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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 12 marzo 2014, n. 5722

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15634/2007 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C. DI (OMISSIS) (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS)-EREDE- (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), rispettivamente giusta procura speciale autenticata al Consolato generale d’Italia in San Francisco (USA) – Rep. n. 252/2007 del 18.6.2007 e giusta procura speciale per Notaio (OMISSIS) di TORINO – Rep.n. (OMISSIS) del 4.6.2007;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 609/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per le controricorrenti, l’Avvocato G. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/7/98 la (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa, la prima produttrice e, la seconda, distributrice per il mercato italiano del whisky (OMISSIS), premesso che il marchio e l’etichetta del prodotto (assai noto) erano oggetto di registrazione anche in Italia e che risultavano immesse sul mercato nazionale bottiglie di liquore, prodotto negli Stati Uniti, di importazione extracomunitaria e dunque in violazione del diritto di marchio e del diritto del titolare di esso di vietare l’acquisto e la messa in vendita attraverso canali destinati ad altre aree territoriali, domandavano al Presidente del Tribunale di Padova l’autorizzazione alla descrizione di tutte le bottiglie di whisky (OMISSIS) esistenti presso la (OMISSIS) snc. Accolto il ricorso e disposta la descrizione le ricorrenti, con atto notificato l’8/10/98, promuovevano il giudizio di merito domandando, accertata la commercializzazione in Italia di bottiglie del proprio whisky, che la (OMISSIS) fosse dichiarata responsabile della violazione del diritto di marchio nonche’ di concorrenza sleale a carico della (OMISSIS), con l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla legge.
La (OMISSIS) si costituiva in giudizio negando, in particolare, che il prodotto fosse di importazione extracomunitaria, rilevando come la merce era stata acquistata da importanti ditte (OMISSIS) come la (OMISSIS) srl o la (OMISSIS), che dunque l’avevano gia’ immessa sul mercato comunitario, non essendo peraltro in alcun modo possibile accertare la diversa destinazione delle bottiglie, nemmeno dai codici alfanumerici, noti solo alla produttrice; che in ogni caso essa aveva fatto legittimo affidamento sulla circostanza che quelle ditte, dalle quali aveva acquistato la merce, vendevano pubblicamente sul mercato Europeo, sicche’ solo ad esse avrebbero dovuto rivolgersi le attrici per le dedotte violazioni.
Con sentenza 18/12/01-12/2/02, il Tribunale di Padova accoglieva le domande attoree accertando sia la violazione dei marchi che la concorrenza sleale della (OMISSIS), pronunciava condanna generica di risarcimento del danno e disponeva la distruzione delle bottiglie sottoposte a sequestro (nelle more del giudizio) oltre che la pubblicazione della sentenza. Avverso detta pronuncia la soccombente, con citazione notificata il 26/7/02, proponeva appello, cui resistevano le appellate che svolgevano anche impugnazione incidentale.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 609/06 depositata il 5.4.06 Rigettava entrambi gli appelli.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Distilleria (OMISSIS) snc sulla base di sei motivi cui resistono con controricorso, illustrato con memoria, la (OMISSIS) inc e la (OMISSIS) spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la (OMISSIS) lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla prova del fatto che le bottiglie di whisky (OMISSIS) acquistate (e rivendute) da (OMISSIS) fossero state importate in Europa senza il consenso della (OMISSIS).
Con il secondo motivo la (OMISSIS) lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 1 e 1 bis legge marchi (ora articolo 20 e articolo 5, comma 1 c.p.i.), affermando che la Corte di Venezia ebbe errato nel ritenere che l’azione del titolare del marchio possa essere proposta, oltre che nei confronti di colui che abbia materialmente importato in Europa i prodotti senza il consenso del titolare del marchio (i danti causa di essa ricorrente), anche contro colui che abbia ricevuto dal primo i prodotti, acquistandoli dopo che questi sono stati illecitamente importati in Europa. La (OMISSIS) in particolare sostiene: che l’azione a tutela del marchio non potrebbe essere esercitata nei confronti degli acquirenti di buona fede; che la propria buona fede dovrebbe presumersi; che ai commercianti professionali non andrebbe attribuito alcun onere di verifica che la merce di origine extracomunitaria che essi acquistano sia stata importata in Europa con il consenso del titolare; che quindi si dovrebbe concludere che unico responsabile della violazione dei diritti di marchio su prodotti oggetto di importazione parallela extracomunitaria delle merci dovrebbe essere l’importatore stesso e non anche coloro che trattano commercialmente i prodotti acquistati dall’importatore.
