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suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione I

sentenza 10 luglio 2014, n.15861

Fatto

La Corte d’appello di Torino, sezione per i minorenni, con sentenza del 29 luglio 2013 ha respinto l’impugnazione proposta dai genitori C.D. e Ca.Da. e dalla nonna paterna M.A. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino, pronunciata in data 3 settembre 2012, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle minori C.M. ed A. .
La corte territoriale ha ritenuto che la madre, come esposto dai consulenti d’ufficio, presenta una personalità inadeguata e carenze di accudimento verso le figlie, mostrando essa scarsa disponibilità a collaborare con i servizi sociali che hanno in carico gli altri due suoi figli, dei quali è stato disposto l’affidamento familiare.
Quanto al padre, la corte d’appello ha rilevato che il medesimo si astiene da oltre un anno dall’uso di sostanze alcoliche, sebbene il percorso di cura sia stato effettuato solo in modo passivo per disposizione dell’autorità giudiziaria e non per reale motivazione di cambiamento; mentre la scarsa comprensione del suo ruolo di padre potrebbe avere un’evoluzione positiva, ma incompatibile con i tempi di crescita delle minori.
Con riguardo alla nonna paterna, ha preso atto del rapporto significativo con la bambina più grande e della disponibilità manifestata ad occuparsi soltanto della stessa, anche per problemi economici.
Ha concluso – quale argomento “assolutamente assorbente” che sussiste lo stato di abbandono per entrambe, avendo le relazioni peritali evidenziato la necessità di fornire alle bambine un nucleo familiare in cui vivere insieme, dato il positivo legame fra loro esistente, esigenza che sarebbe invece disattesa in caso di affidamento della più grande (nata nel XXXX) alla nonna e di adozione della più piccola (nata nel (…)).
Propongono ricorso per cassazione C.D. e Ca.Da. , sulla base di due motivi.
Anche la nonna materna M.A. , con proprio ricorso, chiede la cassazione della sentenza, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il curatore speciale delle minori.
Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., la M. ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.

2. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione degli art. 1, 8, 10 e 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per avere la sentenza impugnata decretato lo stato di abbandono, senza considerare il significativo impegno dei genitori al superamento delle problematiche personali e familiari, avendo il padre cessato lo stato di alcolista, incrementato i suoi redditi e locato un ampio immobile, mentre la madre ha trovato lavoro e fatto tesoro delle terapie psicologiche in comunità, e, come accertato dal c.t.u., le due bambine non presentano patologie o ritardi; né si è considerata la personalità della nonna paterna, disposta a prendersi cura delle minori o almeno della più grande, o la presenza di altri due fratelli ad esse legati.

Con il secondo motivo, deducono l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, consistente nella presunta inidoneità dei genitori a svolgere il ruolo genitoriale, senza considerare i progressi dei medesimi, la recuperabilità della loro funzione e la disponibilità della nonna materna, né chiarire come gli elementi in atti possano incidere negativamente sul processo di evoluzione fisica ed intellettuale delle bambine.

3. – Con il primo motivo, la ricorrente M. lamenta la violazione degli art. 1, 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, perché la sentenza impugnata non ha affatto accertato la situazione di abbandono della minore M. , ma soltanto l’opportunità che la stessa non subisca sorte diversa dalla sorella più piccola, dal momento che la nonna aveva palesato la disponibilità ad assumere l’affidamento solo della prima: situazione che, tuttavia, non integra affatto la fattispecie delle norme richiamate.

Con il secondo motivo, la stessa censura l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, riguardo al mantenimento dei rapporti con le nipoti, avendo la corte d’appello respinto l’istanza concorde della nonna paterna, del curatore speciale e del P.G. al riguardo ed in contrasto con l’interesse delle minori.

4. – Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente in quanto censurano entrambi la violazione delle norme che fissano i presupposti dello stato di abbandono delle minori, sono fondati.

