice sugli appalti pubblici; dell’art. 1418 cc e della normativa sui contratti, oltre che vizio di motivazione. La ricorrente evidenzia che né in sede arbitrale né in sede d’impugnazione del lodo è possibile valutare la questione relativa alla legittimità del contratto, che costituisce un prius rispetto alla clausola compromissoria e che avrebbe dovuto esser dedotta innanzi al giudice e non all’arbitro. Inoltre, la ricorrente evidenzia che la sentenza enuncia un’ipotesi di nullità ‘nemmeno ipotizzabile non essendo ipotizzabile la violazione nel contratto di norme imperative’, per di più, ‘trattandosi di un contratto di diritto per usi privatistici quale lo svolgimento di convegni e riunioni’.

Col terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 829 e segg.; 808 e segg., cpc e 10 della LR n. 7/96 e vizio di motivazione, e si rileva che dalla delibera di incarico a proporre l’impugnazione del lodo ‘non risulta che sia stato sentito il dirigente competente sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio’ con conseguente difetto di legittimazione processuale, tenuto conto che la delibera conferisce solo il mandato a proporre impugnazione e non a dedurre la nullità della clausola compromissoria e del contratto.

Col quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 829 e segg. cpc, 808 e segg. cpc e 10 della LR della Calabria n. 7 del 1996, oltre che difetto di motivazione, per non avere la Corte deciso sull’impugnazione incidentale con la quale aveva chiesto ulteriori corrispettivi.

Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di nullità della procura conferita dalla ricorrente al difensore, redatta su foglio separato unito materialmente mediante ‘spillatura’, essendovi certezza sull’anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica del ricorso (intervenuta il 23.7.2012), in riferimento all’atto di ‘determina’ del relativo incarico (n. 47 del 26.6.2012); ed essendo irrilevante che detta procura non figuri nella copia notificata del ricorso, che, dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario da conto che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore munito di mandato speciale.

Va, del pari, rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione per violazione del precetto di cui all’art. 360 bis, n. 1, cpc, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 19051 del 2010), lo scrutinio ai sensi della citata norma impone una declaratoria di rigetto per manifesta infondatezza, e non d’inammissibilità, del ricorso carente di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, e ciò in quanto il ricorso stesso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra l’assunto impugnato e la giurisprudenza di legittimità, il primo risultasse non più conforme alla seconda, nel frattempo, mutata.

Il terzo motivo, che va esaminato con priorità, attenendo, in tesi, alla ritualità dell’instaurazione del rapporto processuale d’appello, è infondato. 8. Sancisce l’art. 10, co 5, della L R Calabria n. 7 del 1996, nel testo vigente ratione temporis che: ‘Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell’Avvocatura regionale valuta l’opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L’autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie’. 8. Questa Corte (Cass. SU n. 2704/2012) ha, già, condivisibilmente, rilevato che la norma in esame non esige il consenso del Dirigente della struttura interessata, ma soltanto la sua previa consultazione,’ la relativa acquisizione non impone, poi, specifici requisiti di forma, ed essa rileva nei rapporti interni tra organi regionali, ma non refluisce sul piano, esterno al contesto organizzativo regionale, della regolare instaurazione del contraddittorio (cfr. Cons. Stato n. 2398 del 2009).