Con il terzo motivo (OMISSIS) lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte territoriale abbia confermato, oltre che l’inibitoria, anche l’applicazione di penalita’ monetarie per la sua inosservanza in una misura ritenuta da (OMISSIS) eccessiva. Lamenta inoltre una mancata, insufficiente, o contraddittoria motivazione sul punto, laddove la Corte ha affermato che le penalita’ si giustificano in considerazione del fatto che (OMISSIS) ha continuato la commercializzazione dei prodotti anche dopo la descrizione ordinata ante causam.
Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 2600 c.c., asserendo che l’ordine di pubblicazione della sentenza che accerta gli atti di concorrenza sleale potrebbe essere disposto solo in presenza di accertata colpa, cosicche’ sarebbe errata la pronuncia della Corte territoriale laddove ha affermato che tale misura prescinde dall’accertamento della accertamento della colpa.
Con il quinto motivo (OMISSIS) lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione alla condanna generica al risarcimento dei danni laddove il giudice di seconde cure ha ritenuto nella specie sussistente una condotta colposa da parte di essa.
Con l’ultimo motivo (OMISSIS) lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 132 c.p.c., in relazione al capo della sentenza che ha giudicato inammissibile la censura relativa alla quantificazione delle spese di causa in primo grado.
Vanno preliminarmente dichiarati inammissibili il primo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso.
Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’articolo 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’articolo 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioe’ contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’. (Cass. sez. un. 20603/07). Nel caso di specie, nessun quesito si rinviene in calce ai motivi in esame onde gli stessi non sono scrutinabili in questa sede di legittimita’.
Venendo all’esame del secondo motivo,se ne rivela l’infondatezza.
E’ principio costantemente affermato da questa Corte che il titolare di un diritto di marchio puo’, opporsi all’importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario, e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli (ovvero altro soggetto da lui legittimato) non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato Europeo, e senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale regolare sdoganamento dei prodotti in un paese dell’Unione Europea risultando cio’ del tutto irrilevante sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale. (V. Corte di Giustizia 31.10.1974, Centrafarm; C Giust 13.7.1989, Tournier;C Giust 3.7.1974, n. 667; C Giust 17.10.1990, n. 2725 nonche’ Cass. 11603/98, Cass. 27081/07).
In conseguenza della illegittima importazione la successiva messa in commercio del prodotto costituisce necessariamente violazione del diritto del titolare del marchio in quanto non autorizzata dal titolare del diritto discendendo tale mancanza di autorizzazione da quella di autorizzazione alla importazione. Trattandosi di attivita’ svolta in violazione di un diritto, e quindi illecita, e’ onere della parte che ha posto in essere la condotta stessa fornire la prova della propria buona fede che in tale circostanza non risulta essere stata fornita come risulta dalla impugnata sentenza.
