Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 11 novembre 2013, n. 25294

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 1 luglio 2005 il Tribunale di Padova, avendo già pronunciato la separazione personale dei coniugi P.G. e H.R. , affidava i figli minori alla madre, residente in … e disciplinava l’esercizio del diritto di visita da parte del padre, ponendo a carico dello stesso, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, un assegno di Euro 1.600,00 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al partecipazione, in misura paritaria, alle spese straordinarie.
1.1 – Avverso tale decisione proponeva appello il P. , chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, l’affidamento dei figli a se stesso, ovvero l’affidamento condiviso con collocazione presso il padre e, comunque, una riduzione dell’assegno.
1.2 – Il gravame veniva proposto con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2006, depositato presso la Cancelleria della Corte in data 6 ottobre 2006: in considerazione di tale circostanza, poiché la decisione risultava notificata presso il procuratore del P. nel suo studio di via (omissis) il 25 luglio 2005, la Corte territoriale, accogliendo l’eccezione al riguardo sollevata dalla difesa della H. , dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 325 c.p.c..
1.3 – La Corte, ribadito il principio secondo cui la notificazione nei confronti del procuratore domiciliatario deve avvenire nel domicilio reale, quale risultante dall’albo professionale, ovvero dagli atti processuali, dava atto della deduzione del difensore dell’appellante di aver trasferito il proprio studio in …, originariamente indicato, dalla via (omissis) , rilevando, tuttavia, che di tale trasferimento non era stata effettuata alcuna comunicazione. Si osservava, quindi, che, risultando inutile qualsiasi tentativo di notifica presso il non più attuale studio di via …, la notifica presso quello di (omissis) doveva ritenersi validamente effettuata, trattandosi dell’unico indirizzo costantemente indicato dallo stesso procuratore del P. in tutti gli atti di causa.
1.4 – Per la cassazione di tale decisione il P. propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui la H. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 285, 170, comma 1, 141, commi 1 e 4, 325, 326 e 327 c.p.c., nonché motivazione erronea e insufficiente su un punto decisivo della controversia, essendosi ritenuta valida, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, una notifica eseguita in luogo diverso da quello del domicilio eletto nel giudizio di primo grado, per altro risultante dalla sentenza impugnata.
2.1 – Con il secondo motivo la violazione delle medesime norme viene prospettata in relazione all’omesso assolvimento, da parte del notificante, dell’onere di provare di non aver potuto notificare la sentenza di primo grado nel domicilio eletto.
2.2 – Nel terzo motivo le medesime violazioni vengono prospettate in relazione alla dedotta invalidità della notifica in quanto eseguita tramite il servizio postale, mediante consegna a persona diversa dal procuratore costituito.
3 – I suesposti motivi, che risultano corredatati da idonei quesiti di diritto e che possono essere congiuntamente esaminati in quanto inerenti, sotto diversi profili, alla medesima questione, sono infondati.
3.1 – Vale bene premettere che non possono considerarsi ammissibili le deduzioni inerenti a (per altro non meglio specificati) vizi motivazionali, in quanto, essendosi dedotto un “error in procedendo”, si tratta di ve-rificare, anche attraverso l’esame diretto degli atti, la sua sussistenza o meno, indipendentemente dalla valutazione dell’iter argomentativo seguito nella decisione impugnata (cfr., Cass., 14 agosto 2008, n. 21676; Cass., 19 maggio 2006, n. 11844).
3.2 – Mette altresì conto di puntualizzare che il ricorrente, affermando l’inidoneità della notificazione eseguita “in luogo diverso dal domicilio eletto”, oblitera un dato fondamentale della presente vicenda processuale, costituito dalla circostanza della notificazione della sentenza di primo grado nello studio principale (in quanto corrispondente alle risultanze dell’albo professionale) del medesimo procuratore costituto nel giudizio di primo grado, in Ponte delle Alpi. Sotto tale profilo, appare evidente che il termine “domicilio eletto” che sovente ricorre negli scritti difensivi del ricorrente non rimanda alla nozione tecnica della designazione di un soggetto diverso quale domiciliatario, ma allude semplicemente all’indicazione, da parte del procuratore costituito, di un proprio studio, o recapito, nel circondario del giudice di primo grado.