4.1. – La corte territoriale ha riferito l’inidoneità della madre ad una situazione di debolezza caratteriale della stessa, riportando le valutazioni peritali circa la sua “strutturazione narcisistica della personalità, che la porta costantemente all’auto-centratura sui propri bisogni e alla carenza di empatia verso l’altro” con “chiari tratti di immaturità e dipendenza”, onde “evidenti carenze affettive di contenimento e di accudimento” nei confronti delle figlie, verso le quali l’apporto affettivo è “quasi distratto” senza “elementi educativi e normativi”.

Quanto al padre, la sentenza impugnata da atto del percorso avanzato di disintossicazione dall’alcol e dei progressi nel farsi carico del suo ruolo di padre, la cui completa acquisizione potrebbe tuttavia richiedere tempi lunghi.

Infine, con riguardo alla figura della nonna paterna, la corte territoriale, pur dando atto dell’assenza dello stato di abbandono di C.M. per il fatto di avere la prima sufficienti capacità di accudimento e per aver palesato più volte la sua disponibilità ad occuparsi della minore, ne ha cionondimeno decretato lo stato di adottabilità, per la necessità di non separare la bambina dalla sorella più piccola.

Le conclusioni cui la corte territoriale è pervenuta, tuttavia, non fanno corretta applicazione delle norme invocate.

4.2. – L’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 mira a garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale attraverso la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere l’insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore (Cass. 29 marzo 2011, n. 7115; 28 giugno 2006, n. 15011; 14 aprile 2006, n. 8877).

Questa Corte ha, quindi, precisato come abbia “carattere prioritario” il diritto del minore di crescere nell’ambito della famiglia di origine, previsto dall’art. 1 della legge n. 184 del 1983, onde di esso è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore stesso (Cass. 28 giugno 2006, n. 15011).

Ciò perché, come si intende ribadire, nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, è il “mezzo preferenziale per garantire la crescita equilibrata del bambino”.

Dal suo canto, l’art. 8 della legge n. 184 del 1983 pone, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, la “situazione di abbandono” causata dall’essere il minore privo “di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”.

Il successivo art. 15 ribadisce e precisa i presupposti della dichiarazione, enumerando alcune ipotesi: l’omessa comparizione dei genitori, il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi, l’inadempimento delle prescrizioni impartite dal giudice, ed ora – ex art. 100, 1 comma, lett. 1, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – la comprovata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.

Nel sistema della legge, in definitiva, la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio (Cass. 29 marzo 2011, n. 7115; 26 gennaio 2011, n. 1838; 31 marzo 2010, n. 7959; 1 febbraio 2005, n. 1996; 7 febbraio 2002, n. 1674).

Situazione da accertarsi, da parte del giudice del merito, in base a riscontri obbiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria” (Cass. 28 giugno 2006, n. 15011; 12 maggio 2006, n. 11019).

La richiamata valorizzazione del legame naturale – in una con la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge n. 184 del 1983, secondo la prospettiva, comune alle Carte e alle Convenzioni internazionali, che assegna all’istituto dell’adozione il carattere di estremo rimedio – rende necessario un “particolare rigore” nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all’obiettivo della tutela dei suoi interessi (Cass. 14 maggio 2005, n. 10126; 14 aprile 2006, n. 8877; e più di recente Cass. 22 novembre 2013, n. 26204).

Né tale accertamento può fondarsi di per sé su “anomalie non gravi” del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico (Cass. 22 novembre 2013, n. 26204 e n. 29 ottobre 2012, n. 18563). Massima cautela, dunque, è necessaria nell’enunciare tali valutazioni.

Questa Corte ha, in sintesi, chiarito i parametri di valutazione della situazione di abbandono sulla quale fondare la dichiarazione di adottabilità, individuandoli “a) nel netto favor per la crescita del minore nella propria famiglia; b) nella verifica dell’ apprestamento di servizi e strumenti di sostegno al fine di rimuovere o migliorare la situazione di criticità della famiglia del minore; c) nella rigorosa valutazione dell’impossibilità di prestare assistenza materiale e morale al minore al fine di escluderne la transitorietà, e la riconducibilità a fattori causali derivanti da forza maggiore in modo da acquisire la certezza della continuità, stabilità, definitività delle condizioni obiettive e soggettive accertate, anche alla luce della mancata risposta o del rifiuto di accettare gli interventi di sostegno provenienti dai servizi territoriali; d) nell’esigenza di non considerare in astratto l’interesse del minore ma di collegarlo anche in funzione di bilanciamento, con quello dei genitori a conservare il legame filiale, ove tale scelta non determini danni irreversibili nello sviluppo psicofisico del minore medesimo” (così la citata Cass. 22 novembre 2013, n. 26204).