Sotto tale profilo, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa, la buona fede, di chi usa un marchio altrui senza averne il diritto, possono assumere Rilevanza solo ai fini dell’accoglimento o meno dell’Azione (personale) di concorrenza sleale e di risarcimento del danno proposta contro il responsabile, ma sono del tutto irrilevanti ai fini dell’azione diretta ad impedire l’usurpazione o la contraffazione del marchio, che e’ un’azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarita’ esclusiva del bene immateriale destinato al servizio di un’impresa, nei confronti di chiunque ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo di quella titolarita’, indipendentemente dalla sua buona fede. (Cass. 5462/82, CasslO38/79, Cass3279/75, Cass. 1109/63, Cass. 3828/83). Nel caso di specie, trattandosi di azione volta ad impedire l’uso illecito del marchio da parte della ricorrente ed essendo censurata con il motivo in esame la pronuncia di inibitoria e di restituzione, non e’ dubbio che la doglianza si rivolge contro quella parte della domanda delle due societa’ resistenti volte a far valere il loro diritto reale ed in tal senso come correttamente osservato dalla Corte d’appello e, deve prescindersi dall’aspetto soggettivo di chi ha agito in violazione del marchio. In ogni caso, non puo’ non osservarsi che la Corte d’appello ha comunque accertato l’esistenza della colpa da parte della (OMISSIS) laddove ha osservato che nessuna delle bottiglie oggetto di descrizione portava la indicazione del distributore e tanto meno di un distributore Europeo e che cio’ avrebbe dovuto rendere edotta la compratrice (OMISSIS) della illegittima provenienza della merce cosi’ come la singolarita’ delle modalita’ di pagamento (in dollari e prima della consegna della merce).
Tale motivazione non risulta oggetto di specifica censura da parte della (OMISSIS) che prospetta invece una serie di argomentazioni (la presunzione della propria buona fede, la mancanza di obbligo per i commercianti professionali di verifica che la merce di origine extracomunitaria che essi acquistano sia stata importata in Europa con il consenso del titolare; che i distributori organizzati si sarebbero rifiutati nella fattispecie di fornire il prodotto etc.) che prospettano questioni non rinvenibili nella sentenza impugnata e con le quali si tende in realta’ a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuale in tal modo da un lato investendo inammissibilmente in merito della decisione e dall’altro richiedendo a questa Corte un improponibile accertamento in fatto.
Il quarto motivo del ricorso e’ infondato e per certi aspetti inammissibile.
Come si e’ in precedenza rilevato, la Corte d’appello ha rilevato l’esistenza di un comportamento colposo da parte della societa’ ricorrente ed essendo stato rigettato sul punto il secondo motivo di ricorso, ne discende che necessariamente il motivo in esame basato sul presupposto della inesistenza di colpa da parte della ricorrente e’ privo di fondamento.
Lo stesso sarebbe stato comunque infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che l’ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che accerti atti di concorrenza sleale e le modalita’ in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilita’ mediante la pubblicazione dell’indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso. (Cass. 6626/13 ; Cass. 1982/03 Cass. 5462/82, Cass. 2020/82, Cass. 2996/80, Cass. 3084/78, Cass. 3828/83).
Cio’ sta necessariamente a significare che la pubblicazione, prescinde dall’accertamento di qualunque stato soggettivo di chi ha violato il diritto del marchio poiche’ la stessa non ha funzione risarcitoria bensi’ mira unicamente alla ricostituzione dell’immagine del titolare del marchio. Il sesto motivo di ricorso e’ inammissibile.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di doglianza proposto avverso la liquidazione delle spese di giudizio da parte del tribunale rilevando che non era stata proposta alcuna deduzione circa la violazione dei limiti massimi delle tariffe e che di conseguenza era stata dedotta unicamente una critica alla asserita iniquita’ della liquidazione.
Tale motivazione, pur riportata nel ricorso, non e’ oggetto di specifica censura deducendo il ricorrente in questa sede che la liquidazione del primo giudice era sfornita di motivazione in ordine al fatto che la liquidazione era stata superiore all’ammontare richiesto con la nota spese e che la Corte d’appello avrebbe essa dovuto fornire la motivazione sul punto.
La prima ragione di inammissibilita’ consiste nel fatto che la societa’ ricorrente avrebbe in primo luogo dovuto censurare la pronuncia della Corte d’appello relativa alla mancata indicazione della violazione dei massimi tariffari.
In assenza di censura su tale affermazione decisiva ai fini della decisione si e’ formato sul punto il giudicato onde il motivo non e’ scrutinabile in questa sede di legittimita’.
In secondo luogo, in ordine alla mancata motivazione da parte della Corte d’appello, si sarebbe dovuto riportate, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, il brano del motivo d’appello ove veniva avanzata la doglianza relativa alla mancanza di motivazione.
Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 10.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.

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