Si tratta, quindi, di verificare se la notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito nello studio risultante dall’albo professionale (e risultante anche dagli atti di causa) anziché in quello, dallo stesso indicato in corso di causa, posto nel circondario del giudice di primo grado, possa considerarsi valida ed idonea, come ritenuto dalla corte territoriale, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione della decisione di primo grado. A giudizio della Corte a tale quesito deve rispondersi positivamente, per le seguenti ragioni.
4 – L’art. 285 c.p.c. prevede che “la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170, c.p.c., commi 1 e 3”. Il primo comma di tale norma dispone che “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge non disponga diversamente”. Dalle disposizioni sopra richiamate, come costantemente interpretate da questa Corte (Cass., 27 maggio 2011, n. 11744; Cass. 7 giugno 2007f n. 13361; Cass., 18 marzo 2003, n. 3982) emerge con evidenza l’irrilevanza della domiciliazione, essendo richiesto unicamente che la notificazione avvenga presso il procuratore costituito, senza necessità che la parte elegga domicilio presso di lui in quanto la norma lo individua sulla base della relazione che si determina con la parte rappresentata. La domiciliazione ha rilievo infatti solo se la notificazione debba essere fatta nei confronti della parte e non già allorché debba essere indirizzata, come nel caso in esame, al suo procuratore.
5 – Assumendo, per i fini che qui, esclusiva rilevanza l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione (v. ex plurimis: Cass., nn. 5998/94; 6186/92; 2121/90; 4909/87), deve porsi in evidenza la prevalenza, in via generale, del dato di riferimento personale su quello topografico (Cfr. Cass., 18 aprile 2013, n. 9453; Cass., 13 novembre 2012, n. 19763; Cass., 24 luglio 2009, n. 17391), non potendosi dubitare che l’esigenza suddetta sia interamente soddisfatta mediante la notifica al procuratore costituito in un luogo (studio professionale) dove l’atto da notificare, ove la notificazione stessa sia avvenuta, come nel caso di specie, tramite il servizio postale, deve intendersi legalmente portato alla sua conoscenza, salva prova contraria, (cfr. Cass., 25 settembre 2000, n. 12666) nella specie neppure allegata.
6 – Del resto, questa Corte ha già affermato che la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata al procuratore, nel domicilio – reale od eletto – del medesimo, restando irrilevante l’indicazione dell’elezione di domicilio fatta dalla parte stessa (Cass., Sez. Un., 15 luglio 1991; Cass., 5 novembre 1998, n. 11093; Cass., 28 aprile 2004, n. 8169).
7 – La soluzione adottata dalla Corte territoriale appare, quindi, per le ragioni esposte, pienamente condivisibile. Tale convincimento risulta rafforzato dalla considerazione che la domiciliazione costituisce, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere, posto a tutela non già della parte medesima, bensì della controparte (Cass. sez., un. 28 gennaio 1983 n. 766; Cass. 22 marzo 1989 n. 1446, 11 settembre 1997 n. 8972, 10 aprile 2000 n. 4529; Cass., 24 giugno 2011, n. 13908, in motivazione).
Nel caso di specie la H. , a fronte delle difficoltà riscontrate in relazione a precedenti tentativi di notificazione al procuratore della controparte nello studio di via S. Fermo dallo stesso indicato nel circondario del Tribunale di Padova, ha validamente effettuato la notificazione nello studio (principale) del procuratore costituito della controparte, quale risultante dall’albo professionale e dagli stessi atti di causa: il buon esito di tale notificazione ha sicuramente consentito il raggiungimento degli scopi delineati dal combinato disposto degli artt. 170, commi 1 e 3, e 285 c.p.c., con conseguente idoneità della notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c..
8 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna del P. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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