Non può infine sottacersi la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 21 gennaio 2014, Shou c. Italia, la quale ha ritenuto violato l’art. 8 della Convenzione EDU, il quale prevede che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (…) familiare”, per avere il giudice italiano disposto l’adozione legittimante in relazione ad un minore, senza tenere conto adeguato dell’interesse preminente del medesimo e senza idoneo accertamento degli elementi accertati dalle autorità per concludere che le condizioni in cui viveva il minore compromettessero il suo sviluppo sano ed equilibrato.

In questa prospettiva, l’esigenza di accertare con rigore l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali “in un tempo ragionevole” deve certamente tener conto della veloce crescita esperenziale dei minori, sì che l’attesa di tale esito va esclusa ove incompatibile con i tempi di compiuto ed armonico sviluppo dei minori stessi: e, tuttavia, pur sempre restando preminente la considerazione che l’evoluzione del bambino di oggi in un adolescente e poi in una definitiva personalità adulta dovrà necessariamente fare i conti con la gravità della irreversibile recisione, ad opera del diritto, del legame biologico. La quale, perciò, secondo i principi sopra esposti, deve costituire l’extrema ratio.

4.3. – Reputa il Collegio che la corte del merito non abbia fatto corretta applicazione di tali principi allorché ha ritenuto integrata la fattispecie dello stato di abbandono delle minori.

La sentenza risulta invero riferirsi, quanto ai genitori, a mere mediocrità caratteriali ed intellettuali, mentre non ne è mai negata la sussistenza di un saldo legame affettivo con le bambine, di cui viene comunque escluso ogni ritardo evolutivo.

L’esistenza del vizio denunziato è particolarmente evidente quanto alla minore M. : per la quale lo stato di abbandono è stato sancito dalla sentenza impugnata non già in ragione della mancanza di cure ad opera della famiglia di origine – dato che sono pacifici cure e rapporti affettivi almeno con la nonna, quale figura sostitutiva della madre, che integrano già il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono, e, quindi, la dichiarazione di adottabilità – ma per l’esigenza di non separarla dalla sorellina, individuando così un presupposto dalla norma non previsto.

Ciò che, invece, potrebbe costituire situazione di abbandono sarebbe la disponibilità non reale manifestata da un congiunto, fra quelli previsti dalla legge, come accade qualora le condizioni e le limitazioni apposte alla solo formalmente enunciata disponibilità valgano, in sostanza, a negarla ed a renderla meramente apparente, come tale inadeguata ed insufficiente ad evitare la dichiarazione di adottabilità.

5. – Il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, vertenti sul vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c, sono inammissibili, perché non possono ricondursi nell’ambito della disposizione riformata.

6. – La cassazione della sentenza impugnata in conclusione si impone, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte del merito, in diversa la composizione, la quale riconsidererà la situazione di abbandono delle minori, nel rispetto del parametro normativo stabilito agli art. 1 ed 8 l. n. 184 del 1983, alla luce dei criteri sopra riassunti e fondando la decisione su valutazioni strettamente correlate alla natura dell’accertamento richiesto, mediante riscontro attuale dell’esistenza di rapporti significativi della famiglia di origine con le minori e valutando, quindi, la serietà della ritrovata volontà dei genitori e della nonna di prendersi cura di entrambe le minori, ed ogni altro elemento idoneo a scongiurare lo smembramento della famiglia, verificando, in particolare, la sussistenza del legame in atto con la nonna del quale sia giustificato, nell’interesse delle minori, il mantenimento, considerando nell’immediato altresì la possibilità di un affido temporaneo per il tempo necessario alla nonna a creare le condizioni di cura delle minori, anche al fine eventuale del pieno recupero del rapporto con i genitori.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, dichiarando inammissibili i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

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