Il secondo motivo, che va ora esaminato perché a carattere più liquido, è infondato. La Corte d’Appello, accogliendo il settimo motivo d’impugnazione dedotto dalla Regione, ha annullato il lodo – che, pronunciando sulla domanda di adempimento proposta dalla CSA, aveva riconosciuto un credito dell’odierna ricorrente – sul presupposto della nullità del contratto per violazione di norme imperative. 10. L’accertamento relativo al rapporto sostanziale demandato alla valutazione degli arbitri non viola, anzitutto, come pare ritenere la ricorrente, il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, principio che è fissato in ragione del rispetto della volontà delle parti di rinunciare alla giurisdizione ordinaria a favore degli arbitri, e che opera in senso opposto rispetto a quello invocato dalla ricorrente, in quanto è la nullità del contratto a non travolgere la clausola compromissoria in esso contenuta (salvo quando la causa dell’invalidità è esterna al contratto, e comune a questo e alla clausola, cfr. Cass. n. 2925 del 2005) restando, appunto, demandato agli arbitri di conoscere delle cause inerenti alla validità del contratto medesimo (cfr. Cass., Sez. 1, 12 marzo 1990, n. 2011; Cass., Sez. 1, 20 giugno 2000, n. 8376; Cass., Sez. 1, 8 febbraio 2005, n. 2529; Cass., Sez. 1, 31 ottobre 2011, n. 22608; n. 25024 del 2013). 11. La qualificazione del rapporto in termini di appalto di servizi è, poi, esente dalle critiche motivazionali, che le vengono rivolte, risultando, al contrario, effettuata sulla scorta di motivazione del tutto congrua, dovendo evidenziarsi, da una parte, che la deduzione secondo cui si sarebbe trattato di acquisizione di beni di interesse non primario da parte della Regione è irrilevante, ai fini qui in esame, data la natura di Ente territoriale del soggetto committente, e, dall’altra, che l’affermazione, secondo cui la stipula a trattativa privata del servizio (per il canone annuo di Euro 500.000,00 pattuito, come si legge nell’impugnata sentenza, a prescindere dall’effettiva erogazione dei servizi) sarebbe giustificata trattandosi di situazione di monopolio, è inammissibile per la sua novità e per il totale difetto di autosufficienza. Dall’anzidetta qualificazione consegue che il contratto, soggetto alle regole, cogenti, dell’evidenza pubblica, nonché ai principi di trasparenza e libera concorrenza di matrice comunitaria posti dalla Direttiva n. 92/50/CEE, trasfusi nel d.lgs. n. 157 del 1995, applicabile ratione temporis, che avrebbero imposto (art. 6 e segg.) specifiche modalità di scelta del contraente privato, è stato correttamente ritenuto nullo (Cass. n. 3672 del 2010; cfr. anche 23025 del 2011; n. 11031 del 2008), senza che rilevi in contrario che la relativa questione non sia stata sollevata in sede arbitrale, come deduce la ricorrente in seno alla memoria (ma, anche qui, in difetto di autosufficienza), in considerazione del principio secondo cui la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio – ed anche per una ragione diversa da quella espressamente dedotta, salva l’instaurazione del contraddittorio al riguardo -, oltre che nel’ipotesi, qui ricorrente, in cui ne sia stata chiesta l’esecuzione, costituendo, in tal caso, la deduzione d’invalidità dell’atto, non una domanda giudiziale, ma una mera difesa relativa all’inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto giuridico – il contratto – dedotto dall’attore a fondamento della domanda (cfr. Cass. SU n. 21095 del 2004), ma, anche, quando sia stata avanzata domanda di risoluzione, atteso il ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale (Cass. SU n. 14828 del 2012), o sia, comunque, stata proposta qualsiasi azione di impugnazione negoziale (Cass. SU n. 26243 del 2014), in quanto il potere del giudice di rilevare la nullità è essenziale al perseguimento di interessi che possono coincidere con valori di rilievo costituzionale o di matrice comunitaria, quali il principio di legalità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.), e le dinamiche concorrenziali tra imprese, che, nella specie, vengono, appunto, in rilievo.

L’irrevocabilità della statuizione di nullità del lodo, con contestuale statuizione, in rescissorio, di nullità del contratto (e di non spettanza delle richieste) esime dall’esame del primo motivo, ed assorbe l’esame del quarto (nella cui intestazione il richiamo all’art. 10 della LR della Calabria n. 7 del 1996 costituisce un mero refuso), volto al conseguimento di maggiori corrispettivi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 17.200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre accessori come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *